CR: beni culturali, i contenuti del provvedimento (12)
(ACON) Trieste, 9 set - RCM - Due le fondamentali direttrici
del ddl 109 in materia di beni culturali: riforma della
legislazione ormai obsoleta relativa al settore museale e a
quello degli incentivi per la conservazione e la valorizzazione
delle diverse tipologie di beni, mobili e immobili, di valore
storico, artistico e ambientale; riscrittura, peraltro in termini
aggiornati e semplificati, della normativa concernente le
biblioteche e agli archivi storici.
Il testo dell'articolato è ripartito in quattro Titoli, a loro
volta suddivisi in Capi. Nel Titolo I è riaffermato il ruolo
svolto, nella programmazione e attuazione degli interventi
promozionali e di sostegno e nella realizzazione di progetti
integrati di sviluppo della cultura, dall'Istituto regionale per
il patrimonio culturale, dall'Azienda speciale Villa Manin e
dalla Fondazione Aquileia.
Il Titolo II contiene il settore dei musei (Capo I), dove è
incoraggiata la cooperazione con le scuole, le Università, gli
altri istituti culturali e il terzo settore, in un misto di
funzione educativa e di capacità attrattive sul piano turistico.
Perno della riforma di questo settore, l'istituzione del "Sistema
museale regionale", del quale si prevede facciano parte tutti i
musei pubblici (eccettuati, ovviamente, quelli statali) e i musei
privati presenti in Friuli Venezia Giulia, che risultino in
possesso di una serie di requisiti funzionali di base, da
definirsi con successivo regolamento. A essa si accompagna la
collaborazione con gli organi statali per costituire il "Sistema
museale integrato", del quale fanno già parte i musei e i luoghi
della cultura compresi nel Polo museale del Friuli Venezia
Giulia.
Secondo elemento fortemente innovativo, l'individuazione,
all'interno del Sistema, di una cerchia più ristretta di "musei e
reti museali a rilevanza regionale". Si tratta di una vera e
propria qualifica, che potrà essere acquisita solo dai musei e
dalle reti che risulteranno in possesso sia di requisiti
funzionali analoghi a quelli necessari per l'inserimento nel
Sistema, ma di grado superiore, sia di ulteriori requisiti
dimensionali e qualitativi. Solo il conseguimento di tale
qualifica consentirà di accedere ai finanziamenti.
Il Capo II del Titolo II riguarda le azioni dedicate alla
conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale
regionale nel suo complesso: beni archeologici, beni
dell'architettura fortificata e dell'archeologia industriale,
dimore e giardini storici, edifici di pregio artistico e
architettonico. Qui si introduce una disciplina unitaria
semplificata.
Nel campo dell'archeologia industriale è introdotta anche una
seconda linea di intervento: la promozione di rilevanti progetti
di investimento per la conservazione, il riuso e l'aumento e
miglioramento della fruizione pubblica di siti di particolare
rilievo e significato nella storia dello sviluppo
economico-sociale della comunità regionale. A tale riguardo si
prevede di utilizzare gli accordi di collaborazione fra pubbliche
amministrazioni.
La linea contributiva già prevista per il sostegno dei programmi
di attività degli enti e associazioni statutariamente preposti
alla valorizzazione turistico-culturale del patrimonio
dell'architettura fortificata è estesa anche al sostegno dei
programmi di attività degli organismi operanti per la
valorizzazione dell'archeologia industriale e delle dimore e dei
giardini storici.
Inoltre, si impegna la Regione a concedere finanziamenti a favore
dei siti Unesco presenti in Friuli Venezia Giulia
Il Capo III del Titolo II è dedicato alle biblioteche e agli
archivi, tuttora disciplinato dalla LR 25/2006 che si intende
razionalizzare. Sono pertanto mantenuti: il riconoscimento del
ruolo fondamentale svolto dai sistemi bibliotecari e delle
biblioteche di interesse regionale per la diffusione della
lettura e della conoscenza, per la promozione della cultura e per
la conservazione e la catalogazione del patrimonio librario e
documentario; le modalità previste dalla citata legge per il
finanziamento dei sistemi e delle biblioteche riconosciute; il
coinvolgimento, nella programmazione di settore, di un organo con
funzioni propositive e consultive in materia (la Conferenza
regionale per i sistemi bibliotecari, ridenominata Conferenza
della rete bibliotecaria regionale); il sostegno ai poli del
Sistema bibliotecario regionale; la possibilità di promuovere e
co-finanziare progetti per la valorizzazione delle raccolte
librarie antiche rare e di pregio mediante accordi di
collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, utilizzati
anche per il finanziamento di investimenti nell'ambito
dell'edilizia bibliotecaria, a differenza di quanto previsto
dalla LR 25/2006.
Ma le più significative innovazioni rispetto alla normativa
attuale consistono nell'obbligo, per i sistemi bibliotecari, di
adeguarsi al nuovo assetto delle Unioni territoriali
intercomunali, costituitesi ai sensi della LR 26/2014, nella
semplificazione delle procedure per la costituzione dei sistemi
stessi, nell'assunzione diretta, da parte della Regione, del
servizio di prestito inter-bibliotecario, sinora affidato alle
Province, e nell'attuazione degli interventi di valorizzazione
degli archivi storici ed ecclesiastici sulla base di bandi, da
emanarsi qualora le necessarie risorse vengano stanziate con la
legge finanziaria o di assestamento del bilancio.
Il Titolo III contiene disposizioni di coordinamento e di
attuazione. Tra le prime, il necessario ampliamento degli
elementi del Documento triennale di politica culturale e
dell'Osservatorio regionale della cultura; l'integrazione della
Commissione regionale per la cultura, nella quale si prevede di
inserire anche il direttore del Servizio competente in materia di
beni culturali e alcuni rappresentanti di enti e organismi
operanti nella materia medesima. Tra le seconde, la possibilità
di cumulo dei contributi e le spese ammissibili a
rendicontazione, nonché l'obbligo per l'Amministrazione regionale
di provvedere, nel caso di finanziamenti che si configurino come
di aiuti di Stato, a tutti gli adempimenti richiesti dalla
normativa europea in tale materia.
Infine, il Titolo IV reca le disposizioni transitorie e finali,
necessarie per non interrompere i flussi finanziari oggi attivi e
fissare la decorrenza dell'efficacia della legge, stabilita al
primo gennaio 2016.
(segue)