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CR: ddl referendum e fusione Comuni; l'articolato (1)

25.03.2014
11:58
(ACON) Trieste, 25 mar - MPB - Al primo punto dell'ordine del giorno della sessantaduesima seduta del Consiglio regionale, presieduta da Franco Iacop, il disegno di legge sulla nuova disciplina riguardante i referendum abrogativo, propositivo e consultivo e l'iniziativa popolare delle leggi regionali; sui contenuti sono intervenuti i relatori di maggioranza Vincenzo Martines (PD) e di minoranza Luca Ciriani (FdI/AN).

È un provvedimento finalizzato ad aggiornare le disposizioni della legge regionale 5 del 2003, adottata in applicazione dell'articolo 12 dello Statuto, riguardanti la richiesta, l'indizione e lo svolgimento dei referendum e a favorire i processi di aggregazione comunale.

Il ddl ha poi una seconda finalità, che si inserisce in un'ottica di manutenzione legislativa: superare alcuni aspetti della legge che nella loro applicazione si sono rivelati contradditori e incongruenti.

In base alle finalità, anche le norme si possono suddividere in due gruppi.

Il primo è costituito da quegli articoli (3,5,6) che mirano a favorire i processi di fusione dei Comuni. L'articolo 3 introduce la possibilità che anche gli elettori dei Comuni interessati siano legittimati a chiedere l'avvio del procedimento di istituzione di nuovi Comuni mediante modifica delle circoscrizioni comunali o fusione di più Comuni contigui individuando soglie di rappresentatività pari ad almeno il 20% o, nel caso di fusione, di almeno il 15% degli elettori di ciascuno dei comuni interessati. L'articolo 5 stabilisce che il referendum consultivo si consideri approvato qualora la risposta affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validamente espressi complessivamente considerati e non - come finora previsto - la maggioranza dei voti validi espressi in ciascuno dei comuni interessati dalla fusione. L'articolo 6 dispone che la legge istitutiva di un nuovo Comune per effetto della fusione di più Comuni possa contenere, in sede di prime elezioni e su richiesta dei Comuni interessati, norme dirette ad assicurare nel Consiglio del nuovo Comune la presenza di rappresentanti delle comunità di origine.

Del secondo gruppo di norme fanno parte i restanti articoli (1,2,4,7) riguardanti modifiche introdotte in un'ottica prettamente manutentiva. L'articolo 1 riduce della metà il numero delle firme necessarie per chiedere l'indizione di un referendum abrogativo, passando dalle attuali 30.000 a 15.000. L'articolo 2 è una modifica tecnica concernente l'indicazione dei soggetti competenti ad autenticare le firme apposte dagli elettori per chiedere il referendum. L'articolo 4 chiarisce la formulazione della normativa inerente i referendum consultivo e abrogativo. L'articolo 7 specifica che la titolarità dell'iniziativa per il referendum propositivo sia riconosciuta esclusivamente agli elettori già titolari dell'iniziativa legislativa (attualmente 15.000).

(segue)