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CR: riforma Cal, relatore minoranza Colautti (4)

12.05.2015
15:02
(ACON) Trieste, 12 mag - RCM - Un intervento legislativo che avviene dopo oltre 9 anni di esperienza del Cal e a cui la Giunta assegna valenza di una riforma, ma nella realtà è più una manutenzione dell'originaria disciplina e un adeguamento dovuto al riordino del sistema regione-autonomie dello scorso anno.

Ecco cos'è il ddl n. 90 per il relatore unico di minoranza, Alessandro Colautti (NCD), che si è detto contro una struttura operativa alle dipendenze funzionali del presidente del Cal, ma incardinata all'interno della Direzione centrale delle Autonomie locali, perché rappresenta una soluzione a metà. A suo dire, sarebbe più opportuno, per tutelare l'autonomia funzionale del Cal, il suo inserimento nel Consiglio regionale e pertanto ne proporrà emendamenti modificativi.

In secondo luogo, le funzioni del Cal sono costituite principalmente dall'espressione di intese e pareri su un'elencazione di atti. Ma per quanto riguarda le intese, l'elencazione è sostanzialmente immutata, mentre non sono più contemplate le intese sulla proposta di piano di valorizzazione territoriale (è stata abrogata la disposizione che lo prevedeva) e sui disegni di legge sulle forme di partecipazione degli Enti locali. Anche in relazione agli atti su cui il Cal esprime il parere, si riproduce parzialmente quella vigente: si aggiunge il parere sulle indennità degli amministratori locali, quello sulle proposte di atti di programmazione europei e quello su ogni altro atto che la Giunta o il Consiglio intendono sottoporre al Cal.

Infine, la previsione per la quale il Cal può formulare proposte legislative a suo dire rappresenta una lesione della prerogativa tipica dell'Assemblea legislativa, ovvero del Consiglio regionale, cosa contro la quale - ha fatto presente Colautti - si è già espresso in Commissione il componente del suo Gruppo Luca Ciriani. È bene, quindi, che in sede di dibattito in Aula emergano chiaramente le posizioni dei Gruppi politici e dei singoli consiglieri. Una tale previsione avrebbe dovuto essere proposta dalla Giunta regionale e assunta dal Consiglio regionale nelle forme della legge regionale statutaria e non con legge regionale ordinaria. Ciò perché lo Statuto, all'articolo 27, prevede chiaramente che "l'iniziativa delle leggi regionali appartiene alla Giunta, a ciascun membro del consiglio, e agli elettori in numero non inferiore a 15.000", norma che può modificarsi solo con legge costituzionale.

La seconda sostanziale annotazione di Colautti, dopo un accenno più politico, è di carattere istituzionale-ordinamentale: si poteva accettare la sfida di una ulteriore crescita qualitativa del rapporto tra la Regione e le Autonomie locali affinché diventasse davvero "sistema", per potersi presentare alle discussioni con il Governo in modo unitario. Invece si è persa un'occasione.

È stato quindi dato avvio al dibattito generale. (immagini tv)

(segue)