V Comm: illustrazione e audizioni ddl finanza locale, fine (2)
(ACON) Trieste, 16 giu - RCM - Il Titolo IV del ddl n. 98
contiene varie disposizioni in materia di finanza locale ed è
strutturato in quattro Capi.
Il Capo I tratta del supporto regionale alla corretta
programmazione e gestione dei conti pubblici locali. Tale
attività è esercitata attraverso una struttura regionale
dedicata, con il supporto dell'Osservatorio della riforma e con
la collaborazione dell'organo di revisione economico-finanziaria
dell'ente locale. Spetta alla Regione promuovere attività di
formazione e informazione a favore degli enti locali. Con
regolamento, è definito un sistema di monitoraggio permanente dei
conti pubblici locali.
Il Capo II tratta dell'adozione dei documenti contabili
fondamentali. Gli enti locali informano la struttura regionale
competente dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del
rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di
bilancio.
Il Capo III è dedicato alla disciplina delle indennità degli
amministratori locali. La misura delle indennità base di funzione
e di presenza degli amministratori locali è determinata dalla
Giunta regionale; le indennità di funzione non sono cumulabili
tra loro; le indennità di funzione e di presenza non sono
cumulabili con le indennità spettanti ai componenti delle Camere,
del Parlamento europeo e del Consiglio regionale. In caso di
cumulo di incarichi consentito dalla legge, all'amministratore
spetta l'indennità di funzione a lui più favorevole e, in
sostituzione di ogni altra indennità di funzione, gli può essere
corrisposta l'indennità di presenza per ogni giornata di
partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e
delle relative Commissioni. Gli amministratori locali non
percepiscono alcun compenso per la partecipazione a organi o
Commissioni se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle
proprie funzioni pubbliche (hanno solo il rimborso delle spese
sostenute, se previsto). Agli amministratori di forme associative
di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e
funzioni pubbliche non possono essere attribuiti retribuzioni,
gettoni, indennità o emolumenti.
Il Capo IV prevede il ruolo della Regione nella promozione e nel
sostegno delle fusioni di Comuni. Introduce, inoltre,
disposizioni di carattere tecnico-contabile per quanto attiene
l'approvazione del primo bilancio di previsione da parte del
nuovo ente locale; la disciplina, sempre nel primo anno,
dell'esercizio e della gestione provvisoria, del rendiconto di
bilancio, nonché dello svolgimento delle funzioni di revisione
economico-finanziaria in via transitoria, fino alla nomina da
parte del nuovo Comune.
Il Titolo V contiene norme transitorie che riguardano, tra gli
altri, il termine di adozione del primo bilancio delle Uti, per
il 2015, al 25 novembre; le regole di finanziamento dei Comuni e
delle Uti; le entrate delle Province fino al loro superamento,
sia attraverso un fondo ordinario transitorio provinciale, sia
con la previsione di un fondo per interventi risanatori urgenti;
la materia della revisione economico-finanziaria; le indennità
degli amministratori locali.
Il Titolo VI contiene le norme di modifica e finali, e si
struttura in due Capi.
Il Capo I contiene disposizioni di modifica della legge regionale
26/2014 sull'istituzione delle Uti e la soppressione delle
Comunità montane, il Capo II contiene norme finali con, in
particolare, le abrogazioni delle disposizioni divenute
incompatibili con le nuove. L'ultimo articolo, il 56, contiene
disposizioni di carattere finanziario stanziando tre fondi (e
attingendo le relative risorse da accantonamenti a fondo
globale): uno di carattere straordinario per le Uti, ovvero per
l'avvio del nuovo ente locale sovracomunale; uno straordinario
per i Comuni, da assegnare con criteri perequativi definiti con
regolamento; uno per i Comuni risultanti da fusione istituiti nel
2015.
Dopo l'illustrazione e le chiarificazioni date ai consiglieri, la
V Commissione, che ha preso atto della delibera di intesa del
Consiglio delle autonomie locali (Cal) i cui rilievi sono già
stati in larga parte recepiti dall'assessore Panontin, ha
ascoltato gli altri rappresentanti degli enti locali nonché dei
revisori, tra i più critici al testo proposto.
(fine)