CR: finanza locale, relatore maggioranza Martines (3)
(ACON) Trieste, 30 giu - RCM - Il disegno di legge 98
presentato dalla Giunta regionale sulla finanza locale del Friuli
Venezia Giulia é fortemente politico, e indispensabile per
proseguire nel processo quinquennale di riforma del sistema
istituzionale fondato su due pilastri: la Regione e i Comuni.
Parola di Vincenzo Martines (Pd), primo relatore di maggioranza
del provvedimento con cui si intende determinare una effettiva
autonomia finanziaria degli enti locali del Friuli Venezia Giulia.
Relativamente alla struttura del disegno di legge, Martines ha
osservato che le disposizioni in esso contenute sono raggruppate
in 6 Titoli: Titolo I: "Principi generali della finanza locale";
Titolo II: "Sistema delle entrate degli enti locali della
Regione"; Titolo III: "Coordinamento della finanza locale";
Titolo IV: "Altre disposizioni in materia di finanza locale";
Titolo V: "Norme transitorie" Titolo VI: "Norme di modifica e
finali".
I principali aspetti innovativi sono: a) la realizzazione di un
sistema integrato Regione-Autonomie locali, per cui la Regione, i
Comuni, le Uti e, fino al loro superamento, le Province,
costituiscono un unitario sistema in termini di risorse e
obiettivi, con la previsione del compito della Regione di
assicurare l'unitarietà della finanza pubblica; b) la garanzia
per gli enti locali del FVG di disporre di una effettiva
autonomia di entrata e di spesa in relazione alle proprie
competenze e funzioni; c) la quantificazione complessiva dello
stanziamento a favore degli enti locali in base a una quota fissa
e minima di risorse con valenza triennale; d) la formalizzazione
di un metodo concertativo che trova conclusione nella stipula
dell'Intesa per lo sviluppo, con la quale sono individuate le
criticità del sistema integrato; le politiche di sviluppo del
territorio e le relative priorità; la partecipazione di ciascun
livello di governo all'attuazione dell'Intesa medesima.
E ancora: e) una spinta alla semplificazione e alla
razionalizzazione, tra cui mediante l'unificazione delle
disposizioni regionali di finanza e contabilità degli enti locali
previgenti, l'unificazione dei fondi di parte corrente e il
tendenziale superamento del vincolo di destinazione delle risorse
finanziarie trasferite, l'unificazione dei fondi di parte
capitale, la revisione della disciplina sulle indennità degli
amministratori locali; f) una rinforzata attività di supporto e
di controllo da parte della Regione, mediante un intervento
finanziario regionale con finalità perequative, il monitoraggio
dei conti pubblici locali, l'intervento finanziario regionale per
supportare eventuali enti locali in condizioni di squilibrio o
deficitari; g) il rinvio a una successiva legge regionale
organica della definizione delle entrate tributarie locali a
condizione dell'avvenuta approvazione delle relative nuove norme
di attuazione dello Statuto di autonomia; h) la previsione di un
temporaneo non assoggettamento agli obiettivi di finanza pubblica
per le Uti (fino al 2019) e per i Comuni risultanti da processi
di fusione (dal quinto anno successivo all'istituzione del nuovo
ente).
(immagini tv)
(segue)