V Comm: illustrata pdl rappresentanza istituzionale
(ACON) Trieste, 9 mag - RCM - Porta la data dell'11 settembre
2013, la proposta di legge dei gruppi di centrodestra in
Consiglio regionale - primo firmatario Ncd - sulla
"Regolamentazione delle attività di rappresentanza istituzionale
degli interessi particolari nell'ambito dei processi decisionali
della Regione", presentata oggi alla V Commissione consiliare.
L'intenzione - è stato spiegato dai proponenti - è di
regolamentare le modalità di relazione che intercorrono tra i
diversi portatori di interessi particolari e il processo di
formazione degli atti normativi emanati dagli organi decisionali
della Regione, ciò per aumentare il grado di democraticità e
trasparenza dei processi decisionali, così come la qualità degli
stessi, grazie a un migliore e più efficace dialogo tra
istituzioni e comunità regionale.
Così l'articolato: l'articolo 1 inquadra la materia trattata e il
2 definisce i principali concetti oggetto della orma. Il 3
stabilisce il primo dettato della legge: l'istituzione del
Pubblico registro dei portatori di interessi particolari: un
elenco istituito presso la presidenza del Consiglio regionale nel
quale sono inseriti i dati principali dei soggetti che richiedono
di essere formalmente considerati "portatori di interessi
particolari". L'iscrizione nel pubblico registro - disciplinata
nell'articolo 4 - è condizione necessaria per poter avere accesso
alle opportunità di intervento nel processo legislativo previste
dalla legge, e per essere formalizzata richiede non solo la
comunicazione dei dati anagrafici principali del richiedente, ma
anche - nel caso in cui il richiedente sia un soggetto che a
livello professionale rappresenta interessi particolari - una
precisa indicazione degli interessi da lui curati in precedenza.
Inoltre, per tutti i soggetti richiedenti è prevista la
sottoscrizione di un codice etico predisposto dall'Ufficio di
presidenza del Consiglio regionale.
Il complesso degli strumenti posti a disposizione dei portatori
di interessi particolari è disciplinato dall'articolo 5, dove si
configura la possibilità di presentare una propria proposta di
legge all'attenzione del Consiglio regionale: il portatore di
interessi particolari deposita una o più proposte, redatte sulla
base di uno schema altamente preciso e definito limitatamente a
materie connesse con l'interesse rappresentato; il provvedimento
non può essere preso in esame da una Commissione o dall'Aula se
prima non viene fatto proprio da uno o più consiglieri. A fronte
di un tale e incisivo spettro di possibilità di intervento, al
portatore di interessi particolari viene disciplinato il quadro
degli obblighi ai quali deve sottostare: questo è l'oggetto
dell'articolo 6. Inoltre, è previsto l'obbligo di pubblica
comunicazione su qualsiasi dono, bene o prestazione avente un
importo superiore a 500 euro erogati dal portatore di interessi o
da un suo rappresentante a soggetti istituzionali. La mancata
osservanza di questi due principi, l'inoltro di comunicazioni
incomplete, reticenti o mendaci, così come altre forme di
scorrettezza grave potranno portare - come disposto dall'ultimo
articolo, il 7 - a sanzioni anche gravi nonché all'esclusione dal
pubblico registro.