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V Comm: illustrata proposta di legge Garante diritti persona (1)

30.04.2014
10:59
(ACON) Trieste, 30 apr - MPB/AB - All'attenzione della V Commissione consiliare la proposta di legge in 15 articoli per l'istituzione del Garante regionale dei diritti della persona, sottoscritta da diversi consiglieri del PD, prima firmataria Chiara Da Giau che l'ha illustrata.

Un testo che nasce dalla convinzione che la tutela dei diritti - sancita da convenzioni internazionali ed europee e tradotta in interventi legislativi comunitari e nazionali - qualifichi il rapporto tra cittadini e istituzioni, soprattutto quando è rivolta a soggetti vulnerabili e limitati nella capacità di difesa diretta ed autonoma.

L'organismo di garanzia da istituire ha tra i suoi compiti il collegamento tra i diversi soggetti che operano a vario titolo con bambini e adolescenti sul territorio, l'individuazione e la formazione di persone disponibili a svolgere l'ufficio di tutela o curatela, la vigilanza e la verifica su accoglienza e cura prestata alle persone di minore età collocate fuori famiglia o in strutture di detenzione e ai minori di Paesi terzi non accompagnati, la promozione di iniziative di contrasto alla dispersione scolastica e di azioni positive per la gestione dei contrasti in ambito scolastico e sociale, l'agevolazione del coordinamento delle attività di sostegno agli adolescenti che raggiungano la maggiore età.

Vengono introdotte anche funzioni di garanzia nei confronti di altri soggetti che richiedono tutela: le persone sottoposte a limitazione delle libertà personali (detenuti, persone di Paesi terzi trattenute presso centri di identificazione ed espulsione, ricoverati in strutture sanitarie perché sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio o che si trovino in altri luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali) e persone che per ragioni di ascendenza o di origine nazionale o etnica, appartenenza linguistica o culturale, convinzioni personali e religiose, condizioni personali e sociali, comprese le condizioni di disabilità temporanee o permanenti, età, appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, siano destinatari di comportamenti lesivi dei diritti della persona.

Per evitare il proliferare degli istituti di garanzia, il provvedimento istituisce il Garante dei diritti della persona costituito da un collegio di 3 componenti, che si dividono le funzioni di Garante dei bambini e degli adolescenti, Garante delle persone private della libertà personale, Garante per le persone a rischio di discriminazione.

A qualificare questa figura c'è l'autorevolezza che deriva dalla sua competenza e dall'elezione a opera del Consiglio regionale a maggioranza qualificata; l'indipendenza e l'autonomia di azione; il ruolo di coordinamento e stimolo alla collaborazione tra i diversi soggetti in ambito regionale senza sovrapposizioni e l'azione di collegamento con le analoghe figure regionali e nazionali; la specifica delle funzioni volte alla promozione dei diritti delle persone tramite azioni di ascolto, mediazione, segnalazione, rappresentanza e facilitazione degli operatori; l'impegno a relazionare costantemente agli organi amministrativi regionali sull'attività svolta e sui suoi esiti.

Prima di avviare l'esame dell'articolato, la V Commissione sta svolgendo una serie di audizioni.

(immagini tv)

(segue)