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CR: beni culturali, i contenuti del provvedimento (12)

09.09.2015
17:17
(ACON) Trieste, 9 set - RCM - Due le fondamentali direttrici del ddl 109 in materia di beni culturali: riforma della legislazione ormai obsoleta relativa al settore museale e a quello degli incentivi per la conservazione e la valorizzazione delle diverse tipologie di beni, mobili e immobili, di valore storico, artistico e ambientale; riscrittura, peraltro in termini aggiornati e semplificati, della normativa concernente le biblioteche e agli archivi storici.

Il testo dell'articolato è ripartito in quattro Titoli, a loro volta suddivisi in Capi. Nel Titolo I è riaffermato il ruolo svolto, nella programmazione e attuazione degli interventi promozionali e di sostegno e nella realizzazione di progetti integrati di sviluppo della cultura, dall'Istituto regionale per il patrimonio culturale, dall'Azienda speciale Villa Manin e dalla Fondazione Aquileia.

Il Titolo II contiene il settore dei musei (Capo I), dove è incoraggiata la cooperazione con le scuole, le Università, gli altri istituti culturali e il terzo settore, in un misto di funzione educativa e di capacità attrattive sul piano turistico. Perno della riforma di questo settore, l'istituzione del "Sistema museale regionale", del quale si prevede facciano parte tutti i musei pubblici (eccettuati, ovviamente, quelli statali) e i musei privati presenti in Friuli Venezia Giulia, che risultino in possesso di una serie di requisiti funzionali di base, da definirsi con successivo regolamento. A essa si accompagna la collaborazione con gli organi statali per costituire il "Sistema museale integrato", del quale fanno già parte i musei e i luoghi della cultura compresi nel Polo museale del Friuli Venezia Giulia.

Secondo elemento fortemente innovativo, l'individuazione, all'interno del Sistema, di una cerchia più ristretta di "musei e reti museali a rilevanza regionale". Si tratta di una vera e propria qualifica, che potrà essere acquisita solo dai musei e dalle reti che risulteranno in possesso sia di requisiti funzionali analoghi a quelli necessari per l'inserimento nel Sistema, ma di grado superiore, sia di ulteriori requisiti dimensionali e qualitativi. Solo il conseguimento di tale qualifica consentirà di accedere ai finanziamenti.

Il Capo II del Titolo II riguarda le azioni dedicate alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale nel suo complesso: beni archeologici, beni dell'architettura fortificata e dell'archeologia industriale, dimore e giardini storici, edifici di pregio artistico e architettonico. Qui si introduce una disciplina unitaria semplificata.

Nel campo dell'archeologia industriale è introdotta anche una seconda linea di intervento: la promozione di rilevanti progetti di investimento per la conservazione, il riuso e l'aumento e miglioramento della fruizione pubblica di siti di particolare rilievo e significato nella storia dello sviluppo economico-sociale della comunità regionale. A tale riguardo si prevede di utilizzare gli accordi di collaborazione fra pubbliche amministrazioni.

La linea contributiva già prevista per il sostegno dei programmi di attività degli enti e associazioni statutariamente preposti alla valorizzazione turistico-culturale del patrimonio dell'architettura fortificata è estesa anche al sostegno dei programmi di attività degli organismi operanti per la valorizzazione dell'archeologia industriale e delle dimore e dei giardini storici.

Inoltre, si impegna la Regione a concedere finanziamenti a favore dei siti Unesco presenti in Friuli Venezia Giulia

Il Capo III del Titolo II è dedicato alle biblioteche e agli archivi, tuttora disciplinato dalla LR 25/2006 che si intende razionalizzare. Sono pertanto mantenuti: il riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dai sistemi bibliotecari e delle biblioteche di interesse regionale per la diffusione della lettura e della conoscenza, per la promozione della cultura e per la conservazione e la catalogazione del patrimonio librario e documentario; le modalità previste dalla citata legge per il finanziamento dei sistemi e delle biblioteche riconosciute; il coinvolgimento, nella programmazione di settore, di un organo con funzioni propositive e consultive in materia (la Conferenza regionale per i sistemi bibliotecari, ridenominata Conferenza della rete bibliotecaria regionale); il sostegno ai poli del Sistema bibliotecario regionale; la possibilità di promuovere e co-finanziare progetti per la valorizzazione delle raccolte librarie antiche rare e di pregio mediante accordi di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, utilizzati anche per il finanziamento di investimenti nell'ambito dell'edilizia bibliotecaria, a differenza di quanto previsto dalla LR 25/2006.

Ma le più significative innovazioni rispetto alla normativa attuale consistono nell'obbligo, per i sistemi bibliotecari, di adeguarsi al nuovo assetto delle Unioni territoriali intercomunali, costituitesi ai sensi della LR 26/2014, nella semplificazione delle procedure per la costituzione dei sistemi stessi, nell'assunzione diretta, da parte della Regione, del servizio di prestito inter-bibliotecario, sinora affidato alle Province, e nell'attuazione degli interventi di valorizzazione degli archivi storici ed ecclesiastici sulla base di bandi, da emanarsi qualora le necessarie risorse vengano stanziate con la legge finanziaria o di assestamento del bilancio.

Il Titolo III contiene disposizioni di coordinamento e di attuazione. Tra le prime, il necessario ampliamento degli elementi del Documento triennale di politica culturale e dell'Osservatorio regionale della cultura; l'integrazione della Commissione regionale per la cultura, nella quale si prevede di inserire anche il direttore del Servizio competente in materia di beni culturali e alcuni rappresentanti di enti e organismi operanti nella materia medesima. Tra le seconde, la possibilità di cumulo dei contributi e le spese ammissibili a rendicontazione, nonché l'obbligo per l'Amministrazione regionale di provvedere, nel caso di finanziamenti che si configurino come di aiuti di Stato, a tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa europea in tale materia.

Infine, il Titolo IV reca le disposizioni transitorie e finali, necessarie per non interrompere i flussi finanziari oggi attivi e fissare la decorrenza dell'efficacia della legge, stabilita al primo gennaio 2016.

(segue)