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V Comm: ddl elezioni comunali, gli articoli (2)

05.11.2013
13:19
(ACON) Trieste, 5 nov - MPB - Quanto alla struttura del progetto di legge, dei 4 titoli in cui è suddiviso, il primo (articoli 1-17) riguarda le disposizioni generali e il sistema elettorale dei Comuni. In particolare, con gli articoli 9 e 10, si riordina la disciplina attualmente contenuta in fonti regionali e statali in materia di accesso alla carica di amministratore comunale in enti locali diversi. Inoltre, all'articolo 2 si recepisce il principio della "esclusività nella rappresentatività democratica delle collettività comunali" espresso dalla Corte di Cassazione, dal quale discende l'ineleggibilità dei sindaci, consiglieri comunali e circoscrizionali in carica in un comune non interessato alle elezioni alle medesime cariche in un altro comune della Regione. La limitazione del numero dei mandati consecutivi del sindaco è disciplinata dall'articolo 4. Gli articoli dall'11 al 17 trattano specificatamente il sistema elettorale, e la disciplina non si discosta da quella vigente, fatta salva l'introduzione delle quote di genere e della doppia preferenza di genere.

Il Titolo II (artt. 18-73 riorganizzati in sei Capi), riguarda la disciplina del procedimento elettorale vero e proprio, dalla convocazione dei comizi elettorale fino alle operazioni di attribuzione seggi e proclamazione degli eletti. In particolare, il Capo I disciplina la convocazione dei comizi elettorali e non innova alcunché rispetto alla normativa statale e regionale attualmente applicata. Il Capo II disciplina gli Uffici elettorali, con innovazioni in materia di composizione degli uffici di sezione (art.22), di uffici competenti all'attribuzione dei seggi e proclamazione degli Eletti (art.24), di elezioni dei consigli circoscrizionali (art.25). Il Capo III concerne la presentazione e l'ammissione delle candidature anche la denominazione mentre il IV è dedicato alla votazione ed è diviso in due sezioni, la prima delle quali disciplina le operazioni preliminari alla votazione. Qui, con l'articolo 45 vengono estese alle elezioni comunali le modalità di autenticazione delle schede già introdotte nelle elezioni regionali, modifica che consente di ridurre sensibilmente i tempi delle operazioni elettorali. La seconda Sezione disciplina le operazioni di votazione e in questo contesto l'articolo 46 riguarda la durata della votazione con la previsione che si svolga solo la domenica dalle ore 8 alle 22, e che le operazioni di scrutinio si svolgano il lunedì successivo. L'eventuale decisione di effettuare il contemporaneo svolgimento delle elezioni di competenza regionale con le elezioni che continuano a essere di competenza statale (politiche ed europee) porterà ad applicare la relativa disciplina e pertanto di votare su due giornate. L'art. 54 introduce modifiche nelle operazioni di riscontro a chiusura della votazione. La III sezione (artt. 56-61), raggruppa tutti i casi di voto al di fuori dell'Ufficio elettorale di sezione: la votazione dei degenti in ospedali o luoghi di cura che può avvenire presso la sezione ospedaliera o attraverso il seggio speciale o l'ufficio distaccato (a seconda del numero di posti letto presenti nella struttura sanitaria), il voto domiciliare di soggetti in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali e il voto dei detenuti. Il Capo V (artt. 62-67) concerne le operazioni di scrutinio e il VI (artt.68-73)le operazioni di assegnazione seggi e proclamazione degli eletti compiute dall'Adunanza dei presidenti. Gli articoli 68 e 69 traducono le regole del sistema elettorale nelle operazioni aritmetiche che devono essere compiute dall'Adunanza dei presidenti. Le disposizioni all'articolo 70, in tema di riesame dei risultati dello scrutinio, consentono all'Adunanza dei presidenti di rimediare a eventuali errori materiali in applicazione del generale principio di autotutela amministrativa, fino alla pubblicazione dei risultati della votazione. In questo modo si evita che nel caso di meri errori di trascrizione o di calcolo l'unico rimedio possibile sia quello della proposizione di un ricorso al Tribunale amministrativo regionale, come di fatto attualmente avviene.

Il Titolo III disciplina il regime delle spese elettorali e della propaganda elettorale. Nel Capo I, dedicato alle spese elettorali, l'articolo 74 stabilisce il riparto delle spese fra Comuni e Amministrazione regionale, nulla innovando rispetto alla disciplina vigente, con l'unica eccezione delle spese postali, che non vengono comprese fra l'elenco delle spese a carico della Regione, e delle quali pertanto dovranno farsi carico i Comuni. L'articolo 75 demanda alla Giunta regionale la fissazione dei compensi ai componenti degli uffici di sezione e dell'adunanza dei presidenti. Nel Capo II, dedicato alla propaganda elettorale, l'articolo 77 conferma l'estensione alle elezioni amministrative delle norme in materia di propaganda elettorale previste per le elezioni regionali, mentre l'articolo 78 fissa le regole in materia di spese di propaganda elettorale prevedendo nessun limite alle spese e nessuna forma di controllo per le spese di propaganda elettorale nei Comuni della Regione e stabilendo solamente nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti l'obbligo di presentazione al momento del deposito delle candidature di un bilancio preventivo di spesa da pubblicare all'albo pretorio e obbligo di presentazione e pubblicazione allo stesso albo pretorio del rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale per le liste.

Il Titolo IV è diviso in due capi. Nel Capo I (articoli 80 - 103), nell'ottica di rendere uniforme la disciplina delle operazioni degli uffici di sezione, le innovazioni introdotte con il ddl in materia di operazioni degli uffici di sezione vengono estese al procedimento relativo alle elezioni regionali, apportando le necessarie modifiche alla legge regionale 28/2007.

Il Capo II (articoli 104-112) è dedicato alle disposizioni finali, tra cui si segnala la novità introdotta all'articolo 108 in materia di accesso ai verbali degli uffici di sezione depositati presso la struttura regionale competente in materia di elettorale. La disciplina attuale, infatti, consente l'accesso solamente all'esemplare del verbale depositato presso il Comune.

(segue)