CR: ddl referendum e fusione Comuni; l'articolato (1)
(ACON) Trieste, 25 mar - MPB - Al primo punto dell'ordine del
giorno della sessantaduesima seduta del Consiglio regionale,
presieduta da Franco Iacop, il disegno di legge sulla nuova
disciplina riguardante i referendum abrogativo, propositivo e
consultivo e l'iniziativa popolare delle leggi regionali; sui
contenuti sono intervenuti i relatori di maggioranza Vincenzo
Martines (PD) e di minoranza Luca Ciriani (FdI/AN).
È un provvedimento finalizzato ad aggiornare le disposizioni
della legge regionale 5 del 2003, adottata in applicazione
dell'articolo 12 dello Statuto, riguardanti la richiesta,
l'indizione e lo svolgimento dei referendum e a favorire i
processi di aggregazione comunale.
Il ddl ha poi una seconda finalità, che si inserisce in un'ottica
di manutenzione legislativa: superare alcuni aspetti della legge
che nella loro applicazione si sono rivelati contradditori e
incongruenti.
In base alle finalità, anche le norme si possono suddividere in
due gruppi.
Il primo è costituito da quegli articoli (3,5,6) che mirano a
favorire i processi di fusione dei Comuni. L'articolo 3 introduce
la possibilità che anche gli elettori dei Comuni interessati
siano legittimati a chiedere l'avvio del procedimento di
istituzione di nuovi Comuni mediante modifica delle
circoscrizioni comunali o fusione di più Comuni contigui
individuando soglie di rappresentatività pari ad almeno il 20% o,
nel caso di fusione, di almeno il 15% degli elettori di ciascuno
dei comuni interessati. L'articolo 5 stabilisce che il referendum
consultivo si consideri approvato qualora la risposta
affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validamente
espressi complessivamente considerati e non - come finora
previsto - la maggioranza dei voti validi espressi in ciascuno
dei comuni interessati dalla fusione. L'articolo 6 dispone che la
legge istitutiva di un nuovo Comune per effetto della fusione di
più Comuni possa contenere, in sede di prime elezioni e su
richiesta dei Comuni interessati, norme dirette ad assicurare nel
Consiglio del nuovo Comune la presenza di rappresentanti delle
comunità di origine.
Del secondo gruppo di norme fanno parte i restanti articoli
(1,2,4,7) riguardanti modifiche introdotte in un'ottica
prettamente manutentiva.
L'articolo 1 riduce della metà il numero delle firme necessarie
per chiedere l'indizione di un referendum abrogativo, passando
dalle attuali 30.000 a 15.000.
L'articolo 2 è una modifica tecnica concernente l'indicazione
dei soggetti competenti ad autenticare le firme apposte dagli
elettori per chiedere il referendum.
L'articolo 4 chiarisce la formulazione della normativa inerente i
referendum consultivo e abrogativo.
L'articolo 7 specifica che la titolarità dell'iniziativa per il
referendum propositivo sia riconosciuta esclusivamente agli
elettori già titolari dell'iniziativa legislativa (attualmente
15.000).
(segue)