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V Comm: illustrazione e audizioni ddl finanza locale (1)

16.06.2015
12:56
(ACON) Trieste, 16 giu - RCM - La riforma del sistema della finanza locale è il titolo del disegno di legge n. 98 che la V Commissione consiliare, presieduta da Vincenzo Martines del Pd, si appresta a esaminare quale aspetto del più ampio progetto di riforma del sistema Regione/enti locali iniziato a ottobre 2013 con l'approvazione delle linee guida sulla materia e proseguito l'anno dopo con la legge regionale n. 26, che ha definito il processo per la costituzione delle Unioni territoriali intercomunali e la soppressione delle Comunità montane.

Illustrazione dei contenuti del ddl da parte dell'assessore Paolo Panontin e audizioni con il mondo delle autonomie locali per la prima seduta, discussione e approvazione per la seconda, già in calendario per mercoledì prossimo, 24 giugno.

Il provvedimento - ha spiegato Panontin - riunisce in unico testo le disposizioni generali in materia di finanza e contabilità delle autonomie locali già previste in altre leggi, e le coordina con le nuove previsioni. La riforma intende valorizzare le entrate proprie dell'ente locale e integrarle in modo perequativo con i trasferimenti regionali basati anche sul fabbisogno standard. Inoltre, in termini di trasferimenti di risorse, si intende valorizzare in modo significativo le Unioni territoriali intercomunali (Uti), anche al fine di assicurare una equilibrata localizzazione territoriale di infrastrutture e di servizi pubblici che riduca le disparità.

Passando all'esame dell'articolato, il disegno di legge è suddiviso in sei Titoli.

Il Titolo I reca le disposizioni generali e definisce i principi ispiratori della riforma, declinati nei Titoli seguenti. Fondamentale l'affermazione che l'attuazione della legge sarà realizzata dal Sistema integrato Regione-Autonomie locali con metodo trasparente, condiviso e partecipato.

Il Titolo II si suddivide in tre Capi. Il Capo I contiene disposizioni generali in materia di entrate, sia proprie che derivate, degli enti locali della Regione. Si declina l'autonomia finanziaria spettante ai Comuni, alle Province fino alla loro soppressione e alle Uti, ribadendo che questa deve necessariamente essere compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica. La Regione definisce il sistema dei trasferimenti regionali di parte corrente agli enti locali. Per favorire la gestione delle risorse da parte degli enti locali, si prevedono meccanismi premiali o sanzionatori. Strumento innovativo di concertazione delle politiche di sviluppo del sistema integrato è l'"Intesa per lo sviluppo regionale e locale". Con la suddetta Intesa, si demanda al presidente della Regione e al presidente del Consiglio delle Autonomie locali la concertazione delle politiche territoriali entro il 31 ottobre di ogni anno. Il Capo II tratta della finanza federale degli enti locali: la loro potestà impositiva; le tipologie di entrata su cui poggia la loro autonomia finanziaria, anticipando l'introduzione di due imposte locali di carattere speciale, l'imposta di scopo e quella di soggiorno, il cui gettito è vincolato al finanziamento di specifici interventi. Il Capo III introduce disposizioni che definiscono il nuovo sistema dei trasferimenti regionali agli enti locali, innovando sensibilmente rispetto al passato. E si stabilisce che l'ammontare della quota annuale spettante agli enti locali non può essere inferiore al 13,21% delle entrate regionali derivanti da compartecipazione ai tributi erariali, preventivate nella legge finanziaria regionale dell'anno precedente al triennio da finanziare. Per il concorso nelle spese di funzionamento e di gestione dei servizi, è istituito il fondo ordinario e di perequazione per i Comuni e per le Uti, assegnato d'ufficio senza vincolo di destinazione. Per le spese d'investimento è istituito il fondo ordinario per gli investimenti) a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, e il fondo straordinario unitario per gli investimenti di area vasta) a favore delle Uti. Oltre ai fondi di parte corrente e d'investimento di cui sopra, si rinvia alla legge finanziaria per la definizione di ulteriori due fondi specifici, di parte corrente, per Comuni e Uti: un fondo per la valorizzazione dei comportamenti virtuosi dei Comuni e delle Uti, nonché per supportare interventi risanatori urgenti per i Comuni; un fondo per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Uti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile non finanziabili con le normali risorse di bilancio.

Anche il Titolo III, in materia di coordinamento della finanza locale, è strutturato in tre Capi. Il Capo I reca disposizioni generali; gli obiettivi di finanza pubblica che gli enti locali sono tenuti a raggiungere, con le esenzioni per i Comuni nati a seguito di fusione e per le Uti; le sanzioni per il mancato conseguimento di detti obiettivi; le disposizioni per ridurre il debito residuo; le regole per il contenimento della spesa di personale; la misura del concorso al contenimento della spesa. Il Capo II tratta la revisione economico-finanziaria degli enti locali, con le definizioni dell'organo di revisione, dell'elenco regionale dei revisori, del loro compenso. Il Capo III disciplina le condizioni strutturali degli enti locali, rilevabili mediante indici significativi. Gli enti locali sono distinti in 5 tipologie: a) enti virtuosi; b) enti standard; c) enti tendenzialmente deficitari; d) enti in condizioni strutturalmente deficitarie; e) enti dissestati. È previsto un monitoraggio annuale, da parte della Regione, delle condizioni strutturali degli enti locali nonché un sistema incentivante e sanzionatorio connesso agli esiti di tale monitoraggio.

(immagini tv)

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