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M5S: proposta di legge per legare i vitalizi alla contribuzione

20.01.2015
12:53
(ACON) Trieste, 20 gen - COM/RCM - Vitalizi, nuova proposta di legge dei consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle, che chiedono al Consiglio il coraggio di cancellare quello che definiscono un privilegio insopportabile, e affermano: "Per superare le misure palliative e provvisorie della Giunta Serracchiani e delle altre forze politiche presenti in Consiglio regionale, abbiamo deciso di presentare una proposta di legge per modificare concretamente la disciplina sull'assegno vitalizio.

"Riteniamo che il momento della scelta sia giunto e che l'opinione pubblica renderà merito a questo Consiglio per aver avuto il coraggio di affrontare radicalmente la questione.

"L'istituto del vitalizio, così come concepito in passato, è ormai ritenuto universalmente una misura di privilegio anacronistico ed è stato eliminato in tutte le normative regionali che lo prevedevano. Solo in alcuni casi è stato rimodulato secondo criteri di equità, legandolo alla contribuzione che i rappresentanti politici hanno versato o versano nel corso dei loro mandati, sempre e comunque ragionando a nuovo e mantenendo inalterate le modalità di erogazione stabilite precedentemente anche per chi non aveva ancora maturato il diritto".

"Considerate le osservazioni delle Corte dei conti a riguardo, e quindi ritenendo che esso sia del tutto rivisitabile, riteniamo corretto, equo e giusto che, come per la maggior parte dei cittadini italiani che si sono visti nel corso degli anni ridurre, posticipare, cancellare un diritto come quello della pensione, anche i politici debbano rivedere quei privilegi che nel corso degli anni sono andati a costituire per sé.

"Con questa norma non cancelliamo del tutto il vitalizio residuo, ma lo rendiamo misurato alla contribuzione, così come avviene per le forme pensionistiche normali con parametri attuariali riconosciuti dalle principali società assicurative. Questo non andrebbe a intaccare il diritto maturato, ma il godimento diventerebbe coerente con i versamenti e gli anni che hanno contributo a creare il montante contributivo"

Così la proposta di legge: all'articolo 1 é indicato l'oggetto del provvedimento che, ai fini del contenimento della spesa pubblica e del rispetto dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, vuole disciplinare l'assegno vitalizio.

All'articolo 2 si afferma che l'assegno vitalizio spetterà ai consiglieri e agli assessori regionali, cessati dal mandato, che abbiano compiuto il sessantaseiesimo anno di età, in carica sino alla decima legislatura e che non si siano avvalsi della facoltà di chiedere la restituzione dei contributi versati per la corresponsione dell'assegno vitalizio. L'assegno sarà calcolato secondo un sistema contributivo disciplinato dalla presente proposta di legge.

All'articolo 3, la misura dell'assegno vitalizio, che sarà corrisposto in 12 mensilità, è determinata con un sistema contributivo che si otterrà moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione di 5,82%. L'importo così ottenuto si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno al tasso annuo di capitalizzazione. Le frazioni di anno vengono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere e il numero di mesi. Il tasso annuo di capitalizzazione verrà dato dalla variazione media quinquennale del Prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del Pil operate dall'Istat il tasso di variazione da considerare ai fini del calcolo del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi. Sarà compito dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale procedere, entro il mese di febbraio di ciascun anno, all'accertamento del tasso di rivalutazione di cui al comma 3 del presente articolo.

All'articolo 4 si stabilisce la non reversibilità dell'assegno vitalizio e la quota del 2% versata secondo l'articolo 3 della legge regionale n. 38 del 1995 viene fatta rientrare nel montante individuale dei contributi versati.

All'articolo 5, con norma transitoria si stabilisce che la corresponsione dell'assegno vitalizio ai soggetti che non abbiano ancora raggiunto il sessantaseiesimo anno di età viene sospesa dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino al compimento del requisito di età (66 anni). Per quanto riguarda gli assegni vitalizi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno rideterminati dall'Ufficio di presidenza e la rideterminazione verrà effettuata in base alle disposizioni della presente legge.

All'articolo 6 è modificato l'articolo 14 della LR 38/1995 inserendo la sospensione dell'assegno vitalizio ai consiglieri regionali che ne sono titolari e vengano nominati componenti del Governo nazionale o assessore regionale .

All'articolo 7 è, invece, modificato l'articolo 8 della legge regionale 13 del 2003 inserendo la sospensione dell'assegno vitalizio agli assessori regionali che saranno nominati al Governo.

All'articolo 8 sono state inserite le abrogazioni delle norme che si riferivano alla vecchia modalità di calcolo dell'assegno vitalizio, mentre l'articolo 9 stabilisce che l'entrata in vigore della legge avverrà il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BUR.