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CR: sostegno al reddito, l'articolato (5)

29.06.2015
11:25
(ACON) Trieste, 29 giu - MPB - L'articolo 1 stabilisce i principi e le finalità del provvedimento; vengono richiamate la Costituzione e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e le azioni che la Regione sostiene per contrastare l'esclusione sociale e favorire l'accesso al lavoro.

L'articolo 2 introduce la "misura attiva di sostegno al reddito", specificando il suo carattere monetario e la modalità di erogazione per il tramite dei Servizi sociali dei Comuni in collaborazione con i Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro. Viene inoltre definito il carattere sperimentale della misura (3 anni) e i meccanismi di monitoraggio periodico.

L'articolo 3 definisce i beneficiari e i requisiti e le condizioni d'accesso. Il beneficio è a favore dei nuclei familiari, anche monopersonali, che abbiano un Isee inferiore a 6.000 euro, di cui almeno un componente sia residente in Regione da almeno 24 mesi. Costituisce condizione di accesso al beneficio la disponibilità dei componenti il nucleo familiare all'adesione a un percorso concordato di attivazione finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare.

L'articolo 4 stabilisce che il beneficio non può comunque superare i 500 euro mensili e può essere erogato al massimo per 12 mesi, con possibile ripetizione solo dopo interruzione di 2 mesi.

L'articolo 5 specifica che la domanda va presentata dai richiedenti ai Comuni di residenza per il tramite dei servizi sociali.

L'articolo 6 definisce l'obbligo di un percorso di inclusione tramite la sottoscrizione di un accordo. Il patto può contenere sia obiettivi di inclusione sociale e di occupabilità, sia obiettivi di riduzione dei rischi di marginalità connessi all'intero nucleo familiare.

L'articolo 7 prevede che sia un regolamento, da approvare definitivamente entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente pdl, a stabilire caratteristiche specifiche della misura.

(segue)