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V Comm: ddl elezioni comunali, i contenuti (1)

05.11.2013
13:19
(ACON) Trieste, 5 nov - MPB - Il disegno di legge sulla disciplina delle elezioni comunali che l'assessore Paolo Panontin ha illustrato in V Commissione contiene - in 112 articoli suddivisi in 4 Titoli - anche una serie di modifiche alla legge 28 del 2007 che riguarda il procedimento per l'elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale, e nasce dalla necessità di adottare un testo unico che in modo organico, compiuto, coordinato e aggiornato comprenda l'intera disciplina delle elezioni amministrative.

L'obiettivo è razionalizzare e semplificare tutta la materia che si è andata strutturando negli ultimi vent'anni - da quando cioè il Friuli Venezia Giulia con legge costituzionale ha acquisito competenza legislativa esclusiva in tema di ordinamento degli Enti locali - attraverso interventi legislativi successivi riguardanti il sistema elettorale in senso stretto, approvati per la necessità di adeguare alla realtà locale le disposizioni statali, e che nel tempo hanno costruito un corpus normativo - l'attuale - che comprende disposizioni legislative e regolamentari contenute in circa trenta diverse fonti di rango statale e regionale, approvate a partire dalla fine degli anni cinquanta e dunque in presenza di sistemi elettorali molto diversi rispetto a quello vigente.

Una scelta di fondo è quella di non inserire nel ddl la disciplina relativa alle elezioni provinciali, considerata l'incertezza circa il destino dell'ente, che restano quindi, per il momento, disciplinate dalle vigenti leggi statali (d.P.R. 570/1960, legge 122/1951) e regionali(legge regionale 10/1999).

Così, il provvedimento della Giunta vuole incidere essenzialmente sul procedimento elettorale riunendo appunto in un unico testo le disposizioni inerenti il sistema elettorale (modalità di elezione e meccanismi di trasformazione dei voti in seggi), il procedimento elettorale (convocazione dei comizi, formazione e presentazione delle candidature, uffici elettorali, operazioni di votazione e di scrutinio), la propaganda elettorale e il regime delle spese. Un testo normativo chiaro, semplice e pratico, per facilitare l'attività di tutti i soggetti chiamati a vario titolo a intervenire nel procedimento (uffici regionali, uffici elettorali dei Comuni, partiti e movimenti politici).

Ma lo scopo è anche di operare sul procedimento elettorale una semplificazione qualitativa e non quantitativa che, pur non eliminando alcuna delle diverse fasi che lo caratterizzano, prevede di semplificare, ad esempio, le operazioni degli uffici di sezione e di ridurre il numero e la composizioni degli uffici elettorali. Inoltre, per garantire coerenza all'intera disciplina, si punta a rendere il più possibile uniformi i procedimenti elettorali di competenza regionale per quanto riguarda la costituzione e il funzionamento degli uffici di sezione.

Altro punto, la riforma di alcuni istituti del procedimento elettorale, quali il numero dei mandati consecutivi alla carica di sindaco (divieto del terzo mandato), le pari opportunità (introduzione delle quote di genere e della doppia preferenza di genere), la durata della votazione, le operazioni degli uffici di sezione, gli uffici elettorali competenti all'attribuzione dei seggi e alla proclamazione degli eletti, il regime e pubblicità delle spese di propaganda elettorale.

(foto, immagini tv)

(segue)