M5S: proposta di legge per legare i vitalizi alla contribuzione
(ACON) Trieste, 20 gen - COM/RCM - Vitalizi, nuova proposta di
legge dei consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle, che
chiedono al Consiglio il coraggio di cancellare quello che
definiscono un privilegio insopportabile, e affermano: "Per
superare le misure palliative e provvisorie della Giunta
Serracchiani e delle altre forze politiche presenti in Consiglio
regionale, abbiamo deciso di presentare una proposta di legge per
modificare concretamente la disciplina sull'assegno vitalizio.
"Riteniamo che il momento della scelta sia giunto e che
l'opinione pubblica renderà merito a questo Consiglio per aver
avuto il coraggio di affrontare radicalmente la questione.
"L'istituto del vitalizio, così come concepito in passato, è
ormai ritenuto universalmente una misura di privilegio
anacronistico ed è stato eliminato in tutte le normative
regionali che lo prevedevano. Solo in alcuni casi è stato
rimodulato secondo criteri di equità, legandolo alla
contribuzione che i rappresentanti politici hanno versato o
versano nel corso dei loro mandati, sempre e comunque ragionando
a nuovo e mantenendo inalterate le modalità di erogazione
stabilite precedentemente anche per chi non aveva ancora maturato
il diritto".
"Considerate le osservazioni delle Corte dei conti a riguardo, e
quindi ritenendo che esso sia del tutto rivisitabile, riteniamo
corretto, equo e giusto che, come per la maggior parte dei
cittadini italiani che si sono visti nel corso degli anni
ridurre, posticipare, cancellare un diritto come quello della
pensione, anche i politici debbano rivedere quei privilegi che
nel corso degli anni sono andati a costituire per sé.
"Con questa norma non cancelliamo del tutto il vitalizio residuo,
ma lo rendiamo misurato alla contribuzione, così come avviene per
le forme pensionistiche normali con parametri attuariali
riconosciuti dalle principali società assicurative. Questo non
andrebbe a intaccare il diritto maturato, ma il godimento
diventerebbe coerente con i versamenti e gli anni che hanno
contributo a creare il montante contributivo"
Così la proposta di legge: all'articolo 1 é indicato l'oggetto
del provvedimento che, ai fini del contenimento della spesa
pubblica e del rispetto dei principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica, vuole disciplinare
l'assegno vitalizio.
All'articolo 2 si afferma che l'assegno vitalizio spetterà ai
consiglieri e agli assessori regionali, cessati dal mandato, che
abbiano compiuto il sessantaseiesimo anno di età, in carica sino
alla decima legislatura e che non si siano avvalsi della facoltà
di chiedere la restituzione dei contributi versati per la
corresponsione dell'assegno vitalizio. L'assegno sarà calcolato
secondo un sistema contributivo disciplinato dalla presente
proposta di legge.
All'articolo 3, la misura dell'assegno vitalizio, che sarà
corrisposto in 12 mensilità, è determinata con un sistema
contributivo che si otterrà moltiplicando il montante individuale
dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione di
5,82%. L'importo così ottenuto si rivaluta su base composta al 31
dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello
stesso anno al tasso annuo di capitalizzazione. Le frazioni di
anno vengono valutate con un incremento pari al prodotto tra un
dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione
dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età
inferiore a quella del consigliere e il numero di mesi. Il tasso
annuo di capitalizzazione verrà dato dalla variazione media
quinquennale del Prodotto interno lordo (Pil) nominale,
appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica
(Istat), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da
rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del
Pil operate dall'Istat il tasso di variazione da considerare ai
fini del calcolo del montante contributivo è quello relativo alla
serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la
revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni
successivi. Sarà compito dell'Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale procedere, entro il mese di febbraio di ciascun anno,
all'accertamento del tasso di rivalutazione di cui al comma 3 del
presente articolo.
All'articolo 4 si stabilisce la non reversibilità dell'assegno
vitalizio e la quota del 2% versata secondo l'articolo 3 della
legge regionale n. 38 del 1995 viene fatta rientrare nel montante
individuale dei contributi versati.
All'articolo 5, con norma transitoria si stabilisce che la
corresponsione dell'assegno vitalizio ai soggetti che non abbiano
ancora raggiunto il sessantaseiesimo anno di età viene sospesa
dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino al
compimento del requisito di età (66 anni). Per quanto riguarda
gli assegni vitalizi già in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, saranno rideterminati dall'Ufficio di
presidenza e la rideterminazione verrà effettuata in base alle
disposizioni della presente legge.
All'articolo 6 è modificato l'articolo 14 della LR 38/1995
inserendo la sospensione dell'assegno vitalizio ai consiglieri
regionali che ne sono titolari e vengano nominati componenti del
Governo nazionale o assessore regionale .
All'articolo 7 è, invece, modificato l'articolo 8 della legge
regionale 13 del 2003 inserendo la sospensione dell'assegno
vitalizio agli assessori regionali che saranno nominati al
Governo.
All'articolo 8 sono state inserite le abrogazioni delle norme che
si riferivano alla vecchia modalità di calcolo dell'assegno
vitalizio, mentre l'articolo 9 stabilisce che l'entrata in vigore
della legge avverrà il giorno successivo alla sua pubblicazione
sul BUR.