V Comm: ddl elezioni comunali, i contenuti (1)
(ACON) Trieste, 5 nov - MPB - Il disegno di legge sulla
disciplina delle elezioni comunali che l'assessore Paolo Panontin
ha illustrato in V Commissione contiene - in 112 articoli
suddivisi in 4 Titoli - anche una serie di modifiche alla legge
28 del 2007 che riguarda il procedimento per l'elezione del
presidente della Regione e del Consiglio regionale, e nasce dalla
necessità di adottare un testo unico che in modo organico,
compiuto, coordinato e aggiornato comprenda l'intera disciplina
delle elezioni amministrative.
L'obiettivo è razionalizzare e semplificare tutta la materia che
si è andata strutturando negli ultimi vent'anni - da quando cioè
il Friuli Venezia Giulia con legge costituzionale ha acquisito
competenza legislativa esclusiva in tema di ordinamento degli
Enti locali - attraverso interventi legislativi successivi
riguardanti il sistema elettorale in senso stretto, approvati per
la necessità di adeguare alla realtà locale le disposizioni
statali, e che nel tempo hanno costruito un corpus normativo -
l'attuale - che comprende disposizioni legislative e
regolamentari contenute in circa trenta diverse fonti di rango
statale e regionale, approvate a partire dalla fine degli anni
cinquanta e dunque in presenza di sistemi elettorali molto
diversi rispetto a quello vigente.
Una scelta di fondo è quella di non inserire nel ddl la
disciplina relativa alle elezioni provinciali, considerata
l'incertezza circa il destino dell'ente, che restano quindi, per
il momento, disciplinate dalle vigenti leggi statali (d.P.R.
570/1960, legge 122/1951) e regionali(legge regionale 10/1999).
Così, il provvedimento della Giunta vuole incidere
essenzialmente sul procedimento elettorale riunendo appunto in un
unico testo le disposizioni inerenti il sistema elettorale
(modalità di elezione e meccanismi di trasformazione dei voti in
seggi), il procedimento elettorale (convocazione dei comizi,
formazione e presentazione delle candidature, uffici elettorali,
operazioni di votazione e di scrutinio), la propaganda elettorale
e il regime delle spese. Un testo normativo chiaro, semplice e
pratico, per facilitare l'attività di tutti i soggetti chiamati a
vario titolo a intervenire nel procedimento (uffici regionali,
uffici elettorali dei Comuni, partiti e movimenti politici).
Ma lo scopo è anche di operare sul procedimento elettorale una
semplificazione qualitativa e non quantitativa che, pur non
eliminando alcuna delle diverse fasi che lo caratterizzano,
prevede di semplificare, ad esempio, le operazioni degli uffici
di sezione e di ridurre il numero e la composizioni degli uffici
elettorali. Inoltre, per garantire coerenza all'intera
disciplina, si punta a rendere il più possibile uniformi i
procedimenti elettorali di competenza regionale per quanto
riguarda la costituzione e il funzionamento degli uffici di
sezione.
Altro punto, la riforma di alcuni istituti del procedimento
elettorale, quali il numero dei mandati consecutivi alla carica
di sindaco (divieto del terzo mandato), le pari opportunità
(introduzione delle quote di genere e della doppia preferenza di
genere), la durata della votazione, le operazioni degli uffici di
sezione, gli uffici elettorali competenti all'attribuzione dei
seggi e alla proclamazione degli eletti, il regime e pubblicità
delle spese di propaganda elettorale.
(foto, immagini tv)
(segue)