V Comm: illustrato ddl disciplina Consiglio autonomie locali
(ACON) Trieste, 21 apr - MPB - L'assessore Paolo Panontin ha
illustrato ai consiglieri della V Commissione del Consiglio
regionale, presieduta da Vincenzo Martines (Pd), il disegno di
legge "Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli
Venezia Giulia".
Con il provvedimento - a seguito della recente riforma
dell'ordinamento delle autonomie locali varata lo scorso dicembre
- si punta ora a riformare anche il Consiglio delle autonomie
locali (Cal) chiamato a svolgere una funzione di coesione e di
sintesi delle esigenze e delle istanze dei territori, assumendo
anche un ruolo propositivo e divenendo la sede della permanente
collaborazione istituzionale tra Regione, Enti locali e altri
soggetti portatori di interessi. In sostanza, un luogo di
coprogettazione e concertazione in grado di favorire appunto la
coesione fra istituzioni facendo sintesi delle diverse politiche.
L'obiettivo è rendere l'azione amministrativa meglio rispondente
alle esigenze dei territori e delle comunità e l'ottica di
revisione dell'intera disciplina del Cal è quella di semplificare
e razionalizzare le procedure.
Oltre a evitare l'attuale frammentazione delle sedi di
concertazione e la moltiplicazione dei luoghi di rappresentanza
degli interessi degli enti locali, si prevede che il Cal
collabori con gli uffici regionali alla valutazione dell'impatto
delle politiche pubbliche sul territorio, e che partecipi ai
tavoli di partenariato istituzionale relativi alla programmazione
europea. Anche le funzioni propositive sono incrementate, dal
momento che è previsto uno specifico potere di proposta
legislativa nei confronti della Giunta regionale, ma anche nei
confronti dei consiglieri regionali che possono fare propria
l'iniziativa legislativa.
Razionalizzato il novero delle fattispecie dei provvedimenti su
cui il Cal è chiamato a pronunciarsi, che devono rivestire
effettiva rilevanza per il sistema delle autonomie locali,
vengono mantenute le forme di consultazione classica (intesa e
parere) ed è modificato anche il processo di acquisizione del
parere e di formazione dell'intesa, quest'ultima prevista
esclusivamente per i disegni di legge che rivestono importanza
per il sistema delle autonomie e non più per i provvedimenti
amministrativi; nel procedimento di formazione dell'intesa sono
poi previste riduzioni sia dei termini per esprimerla sia del
quorum funzionale. Laddove manchi l'intesa viene invece prevista
una procedura aggravata.
Alle Commissioni interne al Cal posso essere attribuite funzioni
deliberanti e redigenti: la prima consentirà di ridurre i tempi
dei procedimenti, la seconda agevolerà l'interlocuzione
istituzionale poiché si potrà sottoporre al plenum del Consiglio
una proposta di pronunciamento tenendo conto delle discussioni
intervenute. Il Cal, nella rinnovata composizione, avrà le
funzioni della Conferenza permanente per la programmazione
sanitaria e socio sanitaria regionale, sul presupposto che alle
unioni territoriali intercomunali fanno capo le funzioni degli
attuali ambiti distrettuali.
Il presidente del Cal predisporrà - elemento di novità - una
relazione consuntiva sull'attività svolta dal Consiglio e in
riferimento alla valutazione dell'impatto delle politiche
pubbliche sul territorio.
Un percorso delineato in 24 articoli con disposizioni che
riguardano anche la composizione e gli organi del Cal; la
validità delle sedute (deve essere presente la maggioranza dei
componenti in carica); l'adozione delle deliberazioni (serve la
maggioranza di presenti); l'introduzione dei modalità di voto con
strumenti telematici; la possibilità, nell'ottica di evitare la
moltiplicazione delle sedi di confronto, che le Assemblee di
comunità linguistica e l'Osservatorio per la riforma si avvalgano
della sede del Cal.
Le Province continueranno a far parte del Cal fino alla loro
soppressione; ai suoi lavori è prevista la partecipazione di un
rappresentante per ciascuna Assemblea di comunità linguistica, e
vi possono partecipare con diritto di parola i presidenti
dell'Anci e dell'Uncem regionale e i componenti della Giunta e
del Consiglio regionale proponenti gli atti sottoposti all'esame.
Una norma, poi, disciplina alcune modifiche alla legge di riforma
dell'ordinamento delle autonomie locali, con riferimento in
particolare all'operatività delle Unioni Territoriali
Intercomunali (UTI), mentre gli ultimi articoli prevedono
l'abrogazione delle disposizioni incompatibili e dispongono le
norme finanziarie
(immagini tv)
MPB