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V Comm: esaminato e approvato ddl modifica norme referendum (2)

18.03.2014
15:09
(ACON) Trieste, 18 mar - MPB - Il disegno di legge della Giunta - presentato lo scorso 3 marzo e ora all'attenzione della V Commissione, presieduta da Vincenzo Martines (PD) - è stato illustrato dall'assessore Paolo Panontin; al termine del dibattito e dell'esame dell'articolato è stato approvato a maggioranza, con l'astensione di M5S, NDC e FI. Relatori per l'Aula saranno lo stesso Martines per la maggioranza, mentre per la minoranza sarà relatore Luca Ciriani (NDC) e, in subordine, Rodolfo Ziberna (FI)

Con esso si apportano modifiche alla legge regionale 5 del 2003 adottata in applicazione dell'articolo 12 dello Statuto regionale che demanda la disciplina relativa alla richiesta, all'indizione e allo svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali a una legge regionale (appunto la 5 del 2003)cosiddetta rinforzata, ovvero approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.

Le modifiche introdotte nel testo della 5/2003 perseguono due distinte finalità: in coerenza con quanto previsto dalle linee guida per il riordino del sistema Regione-Autonomie locali approvate dalla Giunta il 31 ottobre 2013, si favoriscono i processi di aggregazione comunale: prevedendo innanzitutto la possibilità che l'iniziativa per l'istituzione di nuovi Comuni o la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali provenga anche da parte di un determinato numero di elettori dei comuni interessati; modificando la norma in base alla quale, nel caso di fusione tra due o più comuni, per l'approvazione del quesito sottoposto a referendum, la risposta affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validamente espressi in ciascun comune interessato; introducendo norme elettorali che assicurino in caso di fusione di comuni la rappresentanza delle comunità di origine.

La seconda finalità si inquadra in un'ottica di manutenzione legislativa, e prevede di aggiornare la disciplina di alcuni istituti e superare aspetti che nel tempo si sono rivelati contraddittori o incongruenti.

Per quanto riguarda gli articoli, si possono suddividere in due gruppi.

Il primo è costituito da quegli articoli (3,5,6) che si riferiscono alla finalità principale del ddl, cioè favorire i processi di fusione. Attualmente l'iniziativa per le modifiche delle circoscrizioni comunali spetta alla Giunta regionale, a ciascun consigliere regionale, ai Consigli provinciali o comunali rappresentanti le popolazioni interessate e a non meno di 15.000 elettori i quali, al pari degli altri soggetti titolari dell'inizativa, devono presentare al Consiglio regionale un apposito progetto di legge redatto in articoli. Modalità, questa, che non facilita l'inziativa.

Con l'articolo 3 si introduce la possibilità che anche gli elettori dei Comuni interessati siano legittimati a chiedere l'avvio del procedimento di istituzione di nuovi Comuni mediante fusione di più Comuni contigui o modifica delle circoscrizioni comunali, senza la necessità di sottostare ai requisiti previsti per l'iniziativa legislativa. Con la modifica si prevede una modalità di accesso diretto agli uffici regionali da parte di una soglia rappresentativa di elettori - non meno del 20% deli elettori dei Comuni interessati e, in caso di fusione, non meno del 15% degli elettori di ciascuno dei Comuni coinvolti - i quali presentano istanza analoga a quella proveniente dai Consigli comunali o provinciali. L'articolo 5 riguarda il testo concernente l'esito del referendum e il 6 il contenuto della legge-provvedimento istitutiva di un nuovo Comune.

Di un secondo gruppo fanno parte i restanti articoli (1,2,4,7), riguardanti le modifiche introdotte in un ottica prettamente manutentiva. Fra queste la disposizione (art.1) che riduce della metà il numero di firme necessarie per chiedere l'indizione di un referendum, passando dalle attuali 30.000 a 15.000, considerato che il numero di 30.000 firme risulta essere molto alto in relazione alla consistenza del corpo elettorale regionale (corrisponde a oltre il 7%). L'articolo 2 è una modifica tecnica concernente l'indicazione dei soggetti competenti ad autenticare le firme apposte dagli elettori per chiedere il referendum. Le disposizioni all'articolo 4 chiariscono la formulazione della normativa concernente i referendum consultivo e abrogativo, mentre l'articolo 7 specifica che la titolarità dell'iniziativa per il referendum propositivo è riconosciuta esclusivamente agli elettori già titolari dell'iniziativa legislativa (attualmente 15.000 elettori).

Approfondimenti di tipo tecnico e suggerimenti nel corso del dibattito sono emersi dagli interventi di Ciriani (NDC), Ukmar (PD), Shaurli (PD), Bianchi (M5S), Ziberna (FI), Paviotti (Citt), Gabrovec (PD-Ssk), Dipiazza (AR) e l'assessore Panontin ha annunciato anche l'intenzione di portare, in capo a un paio di mesi, un testo sulle unioni di Comuni.

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