Pdl: Ziberna, tutelare dipendenti lavori socialmente utili
(ACON) Trieste, 5 lug - COM/RC - Non può essere giusto che un
Comune non corrisponda i buoni pasto, non conceda giornate di
ferie e non riconosca le giornate di malattia nei contratti di
lavoro socialmente utili (Lsu). È il colmo che queste restrizioni
vengano applicate proprio a questa categoria di dipendenti che,
oltre a non avere alcun tipo di tutela, vivono in condizioni di
particolare criticità.
È quanto sottolinea il vicecapogruppo Pdl in Consiglio regionale,
Rodolfo Ziberna, in un'interrogazione presentata alla Giunta e
che, per esporre meglio il problema, cita l'esempio di un
dipendente comunale.
Dal 31 gennaio scorso - rende quindi noto Ziberna - il dipendente
ha aderito a un progetto di lavoro socialmente utile dell'ufficio
tributi in qualità di collaboratore amministrativo-contabile,
svolgendo le mansioni e con le stesse competenze di un normale
impiegato assunto con contratto a tempo indeterminato. Nella
stessa data, il dirigente delle risorse umane ha comunicato per
iscritto al dipendente che per quanto riguarda la gestione del
suo rapporto di lavoro (malattia, riposi, assenza), è equiparato
ai dipendenti a tempo determinato del Comune, inoltre gli
venivano rilasciati i buoni pasto come agli altri dipendenti, da
utilizzare nei due rientri pomeridiani di 9 ore ciascuno.
Lo scorso aprile, l'Ufficio del personale del Comune ha però
provveduto a togliere agli assunti per Lsu i già concessi buoni
pasto usufruibili e usufruiti in precedenza durante la pausa
pranzo. Inoltre, ha comunicato che, con effetto immediato, non si
sarebbe proceduto al pagamento né delle ferie, né della malattia.
Chiedo quindi alla Giunta - conclude Ziberna - se si ritiene
lecita, da parte del Comune citato, la sospensione della
corresponsione dei buoni pasto e la mancata concessione di
giornate di ferie e di riconoscimento delle giornate di malattia.
Ciò anche alla luce di quanto previsto nel decreto legislativo
468/1997 che prevede che le assenze per malattia in tema di Lsu e
i permessi non comportano la sospensione dell'assegno e che le
attività sono organizzate in modo che il lavoratore possa
usufruire del periodo di riposo entro i termini di durata
dell'impiego.