IV Comm: illustrazione e audizioni ddl consumo del suolo
(ACON) Trieste, 29 lug - RCM - "Disposizioni in materia di
varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del
consumo di suolo" è il titolo del disegno di legge n. 107 che la
Giunta, tramite l'assessore Mariagrazia Santoro, ha illustrato
alla IV Commissione consiliare presieduta da Vittorino Boem (Pd).
In sala, anche una trentina di soggetti direttamente interessati
che poi è stata sentita sull'argomento.
Il provvedimento - ha specificato Boem prima di dare la parola
alla Santoro - tornerà all'attenzione della Commissione il primo
di settembre per arrivare in Aula quanto prima.
I principali elementi di novità del ddl - il riordino delle
varianti di livello comunale e la disciplina della pianificazione
inerente le zone produttive e commerciali - sono riconducibili
principalmente ai Capi II e III dei sei totali. Gli altri Capi si
pongono da un lato finalità di raccordo con la legislazione
vigente, dall'altro funzioni di disciplina transitoria degli
strumenti urbanistici comunali che dovessero risultare già
adottati all'entrata in vigore della legge.
Passando all'esame dei contenuti, il disegno di legge è formato,
come detto, da 6 Capi, per 21 articoli.
Come accennato, il Capo II contiene la disciplina delle varianti
di livello comunale riferita agli strumenti urbanistici dotati di
rappresentazione schematica delle strategie di piano, o
sprovvisti di tale elaborato. E innova la disciplina delle
varianti di livello comunale per condizioni di ammissibilità, per
limiti di soglia e per modalità operative. Merita sottolineare
che oltre all'invio alla Regione della variante approvata in
modalità cartacea, il Comune deve trasmettere la relativa
documentazione anche in formato elettronico.
Riassumendo le specifiche del Capo, si può dire che il ddl abbina
l'"adattamento" a modifiche relative a previsioni insediative e
infrastrutturali di livello regionale, mentre all'"ampliamento"
fa corrispondere adeguamenti di zona propri di scelte rispondenti
a esigenze prettamente locali. Punto centrale è, poi, che a un
parametro numerico predeterminato (soglia), il ddl sostituisce
una diversa modalità operativa incentrata non più sul rispetto di
un limite massimo di espansione d'area, bensì sulla sussistenza
di presupposti oggettivi e dichiarati in ordine ad accertati
ulteriori fabbisogni insediativi, nonché alla dimostrazione di
elevate saturazioni di zona e di prevalenti occupazioni dei
volumi esistenti.
Infine, l'articolo 3 tratta la disciplina delle varianti che non
coinvolgono il livello regionale e che interessano strumenti
urbanistici vigenti non ancora dotati di schema strategico ovvero
di piano struttura.
Il Capo III integra la legge regionale 5/2007, dettando nuove
disposizioni sulla formazione delle varianti urbanistiche
soggette a esame ed esecutività regionale, per quanto riguarda il
tema delle previsioni produttive e di quelle commerciali. Si
tratta di disposizioni particolari, necessarie nel quadro delle
finalità di una maggiore attenzione e salvaguardia dei suoli.
Nella collegialità delle azioni degli enti territoriali, debbono
quindi ritrovarsi le migliori e più idonee soluzioni al
contenimento dell'utilizzo delle risorse naturali.
Fra i "criteri operativi" da seguire nella stesura delle
varianti, pur sempre nel presupposto del massimo contenimento di
riduzioni di suolo naturale o agricolo e del recupero
dell'esistente, il provvedimento individua come modalità
operative la quantificazione dei nuovi fabbisogni e i programmi
di sviluppo a corredo delle nuove istanze di insediamento, la
documentazione dell'elevato grado di saturazione delle aree e
degli edifici esistenti, la priorità della collocazione degli
insediamenti all'interno degli ambiti di interesse regionale
(zone D1) e nel contempo, la possibilità di localizzare nuove
zone D2 solo se non concorrenziali con i poli strategici
regionali.
Per la destinazione commerciale, è preclusa la sottrazione di
zone di tipo E ed F come definite dal Piano urbanistico regionale
da parte delle superfici pertinenziali degli insediamenti, ad
eccezione di limitate trasformazioni di zone agricole di tipo E6
che non eccedano il 30% dell'estensione complessiva della zona
commerciale prevista dalla variante.
Operativamente, la Direzione centrale Pianificazione
territoriale, successivamente alla ricezione della variante
adottata dal Consiglio comunale, interpella la Direzione centrale
Attività produttive per appurare se tra deliberazione comunale e
disposizioni regionali vigenti di settore sussistano idonei
elementi di raccordo.
Il Capo IV, con i suoi 14 articoli, è dedicato alle modifiche
alle disposizioni in materia di varianti di livello comunale e
pianificazione urbanistica degli insediamenti produttivi e
commerciali, in particolare contenute nella legge regionale
5/2007 e relativo regolamento.
Tra i vari punti, alla luce delle innovazioni introdotte, si
segnala la conseguente soppressione della Relazione di
flessibilità.
Norme transitorie ed entrata in vigore concludono il testo.
(immagini tv)