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V Comm: illustrazione e audizioni ddl finanza locale, fine (2)

16.06.2015
12:57
(ACON) Trieste, 16 giu - RCM - Il Titolo IV del ddl n. 98 contiene varie disposizioni in materia di finanza locale ed è strutturato in quattro Capi. Il Capo I tratta del supporto regionale alla corretta programmazione e gestione dei conti pubblici locali. Tale attività è esercitata attraverso una struttura regionale dedicata, con il supporto dell'Osservatorio della riforma e con la collaborazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale. Spetta alla Regione promuovere attività di formazione e informazione a favore degli enti locali. Con regolamento, è definito un sistema di monitoraggio permanente dei conti pubblici locali. Il Capo II tratta dell'adozione dei documenti contabili fondamentali. Gli enti locali informano la struttura regionale competente dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio. Il Capo III è dedicato alla disciplina delle indennità degli amministratori locali. La misura delle indennità base di funzione e di presenza degli amministratori locali è determinata dalla Giunta regionale; le indennità di funzione non sono cumulabili tra loro; le indennità di funzione e di presenza non sono cumulabili con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale. In caso di cumulo di incarichi consentito dalla legge, all'amministratore spetta l'indennità di funzione a lui più favorevole e, in sostituzione di ogni altra indennità di funzione, gli può essere corrisposta l'indennità di presenza per ogni giornata di partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative Commissioni. Gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione a organi o Commissioni se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche (hanno solo il rimborso delle spese sostenute, se previsto). Agli amministratori di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti. Il Capo IV prevede il ruolo della Regione nella promozione e nel sostegno delle fusioni di Comuni. Introduce, inoltre, disposizioni di carattere tecnico-contabile per quanto attiene l'approvazione del primo bilancio di previsione da parte del nuovo ente locale; la disciplina, sempre nel primo anno, dell'esercizio e della gestione provvisoria, del rendiconto di bilancio, nonché dello svolgimento delle funzioni di revisione economico-finanziaria in via transitoria, fino alla nomina da parte del nuovo Comune.

Il Titolo V contiene norme transitorie che riguardano, tra gli altri, il termine di adozione del primo bilancio delle Uti, per il 2015, al 25 novembre; le regole di finanziamento dei Comuni e delle Uti; le entrate delle Province fino al loro superamento, sia attraverso un fondo ordinario transitorio provinciale, sia con la previsione di un fondo per interventi risanatori urgenti; la materia della revisione economico-finanziaria; le indennità degli amministratori locali.

Il Titolo VI contiene le norme di modifica e finali, e si struttura in due Capi. Il Capo I contiene disposizioni di modifica della legge regionale 26/2014 sull'istituzione delle Uti e la soppressione delle Comunità montane, il Capo II contiene norme finali con, in particolare, le abrogazioni delle disposizioni divenute incompatibili con le nuove. L'ultimo articolo, il 56, contiene disposizioni di carattere finanziario stanziando tre fondi (e attingendo le relative risorse da accantonamenti a fondo globale): uno di carattere straordinario per le Uti, ovvero per l'avvio del nuovo ente locale sovracomunale; uno straordinario per i Comuni, da assegnare con criteri perequativi definiti con regolamento; uno per i Comuni risultanti da fusione istituiti nel 2015.

Dopo l'illustrazione e le chiarificazioni date ai consiglieri, la V Commissione, che ha preso atto della delibera di intesa del Consiglio delle autonomie locali (Cal) i cui rilievi sono già stati in larga parte recepiti dall'assessore Panontin, ha ascoltato gli altri rappresentanti degli enti locali nonché dei revisori, tra i più critici al testo proposto.

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