CR: sostegno al reddito, l'articolato (5)
(ACON) Trieste, 29 giu - MPB - L'articolo 1 stabilisce i
principi e le finalità del provvedimento; vengono richiamate la
Costituzione e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea e le azioni che la Regione sostiene per contrastare
l'esclusione sociale e favorire l'accesso al lavoro.
L'articolo 2 introduce la "misura attiva di sostegno al reddito",
specificando il suo carattere monetario e la modalità di
erogazione per il tramite dei Servizi sociali dei Comuni in
collaborazione con i Servizi pubblici regionali competenti in
materia di lavoro. Viene inoltre definito il carattere
sperimentale della misura (3 anni) e i meccanismi di monitoraggio
periodico.
L'articolo 3 definisce i beneficiari e i requisiti e le
condizioni d'accesso. Il beneficio è a favore dei nuclei
familiari, anche monopersonali, che abbiano un Isee inferiore a
6.000 euro, di cui almeno un componente sia residente in Regione
da almeno 24 mesi. Costituisce condizione di accesso al beneficio
la disponibilità dei componenti il nucleo familiare all'adesione
a un percorso concordato di attivazione finalizzato a superare le
condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo
familiare.
L'articolo 4 stabilisce che il beneficio non può comunque
superare i 500 euro mensili e può essere erogato al massimo per
12 mesi, con possibile ripetizione solo dopo interruzione di 2
mesi.
L'articolo 5 specifica che la domanda va presentata dai
richiedenti ai Comuni di residenza per il tramite dei servizi
sociali.
L'articolo 6 definisce l'obbligo di un percorso di inclusione
tramite la sottoscrizione di un accordo. Il patto può contenere
sia obiettivi di inclusione sociale e di occupabilità, sia
obiettivi di riduzione dei rischi di marginalità connessi
all'intero nucleo familiare.
L'articolo 7 prevede che sia un regolamento, da approvare
definitivamente entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente pdl, a stabilire caratteristiche specifiche della
misura.
(segue)