CR: riforma Cal, relatore minoranza Colautti (4)
(ACON) Trieste, 12 mag - RCM - Un intervento legislativo che
avviene dopo oltre 9 anni di esperienza del Cal e a cui la Giunta
assegna valenza di una riforma, ma nella realtà è più una
manutenzione dell'originaria disciplina e un adeguamento dovuto
al riordino del sistema regione-autonomie dello scorso anno.
Ecco cos'è il ddl n. 90 per il relatore unico di minoranza,
Alessandro Colautti (NCD), che si è detto contro una struttura
operativa alle dipendenze funzionali del presidente del Cal, ma
incardinata all'interno della Direzione centrale delle Autonomie
locali, perché rappresenta una soluzione a metà. A suo dire,
sarebbe più opportuno, per tutelare l'autonomia funzionale del
Cal, il suo inserimento nel Consiglio regionale e pertanto ne
proporrà emendamenti modificativi.
In secondo luogo, le funzioni del Cal sono costituite
principalmente dall'espressione di intese e pareri su
un'elencazione di atti. Ma per quanto riguarda le intese,
l'elencazione è sostanzialmente immutata, mentre non sono più
contemplate le intese sulla proposta di piano di valorizzazione
territoriale (è stata abrogata la disposizione che lo prevedeva)
e sui disegni di legge sulle forme di partecipazione degli Enti
locali. Anche in relazione agli atti su cui il Cal esprime il
parere, si riproduce parzialmente quella vigente: si aggiunge il
parere sulle indennità degli amministratori locali, quello sulle
proposte di atti di programmazione europei e quello su ogni altro
atto che la Giunta o il Consiglio intendono sottoporre al Cal.
Infine, la previsione per la quale il Cal può formulare proposte
legislative a suo dire rappresenta una lesione della prerogativa
tipica dell'Assemblea legislativa, ovvero del Consiglio
regionale, cosa contro la quale - ha fatto presente Colautti - si
è già espresso in Commissione il componente del suo Gruppo Luca
Ciriani. È bene, quindi, che in sede di dibattito in Aula
emergano chiaramente le posizioni dei Gruppi politici e dei
singoli consiglieri. Una tale previsione avrebbe dovuto essere
proposta dalla Giunta regionale e assunta dal Consiglio regionale
nelle forme della legge regionale statutaria e non con legge
regionale ordinaria. Ciò perché lo Statuto, all'articolo 27,
prevede chiaramente che "l'iniziativa delle leggi regionali
appartiene alla Giunta, a ciascun membro del consiglio, e agli
elettori in numero non inferiore a 15.000", norma che può
modificarsi solo con legge costituzionale.
La seconda sostanziale annotazione di Colautti, dopo un accenno
più politico, è di carattere istituzionale-ordinamentale: si
poteva accettare la sfida di una ulteriore crescita qualitativa
del rapporto tra la Regione e le Autonomie locali affinché
diventasse davvero "sistema", per potersi presentare alle
discussioni con il Governo in modo unitario. Invece si è persa
un'occasione.
È stato quindi dato avvio al dibattito generale.
(immagini tv)
(segue)