V Comm: illustrazione e audizioni ddl finanza locale (1)
(ACON) Trieste, 16 giu - RCM - La riforma del sistema della
finanza locale è il titolo del disegno di legge n. 98 che la V
Commissione consiliare, presieduta da Vincenzo Martines del Pd,
si appresta a esaminare quale aspetto del più ampio progetto di
riforma del sistema Regione/enti locali iniziato a ottobre 2013
con l'approvazione delle linee guida sulla materia e proseguito
l'anno dopo con la legge regionale n. 26, che ha definito il
processo per la costituzione delle Unioni territoriali
intercomunali e la soppressione delle Comunità montane.
Illustrazione dei contenuti del ddl da parte dell'assessore Paolo
Panontin e audizioni con il mondo delle autonomie locali per la
prima seduta, discussione e approvazione per la seconda, già in
calendario per mercoledì prossimo, 24 giugno.
Il provvedimento - ha spiegato Panontin - riunisce in unico testo
le disposizioni generali in materia di finanza e contabilità
delle autonomie locali già previste in altre leggi, e le coordina
con le nuove previsioni. La riforma intende valorizzare le
entrate proprie dell'ente locale e integrarle in modo perequativo
con i trasferimenti regionali basati anche sul fabbisogno
standard. Inoltre, in termini di trasferimenti di risorse, si
intende valorizzare in modo significativo le Unioni territoriali
intercomunali (Uti), anche al fine di assicurare una equilibrata
localizzazione territoriale di infrastrutture e di servizi
pubblici che riduca le disparità.
Passando all'esame dell'articolato, il disegno di legge è
suddiviso in sei Titoli.
Il Titolo I reca le disposizioni generali e definisce i principi
ispiratori della riforma, declinati nei Titoli seguenti.
Fondamentale l'affermazione che l'attuazione della legge sarà
realizzata dal Sistema integrato Regione-Autonomie locali con
metodo trasparente, condiviso e partecipato.
Il Titolo II si suddivide in tre Capi.
Il Capo I contiene disposizioni generali in materia di entrate,
sia proprie che derivate, degli enti locali della Regione. Si
declina l'autonomia finanziaria spettante ai Comuni, alle
Province fino alla loro soppressione e alle Uti, ribadendo che
questa deve necessariamente essere compatibile con gli obiettivi
di finanza pubblica. La Regione definisce il sistema dei
trasferimenti regionali di parte corrente agli enti locali. Per
favorire la gestione delle risorse da parte degli enti locali, si
prevedono meccanismi premiali o sanzionatori. Strumento
innovativo di concertazione delle politiche di sviluppo del
sistema integrato è l'"Intesa per lo sviluppo regionale e
locale". Con la suddetta Intesa, si demanda al presidente della
Regione e al presidente del Consiglio delle Autonomie locali la
concertazione delle politiche territoriali entro il 31 ottobre di
ogni anno.
Il Capo II tratta della finanza federale degli enti locali: la
loro potestà impositiva; le tipologie di entrata su cui poggia la
loro autonomia finanziaria, anticipando l'introduzione di due
imposte locali di carattere speciale, l'imposta di scopo e quella
di soggiorno, il cui gettito è vincolato al finanziamento di
specifici interventi.
Il Capo III introduce disposizioni che definiscono il nuovo
sistema dei trasferimenti regionali agli enti locali, innovando
sensibilmente rispetto al passato. E si stabilisce che
l'ammontare della quota annuale spettante agli enti locali non
può essere inferiore al 13,21% delle entrate regionali derivanti
da compartecipazione ai tributi erariali, preventivate nella
legge finanziaria regionale dell'anno precedente al triennio da
finanziare. Per il concorso nelle spese di funzionamento e di
gestione dei servizi, è istituito il fondo ordinario e di
perequazione per i Comuni e per le Uti, assegnato d'ufficio senza
vincolo di destinazione. Per le spese d'investimento è istituito
il fondo ordinario per gli investimenti) a favore dei Comuni e
delle Unioni territoriali intercomunali, e il fondo straordinario
unitario per gli investimenti di area vasta) a favore delle Uti.
Oltre ai fondi di parte corrente e d'investimento di cui sopra,
si rinvia alla legge finanziaria per la definizione di ulteriori
due fondi specifici, di parte corrente, per Comuni e Uti: un
fondo per la valorizzazione dei comportamenti virtuosi dei Comuni
e delle Uti, nonché per supportare interventi risanatori urgenti
per i
Comuni; un fondo per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e
delle Uti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o
imprevedibile non finanziabili con le normali risorse di bilancio.
Anche il Titolo III, in materia di coordinamento della finanza
locale, è strutturato in tre Capi.
Il Capo I reca disposizioni generali; gli obiettivi di finanza
pubblica che gli enti locali sono tenuti a raggiungere, con le
esenzioni per i Comuni nati a seguito di fusione e per le Uti; le
sanzioni per il mancato conseguimento di detti obiettivi; le
disposizioni per ridurre il debito residuo; le regole per il
contenimento della spesa di personale; la misura del concorso al
contenimento della spesa.
Il Capo II tratta la revisione economico-finanziaria degli enti
locali, con le definizioni dell'organo di revisione, dell'elenco
regionale dei revisori, del loro compenso.
Il Capo III disciplina le condizioni strutturali degli enti
locali, rilevabili mediante indici significativi. Gli enti locali
sono distinti in 5 tipologie: a) enti virtuosi; b) enti standard;
c) enti tendenzialmente deficitari; d) enti in condizioni
strutturalmente deficitarie; e) enti dissestati. È previsto un
monitoraggio annuale, da parte della Regione, delle condizioni
strutturali degli enti locali nonché un sistema incentivante e
sanzionatorio connesso agli esiti di tale monitoraggio.
(immagini tv)
(segue)