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IV Comm: illustrazione e audizioni ddl consumo del suolo

29.07.2015
14:46
(ACON) Trieste, 29 lug - RCM - "Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo" è il titolo del disegno di legge n. 107 che la Giunta, tramite l'assessore Mariagrazia Santoro, ha illustrato alla IV Commissione consiliare presieduta da Vittorino Boem (Pd). In sala, anche una trentina di soggetti direttamente interessati che poi è stata sentita sull'argomento.

Il provvedimento - ha specificato Boem prima di dare la parola alla Santoro - tornerà all'attenzione della Commissione il primo di settembre per arrivare in Aula quanto prima.

I principali elementi di novità del ddl - il riordino delle varianti di livello comunale e la disciplina della pianificazione inerente le zone produttive e commerciali - sono riconducibili principalmente ai Capi II e III dei sei totali. Gli altri Capi si pongono da un lato finalità di raccordo con la legislazione vigente, dall'altro funzioni di disciplina transitoria degli strumenti urbanistici comunali che dovessero risultare già adottati all'entrata in vigore della legge.

Passando all'esame dei contenuti, il disegno di legge è formato, come detto, da 6 Capi, per 21 articoli.

Come accennato, il Capo II contiene la disciplina delle varianti di livello comunale riferita agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, o sprovvisti di tale elaborato. E innova la disciplina delle varianti di livello comunale per condizioni di ammissibilità, per limiti di soglia e per modalità operative. Merita sottolineare che oltre all'invio alla Regione della variante approvata in modalità cartacea, il Comune deve trasmettere la relativa documentazione anche in formato elettronico.

Riassumendo le specifiche del Capo, si può dire che il ddl abbina l'"adattamento" a modifiche relative a previsioni insediative e infrastrutturali di livello regionale, mentre all'"ampliamento" fa corrispondere adeguamenti di zona propri di scelte rispondenti a esigenze prettamente locali. Punto centrale è, poi, che a un parametro numerico predeterminato (soglia), il ddl sostituisce una diversa modalità operativa incentrata non più sul rispetto di un limite massimo di espansione d'area, bensì sulla sussistenza di presupposti oggettivi e dichiarati in ordine ad accertati ulteriori fabbisogni insediativi, nonché alla dimostrazione di elevate saturazioni di zona e di prevalenti occupazioni dei volumi esistenti.

Infine, l'articolo 3 tratta la disciplina delle varianti che non coinvolgono il livello regionale e che interessano strumenti urbanistici vigenti non ancora dotati di schema strategico ovvero di piano struttura.

Il Capo III integra la legge regionale 5/2007, dettando nuove disposizioni sulla formazione delle varianti urbanistiche soggette a esame ed esecutività regionale, per quanto riguarda il tema delle previsioni produttive e di quelle commerciali. Si tratta di disposizioni particolari, necessarie nel quadro delle finalità di una maggiore attenzione e salvaguardia dei suoli. Nella collegialità delle azioni degli enti territoriali, debbono quindi ritrovarsi le migliori e più idonee soluzioni al contenimento dell'utilizzo delle risorse naturali.

Fra i "criteri operativi" da seguire nella stesura delle varianti, pur sempre nel presupposto del massimo contenimento di riduzioni di suolo naturale o agricolo e del recupero dell'esistente, il provvedimento individua come modalità operative la quantificazione dei nuovi fabbisogni e i programmi di sviluppo a corredo delle nuove istanze di insediamento, la documentazione dell'elevato grado di saturazione delle aree e degli edifici esistenti, la priorità della collocazione degli insediamenti all'interno degli ambiti di interesse regionale (zone D1) e nel contempo, la possibilità di localizzare nuove zone D2 solo se non concorrenziali con i poli strategici regionali.

Per la destinazione commerciale, è preclusa la sottrazione di zone di tipo E ed F come definite dal Piano urbanistico regionale da parte delle superfici pertinenziali degli insediamenti, ad eccezione di limitate trasformazioni di zone agricole di tipo E6 che non eccedano il 30% dell'estensione complessiva della zona commerciale prevista dalla variante.

Operativamente, la Direzione centrale Pianificazione territoriale, successivamente alla ricezione della variante adottata dal Consiglio comunale, interpella la Direzione centrale Attività produttive per appurare se tra deliberazione comunale e disposizioni regionali vigenti di settore sussistano idonei elementi di raccordo.

Il Capo IV, con i suoi 14 articoli, è dedicato alle modifiche alle disposizioni in materia di varianti di livello comunale e pianificazione urbanistica degli insediamenti produttivi e commerciali, in particolare contenute nella legge regionale 5/2007 e relativo regolamento.

Tra i vari punti, alla luce delle innovazioni introdotte, si segnala la conseguente soppressione della Relazione di flessibilità.

Norme transitorie ed entrata in vigore concludono il testo.

(immagini tv)