V Comm: ddl elezioni comunali, gli articoli (2)
(ACON) Trieste, 5 nov - MPB - Quanto alla struttura del
progetto di legge, dei 4 titoli in cui è suddiviso, il primo
(articoli 1-17) riguarda le disposizioni generali e il sistema
elettorale dei Comuni. In particolare, con gli articoli 9 e 10,
si riordina la disciplina attualmente contenuta in fonti
regionali e statali in materia di accesso alla carica di
amministratore comunale in enti locali diversi. Inoltre,
all'articolo 2 si recepisce il principio della "esclusività nella
rappresentatività democratica delle collettività
comunali" espresso dalla Corte di Cassazione, dal quale discende
l'ineleggibilità dei sindaci, consiglieri comunali e
circoscrizionali in carica in un comune non interessato alle
elezioni alle medesime cariche in un altro comune della Regione.
La limitazione del numero dei mandati consecutivi del sindaco è
disciplinata dall'articolo 4. Gli articoli dall'11 al 17 trattano
specificatamente il sistema elettorale, e la disciplina non si
discosta da quella vigente, fatta salva l'introduzione delle
quote di genere e della doppia preferenza di genere.
Il Titolo II (artt. 18-73 riorganizzati in sei Capi), riguarda la
disciplina del procedimento elettorale vero e proprio, dalla
convocazione dei comizi elettorale fino alle operazioni di
attribuzione seggi e proclamazione degli eletti. In particolare,
il Capo I disciplina la convocazione dei comizi elettorali e non
innova alcunché rispetto alla normativa statale e regionale
attualmente applicata. Il Capo II disciplina gli Uffici
elettorali, con innovazioni in materia di composizione degli
uffici di sezione (art.22), di uffici competenti all'attribuzione
dei seggi e proclamazione degli Eletti (art.24), di elezioni dei
consigli circoscrizionali (art.25). Il Capo III concerne la
presentazione e l'ammissione delle candidature anche la
denominazione mentre il IV è dedicato alla votazione ed è diviso
in due sezioni, la prima delle quali disciplina le operazioni
preliminari alla votazione. Qui, con l'articolo 45 vengono estese
alle elezioni comunali le modalità di autenticazione delle schede
già introdotte nelle elezioni regionali, modifica che consente di
ridurre sensibilmente i tempi delle operazioni elettorali. La
seconda Sezione disciplina le operazioni di votazione e in questo
contesto l'articolo 46 riguarda la durata della votazione con la
previsione che si svolga solo la domenica dalle ore 8 alle 22, e
che le operazioni di scrutinio si svolgano il lunedì successivo.
L'eventuale decisione di effettuare il contemporaneo svolgimento
delle elezioni di competenza regionale con le elezioni che
continuano a essere di competenza statale (politiche ed europee)
porterà ad applicare la relativa disciplina e pertanto di votare
su due giornate. L'art. 54 introduce modifiche nelle operazioni
di riscontro a chiusura della votazione. La III sezione (artt.
56-61), raggruppa tutti i casi di voto al di fuori dell'Ufficio
elettorale di sezione: la votazione dei degenti in ospedali o
luoghi di cura che può avvenire presso la sezione ospedaliera o
attraverso il seggio speciale o l'ufficio distaccato (a seconda
del numero di posti letto presenti nella struttura sanitaria), il
voto domiciliare di soggetti in dipendenza vitale da
apparecchiature elettromedicali e il voto dei detenuti. Il Capo V
(artt. 62-67) concerne le operazioni di scrutinio e il VI
(artt.68-73)le operazioni di assegnazione seggi e proclamazione
degli eletti compiute dall'Adunanza dei presidenti. Gli articoli
68 e 69 traducono le regole del sistema elettorale nelle
operazioni aritmetiche che devono essere compiute dall'Adunanza
dei presidenti. Le disposizioni all'articolo 70, in tema di
riesame dei risultati dello scrutinio, consentono all'Adunanza
dei presidenti di rimediare a eventuali errori materiali in
applicazione del generale principio di autotutela amministrativa,
fino alla pubblicazione dei risultati della votazione. In questo
modo si evita che nel caso di meri errori di trascrizione o di
calcolo l'unico rimedio possibile sia quello della proposizione
di un ricorso al Tribunale amministrativo regionale, come di
fatto attualmente avviene.
Il Titolo III disciplina il regime delle spese elettorali e della
propaganda elettorale. Nel Capo I, dedicato alle spese
elettorali, l'articolo 74 stabilisce il riparto delle spese fra
Comuni e Amministrazione regionale, nulla innovando rispetto alla
disciplina vigente, con l'unica eccezione delle spese postali,
che non vengono comprese fra l'elenco delle spese a carico della
Regione, e delle quali pertanto dovranno farsi carico i Comuni.
L'articolo 75 demanda alla Giunta regionale la fissazione dei
compensi ai componenti degli uffici di sezione e dell'adunanza
dei presidenti. Nel Capo II, dedicato alla propaganda elettorale,
l'articolo 77 conferma l'estensione alle elezioni amministrative
delle norme in materia di propaganda elettorale previste per le
elezioni regionali, mentre l'articolo 78 fissa le regole in
materia di spese di propaganda elettorale prevedendo nessun
limite alle spese e nessuna forma di controllo per le spese di
propaganda elettorale nei Comuni della Regione e stabilendo
solamente nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
l'obbligo di presentazione al momento del deposito delle
candidature di un bilancio preventivo di spesa da pubblicare
all'albo pretorio e obbligo di presentazione e pubblicazione allo
stesso albo pretorio del rendiconto delle spese sostenute per la
campagna elettorale per le liste.
Il Titolo IV è diviso in due capi. Nel Capo I (articoli 80 -
103), nell'ottica di rendere uniforme la disciplina delle
operazioni degli uffici di sezione, le innovazioni introdotte con
il ddl in materia di operazioni degli uffici di sezione vengono
estese al procedimento relativo alle elezioni regionali,
apportando le necessarie modifiche alla legge regionale 28/2007.
Il Capo II (articoli 104-112) è dedicato alle disposizioni
finali, tra cui si segnala la novità introdotta all'articolo 108
in materia di accesso ai verbali degli uffici di sezione
depositati presso la struttura regionale competente in materia di
elettorale. La disciplina attuale, infatti, consente l'accesso
solamente all'esemplare del verbale depositato presso il Comune.
(segue)