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Ncd:Cargnelutti,edilizia,salvaguardare domande sanando errori formali

07.04.2016
15:01
(ACON) Trieste, 7 apr - COM/MPB - "La Regione non deve fare lo sceriffo ma facilitare l'accesso delle normative ai cittadini, è quindi opportuno che la Giunta salvaguardi le domande, per la richiesta di contributi per gli interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di immobili in stato di abbandono o sottoutilizzo, che presentano semplici errori formali". A intervenire è il consigliere regionale di Ncd e vicepresidente del Consiglio regionale FVG Paride Cargnelutti che ha depositato una interrogazione. "A oggi, per quanto riguarda l'erogazione dei contribuiti inerenti gli interventi di ristrutturazione edilizia (L.R. 13/2014) sono pervenute alla Regione oltre 1500 domande e la graduatoria è composta da 1393 domande inoltrate da persone fisiche, di cui soltanto 132 (il 10% del totale) risultano essere finanziabili dato che si è inattesa di altre risorse per soddisfare altre domande; inoltre, sul totale delle domande, ben 136 risultano non ammissibili a contributo per irregolarità a livello formale e quindi facilmente sanabili: ad esempio, sono state escluse domande in prima istanza prive della copia del documento di riconoscimento consegnato successivamente, evidenziando così un eccessivo rigore nella valutazione". "Considerato che il nuovo sistema adottato per l'erogazione di tutti i contributi - precisa Cargnelutti - si è rivelato oltremodo complesso e spesso le domande presentate sono state escluse a causa di errori formali sanabili, e che l'invio delle richieste comporta notevoli costi per i cittadini e le imprese, è opportuno che la Giunta conceda un anche breve lasso di tempo per sanare appunto gli errori formali ed evitare la ripetizione dei bandi. In caso contrario l'Esecutivo FVG indichi quali iniziative intenda assumere affinchè le domande escluse a causa di errori meramente formali possano essere riammesse negli elenchi al fine di poter beneficiare del contributo previsto dalla L.R. 4 agosto 2014, n. 15, art. 9, commi 24-25".