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CR: legge su elezioni comunali, i contenuti (6)

19.11.2013
18:26
(ACON) Trieste, 19 nov - MPB - Il disegno di legge sulla disciplina delle elezioni comunali, in 112 articoli suddivisi in 4 Titoli e sui quali sono stati presentati circa 200 emendamenti, nasce dalla necessità di adottare un testo unico che in modo organico, compiuto, coordinato e aggiornato comprenda l'intera disciplina delle elezioni amministrative.

L'obiettivo è razionalizzare e semplificare tutta la materia che si è andata strutturando negli ultimi vent'anni, da quando cioè il Friuli Venezia Giulia con legge costituzionale ha acquisito competenza legislativa esclusiva in tema di ordinamento degli Enti locali. Scelta di fondo è stata quella di non inserire la disciplina relativa alle elezioni provinciali, considerata l'incertezza circa il destino dell'ente.

Il provvedimento vuole incidere essenzialmente sul procedimento elettorale riunendo in un unico testo le disposizioni inerenti il sistema elettorale (modalità di elezione e meccanismi di trasformazione dei voti in seggi), il procedimento elettorale (convocazione dei comizi, formazione e presentazione delle candidature, uffici elettorali, operazioni di votazione e di scrutinio), la propaganda elettorale e il regime delle spese.

Ma lo scopo è anche di operare sul procedimento elettorale una semplificazione qualitativa e non quantitativa che, pur non eliminando alcuna delle diverse fasi che lo caratterizzano, prevede di semplificare, ad esempio, le operazioni degli uffici di sezione e di ridurre il numero e la composizioni degli uffici elettorali. Inoltre, per garantire coerenza all'intera disciplina, si punta a rendere il più possibile uniformi i procedimenti elettorali di competenza regionale per quanto riguarda la costituzione e il funzionamento degli uffici di sezione.

Altro punto, la riforma di alcuni istituti del procedimento elettorale, quali il numero dei mandati consecutivi alla carica di sindaco (divieto del terzo mandato), le pari opportunità (introduzione delle quote di genere e della doppia preferenza di genere), la durata della votazione (solo la domenica per voto ed eventuali ballottaggi con lo stesso orario 8-22), le operazioni degli uffici di sezione, gli uffici elettorali competenti all'attribuzione dei seggi e alla proclamazione degli eletti, il regime e pubblicità delle spese di propaganda elettorale.

(immagini tv)

(segue)