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V Comm: illustrata pdl rappresentanza istituzionale

09.05.2016
10:44
(ACON) Trieste, 9 mag - RCM - Porta la data dell'11 settembre 2013, la proposta di legge dei gruppi di centrodestra in Consiglio regionale - primo firmatario Ncd - sulla "Regolamentazione delle attività di rappresentanza istituzionale degli interessi particolari nell'ambito dei processi decisionali della Regione", presentata oggi alla V Commissione consiliare.

L'intenzione - è stato spiegato dai proponenti - è di regolamentare le modalità di relazione che intercorrono tra i diversi portatori di interessi particolari e il processo di formazione degli atti normativi emanati dagli organi decisionali della Regione, ciò per aumentare il grado di democraticità e trasparenza dei processi decisionali, così come la qualità degli stessi, grazie a un migliore e più efficace dialogo tra istituzioni e comunità regionale.

Così l'articolato: l'articolo 1 inquadra la materia trattata e il 2 definisce i principali concetti oggetto della orma. Il 3 stabilisce il primo dettato della legge: l'istituzione del Pubblico registro dei portatori di interessi particolari: un elenco istituito presso la presidenza del Consiglio regionale nel quale sono inseriti i dati principali dei soggetti che richiedono di essere formalmente considerati "portatori di interessi particolari". L'iscrizione nel pubblico registro - disciplinata nell'articolo 4 - è condizione necessaria per poter avere accesso alle opportunità di intervento nel processo legislativo previste dalla legge, e per essere formalizzata richiede non solo la comunicazione dei dati anagrafici principali del richiedente, ma anche - nel caso in cui il richiedente sia un soggetto che a livello professionale rappresenta interessi particolari - una precisa indicazione degli interessi da lui curati in precedenza. Inoltre, per tutti i soggetti richiedenti è prevista la sottoscrizione di un codice etico predisposto dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Il complesso degli strumenti posti a disposizione dei portatori di interessi particolari è disciplinato dall'articolo 5, dove si configura la possibilità di presentare una propria proposta di legge all'attenzione del Consiglio regionale: il portatore di interessi particolari deposita una o più proposte, redatte sulla base di uno schema altamente preciso e definito limitatamente a materie connesse con l'interesse rappresentato; il provvedimento non può essere preso in esame da una Commissione o dall'Aula se prima non viene fatto proprio da uno o più consiglieri. A fronte di un tale e incisivo spettro di possibilità di intervento, al portatore di interessi particolari viene disciplinato il quadro degli obblighi ai quali deve sottostare: questo è l'oggetto dell'articolo 6. Inoltre, è previsto l'obbligo di pubblica comunicazione su qualsiasi dono, bene o prestazione avente un importo superiore a 500 euro erogati dal portatore di interessi o da un suo rappresentante a soggetti istituzionali. La mancata osservanza di questi due principi, l'inoltro di comunicazioni incomplete, reticenti o mendaci, così come altre forme di scorrettezza grave potranno portare - come disposto dall'ultimo articolo, il 7 - a sanzioni anche gravi nonché all'esclusione dal pubblico registro.