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Iacop a Conferenza presidenti Consigli: affrontato tema vitalizi

10.10.2014
17:13
(ACON) Trieste, 10 ott - AB - L'Assemblea plenaria della Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali, riunita a Roma e alla quale per Friuli Venezia Giulia ha preso parte il presidente Franco Iacop, ha condiviso una posizione unitaria sul tema dei vitalizi.

Si è preso atto di come ormai nella quasi totalità delle Regioni l'istituto sia stato abrogato, quindi l'eventuale nuova normativa interesserà quelli che ancora ne hanno titolo o stanno usufruendo del vitalizio. In questa prospettiva, la Conferenza dei presidenti ha approvato degli indirizzi che saranno la base di riferimento per tutte le Regioni nella definizione delle leggi di revisione dell'istituto del vitalizio.

Una novità importante riguarda il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio che, parimenti a ciò che avviene alla Camera e al Senato, dovrà decorrere al compimento del 65° anno d'età, con un requisito minimo di 5 anni di contribuzione. Questa disposizione varrà per tutti i consiglieri che a vario titolo non percepiscono ancora il vitalizio. La corresponsione dell'assegno vitalizio potrà essere anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, in analogia a quanto previsto dai regolamenti parlamentari vigenti. Secondo criteri che sono stati più volte richiamati dalla Corte costituzionale, si potrà anche disporre con legge una riduzione temporanea dei vitalizi, per un periodo non superiore a un triennio, con criteri di proporzionalità e a scaglioni, con una base minima di riduzione indicata nel 6% per lo scaglione inferiore, e una massima del 15% per lo scaglione più elevato.

Queste aliquote verranno percentualmente maggiorate qualora il beneficiario fosse titolare di un altro vitalizio erogato dal Parlamento italiano e/o dal Parlamento europeo.

In merito alla previsione di un tetto al cumulo dei vitalizi, la Conferenza ha deciso di avviare iniziative di confronto con i membri del Parlamento per trovare una soluzione condivisa. Le Regioni potranno prevedere nelle rispettive leggi la ridefinizione delle aliquote in virtù delle diverse situazioni anagrafiche di percezione dell'assegno vitalizio; in conformità comunque alle decisioni già adottate.