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CR: riordino funzioni Province, relatore maggioranza Martines (4)

23.02.2016
12:24
(ACON) Trieste, 23 feb - MPB - All'attenzione dell'Aula ora il ddl n. 136, con "norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca e di protezione civile, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda": un provvedimento per la riallocazione - ha sintetizzato il relatore di maggioranza Vincenzo Martines (Pd) - in capo alla Regione di funzioni ora provinciali e che, pertanto, costituisce un ulteriore passaggio dell'attuazione del sistema istituzionale regionale.

Martines ha ricordato che l'orientamento di anticipare al 2016 il trasferimento di tali funzioni provinciali è scaturito dalle riflessioni innescate dalla confuse vicende dalla ricollocazione sia della polizia provinciale, operata nell'ambito dell'attuazione della legge Delrio (56/2014), sia del Corpo forestale dello Stato. Le incertezze che tale operazione presentava con i rischi di un ridimensionamento di uno degli elementi che caratterizzano la specialità del Friuli Venezia Giulia ha spinto l'Amministrazione regionale a progettare un intervento normativo finalizzato, da un lato a mettere in sicurezza sia le funzioni che il personale della polizia provinciale, e dall'altro a valorizzare il Corpo forestale regionale evitando la disgregazione del primo e la marginalizzazione del secondo.

Il relatore si è soffermato sulle modifiche introdotte, fra le quali le più rilevanti sono quelle relative alla proroga dei termini di avvio delle Uti e alle disposizioni finanziarie connesse alla costituzione e all'avvio delle Uti, secondo il meccanismo già previsto dalla legge regionale 18/2015 e meglio declinato con le proposte emendative.

Circa la proroga, il testo proposto prevede che le Uti siano avviate dal 15 aprile 2016, mediante costituzione di diritto, tra i soli Comuni i cui Consigli abbiano approvato entro tale termine il relativo statuto. Tale costituzione ex lege si applica anche nei confronti della Comunità montana della Carnia e del Consorzio Comunità collinare del Friuli, qualora entro la indicata data non sia stata attuata la loro trasformazione in Uti. Viene inoltre posticipato all' 1 luglio 2016 il termine per l'inizio delle funzioni comunali esercitate dall'Unione e per le funzioni comunali gestite avvalendosi dell'Unione previste, rispettivamente, dall'articolo 26 e dall'articolo 27 della legge regionale 26/2014.

In merito alle disposizioni finanziarie connesse, si stabilisce che la quota di perequazione del Fondo ordinario transitorio è concessa ed erogata ai Comuni delle Unioni costituite ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 26/2014 oppure ai sensi dell'articolo 56 quater della medesima legge regionale che abbiano approvato lo statuto entro il 15 aprile 2016, a decorrere dall'anno 2016, e ai Comuni che deliberano l'ingresso nell'Unione dopo il 15 aprile 2016 a decorrere dall'anno successivo a quello dell'adozione della deliberazione di ingresso.

Le risorse della parte del fondo non utilizzate, in quanto non concesse ed erogate, sono destinate al fondo per le spese per investimento a favore delle Uti previsto dall'articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015.

Il principale merito di questo intervento legislativo - ha concluso Martines - sta nel di consentire a quei Comuni che da subito si sono impegnati nell'applicazione e nell'osservanza di una legge regionale vigente e che costituiscono la maggioranza dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, di avviare le Uti e, quindi, l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali.

Il testo del disegno di legge è composto da 41 articoli e contiene norme di modifica alla normativa regionale vigente in diverse materie concernenti gli enti locali e si articola specificamente in sei Capi.

Il Capo I contiene il solo art. 1 che definisce l'oggetto principale del disegno di legge, che si pone in linea di continuità con le finalità della riforma avviate nel 2014.

Il Capo II (articoli da 2 a 9) reca le norme necessarie ad operare il trasferimento delle funzioni provinciali e modifica quindi gli allegati A, B e C alla legge regionale 26/2014, anticipando al 1° giugno 2016 il trasferimento delle funzioni provinciali in materia.

Il Capo III (da 10 a 25) contiene un puntuale intervento di aggiornamento della normativa vigente conseguente dal trasferimento di funzioni.

Il Capo IV (da 26 a 28), reca ulteriori modifiche a norme regionali vigenti in materia di Centrale unica di committenza regionale, finalizzate ad adeguarle alle disposizioni comunitarie e nazionali che definiscono l'attività delle Centrali di committenza.

Il Capo V (da 29 a 33) contiene norme relative alla proroga dei termini e alla costituzione e avvio delle Uti.

Il Capo VI (da 34 a 41) reca infine le norme necessarie a regolare la disciplina transitoria del passaggio delle funzioni. (immagini tv)

(segue)