V Comm: esaminato e approvato ddl modifica norme referendum (2)
(ACON) Trieste, 18 mar - MPB - Il disegno di legge della Giunta
- presentato lo scorso 3 marzo e ora all'attenzione della V
Commissione, presieduta da Vincenzo Martines (PD) - è stato
illustrato dall'assessore Paolo Panontin; al termine del
dibattito e dell'esame dell'articolato è stato approvato a
maggioranza, con l'astensione di M5S, NDC e FI. Relatori per
l'Aula saranno lo stesso Martines per la maggioranza, mentre per
la minoranza sarà relatore Luca Ciriani (NDC) e, in subordine,
Rodolfo Ziberna (FI)
Con esso si apportano modifiche alla legge regionale 5 del 2003
adottata in applicazione dell'articolo 12 dello Statuto regionale
che demanda la disciplina relativa alla richiesta, all'indizione
e allo svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e
consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali a una
legge regionale (appunto la 5 del 2003)cosiddetta rinforzata,
ovvero approvata a maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio regionale.
Le modifiche introdotte nel testo della 5/2003 perseguono due
distinte finalità: in coerenza con quanto previsto dalle linee
guida per il riordino del sistema Regione-Autonomie locali
approvate dalla Giunta il 31 ottobre 2013, si favoriscono i
processi di aggregazione comunale: prevedendo innanzitutto la
possibilità che l'iniziativa per l'istituzione di nuovi Comuni o
la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni
comunali provenga anche da parte di un determinato numero di
elettori dei comuni interessati; modificando la norma in base
alla quale, nel caso di fusione tra due o più comuni, per
l'approvazione del quesito sottoposto a referendum, la risposta
affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validamente
espressi in ciascun comune interessato; introducendo norme
elettorali che assicurino in caso di fusione di comuni
la rappresentanza delle comunità di origine.
La seconda finalità si inquadra in un'ottica di manutenzione
legislativa, e prevede di aggiornare la disciplina di alcuni
istituti e superare aspetti che nel tempo si sono rivelati
contraddittori o incongruenti.
Per quanto riguarda gli articoli, si possono suddividere in due
gruppi.
Il primo è costituito da quegli articoli (3,5,6) che si
riferiscono alla finalità principale del ddl, cioè favorire i
processi di fusione. Attualmente l'iniziativa per le modifiche
delle circoscrizioni comunali spetta alla Giunta regionale, a
ciascun consigliere regionale, ai Consigli provinciali o comunali
rappresentanti le popolazioni interessate e a non meno di 15.000
elettori i quali, al pari degli altri soggetti titolari
dell'inizativa, devono presentare al Consiglio regionale un
apposito progetto di legge redatto in articoli. Modalità, questa,
che non facilita l'inziativa.
Con l'articolo 3 si introduce la possibilità che anche gli
elettori dei Comuni interessati siano legittimati a chiedere
l'avvio del procedimento di istituzione di nuovi Comuni mediante
fusione di più Comuni contigui o modifica delle circoscrizioni
comunali, senza la necessità di sottostare ai requisiti previsti
per l'iniziativa legislativa. Con la modifica si prevede una
modalità di accesso diretto agli uffici regionali da parte di una
soglia rappresentativa di elettori - non meno del 20% deli
elettori dei Comuni interessati e, in caso di fusione, non meno
del 15% degli elettori di ciascuno dei Comuni coinvolti - i quali
presentano istanza analoga a quella proveniente dai Consigli
comunali o provinciali. L'articolo 5 riguarda il testo
concernente l'esito del referendum e il 6 il contenuto della
legge-provvedimento istitutiva di un nuovo Comune.
Di un secondo gruppo fanno parte i restanti articoli (1,2,4,7),
riguardanti le modifiche introdotte in un ottica prettamente
manutentiva. Fra queste la disposizione (art.1) che riduce della
metà il numero di firme necessarie per chiedere l'indizione di un
referendum, passando dalle attuali 30.000 a 15.000, considerato
che il numero di 30.000 firme risulta essere molto alto in
relazione alla consistenza del corpo elettorale regionale
(corrisponde a oltre il 7%). L'articolo 2 è una modifica tecnica
concernente l'indicazione dei soggetti competenti ad autenticare
le firme apposte dagli elettori per chiedere il referendum. Le
disposizioni all'articolo 4 chiariscono la formulazione della
normativa concernente i referendum consultivo e abrogativo,
mentre l'articolo 7 specifica che la titolarità dell'iniziativa
per il referendum propositivo è riconosciuta esclusivamente agli
elettori già titolari dell'iniziativa legislativa (attualmente
15.000 elettori).
Approfondimenti di tipo tecnico e suggerimenti nel corso del
dibattito sono emersi dagli interventi di Ciriani (NDC), Ukmar
(PD), Shaurli (PD), Bianchi (M5S), Ziberna (FI), Paviotti (Citt),
Gabrovec (PD-Ssk), Dipiazza (AR) e l'assessore Panontin ha
annunciato anche l'intenzione di portare, in capo a un paio di
mesi, un testo sulle unioni di Comuni.
(immagini tv)
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