CR: riordino funzioni Province, relatore maggioranza Martines (4)
(ACON) Trieste, 23 feb - MPB - All'attenzione dell'Aula ora il
ddl n. 136, con "norme di riordino delle funzioni delle Province
in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e
venatoria, di ambiente, di caccia e pesca e di protezione civile,
nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali
e di soggetti aggregatori della domanda": un provvedimento per la
riallocazione - ha sintetizzato il relatore di maggioranza
Vincenzo Martines (Pd) - in capo alla Regione di funzioni ora
provinciali e che, pertanto, costituisce un ulteriore passaggio
dell'attuazione del sistema istituzionale
regionale.
Martines ha ricordato che l'orientamento di anticipare al 2016 il
trasferimento di tali funzioni provinciali è scaturito dalle
riflessioni innescate dalla confuse vicende dalla ricollocazione
sia della polizia provinciale, operata nell'ambito
dell'attuazione della legge Delrio (56/2014), sia del Corpo
forestale dello Stato. Le incertezze che tale operazione
presentava con i rischi di un ridimensionamento di uno degli
elementi che caratterizzano la specialità del Friuli Venezia
Giulia ha spinto l'Amministrazione regionale a progettare un
intervento normativo finalizzato, da un lato a mettere in
sicurezza sia le funzioni che il personale della polizia
provinciale, e dall'altro a valorizzare il Corpo forestale
regionale evitando la disgregazione del primo e la
marginalizzazione del secondo.
Il relatore si è soffermato sulle modifiche introdotte, fra le
quali le più rilevanti sono quelle relative alla proroga dei
termini di avvio delle Uti e alle disposizioni finanziarie
connesse alla costituzione e all'avvio delle Uti, secondo il
meccanismo già previsto dalla legge regionale 18/2015 e meglio
declinato con le proposte emendative.
Circa la proroga, il testo proposto prevede che le Uti siano
avviate dal 15 aprile 2016, mediante costituzione di diritto, tra
i soli Comuni i cui Consigli abbiano approvato entro tale termine
il relativo statuto. Tale costituzione ex lege si applica anche
nei confronti della Comunità montana della Carnia e del Consorzio
Comunità collinare del Friuli, qualora entro la indicata data non
sia stata attuata la loro trasformazione in Uti. Viene inoltre
posticipato all' 1 luglio 2016 il termine per l'inizio delle
funzioni comunali esercitate dall'Unione e per le funzioni
comunali gestite avvalendosi dell'Unione previste,
rispettivamente, dall'articolo 26 e dall'articolo 27 della legge
regionale 26/2014.
In merito alle disposizioni finanziarie connesse, si stabilisce
che la quota di perequazione del Fondo ordinario transitorio è
concessa ed erogata ai Comuni delle Unioni costituite ai sensi
dell'articolo 7 della legge regionale 26/2014 oppure ai sensi
dell'articolo 56 quater della medesima legge regionale che
abbiano approvato lo statuto entro il 15 aprile 2016, a decorrere
dall'anno 2016, e ai Comuni che deliberano l'ingresso nell'Unione
dopo il 15 aprile 2016 a decorrere dall'anno successivo a quello
dell'adozione della deliberazione di ingresso.
Le risorse della parte del fondo non utilizzate, in quanto non
concesse ed erogate, sono destinate al fondo per le spese per
investimento a favore delle Uti previsto dall'articolo 14, comma
9, lettera a), della legge regionale 18/2015.
Il principale merito di questo intervento legislativo - ha
concluso Martines - sta nel di consentire a quei Comuni che da
subito si sono impegnati nell'applicazione e nell'osservanza di
una legge regionale vigente e che costituiscono la maggioranza
dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, di avviare le Uti e,
quindi, l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi
comunali.
Il testo del disegno di legge è composto da 41 articoli e
contiene norme di modifica alla normativa regionale vigente
in diverse materie concernenti gli enti locali e si articola
specificamente in sei Capi.
Il Capo I contiene il solo art. 1 che definisce l'oggetto
principale del disegno di legge, che si pone in linea
di continuità con le finalità della riforma avviate nel 2014.
Il Capo II (articoli da 2 a 9) reca le norme necessarie ad
operare il trasferimento delle funzioni provinciali e modifica
quindi gli allegati A, B e C alla legge regionale 26/2014,
anticipando al 1° giugno 2016 il trasferimento delle funzioni
provinciali in materia.
Il Capo III (da 10 a 25) contiene un puntuale intervento di
aggiornamento della normativa vigente conseguente dal
trasferimento di funzioni.
Il Capo IV (da 26 a 28), reca ulteriori modifiche a norme
regionali vigenti in materia di Centrale unica di
committenza regionale, finalizzate ad adeguarle alle disposizioni
comunitarie e nazionali che definiscono l'attività delle Centrali
di committenza.
Il Capo V (da 29 a 33) contiene norme relative alla proroga dei
termini e alla costituzione e avvio delle Uti.
Il Capo VI (da 34 a 41) reca infine le norme necessarie a
regolare la disciplina transitoria del passaggio delle funzioni.
(immagini tv)
(segue)