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Garante: Comune TS nega pari dignità sociale a coppie omosex

13.01.2017
9:9
(ACON) Trieste, 13 gen - COM/AB - Walter Citti, Garante regionale per le persone a rischio di discriminazione, esprime forti perplessità sulla recente delibera della Giunta comunale di Trieste (n. 719 del 29 dicembre 2016), con la quale viene confermata la decisione dell'Amministrazione comunale di mantenere distinte e separate le sedi per la celebrazione dei matrimoni civili, rispetto a quella messa a disposizione per la costituzione delle unioni civili, così come di individuare nuove sedi aggiuntive per la celebrazione dei soli matrimoni civili.

Ritiene infatti che, al pari di quella precedente (n. 453 del 22.09.2016), sia discriminatoria e illegittima, in quanto in palese violazione della clausola generale di equivalenza di cui al comma 20 dell'art. 1 della legge n.76/2016 per cui alle unioni civili devono essere estese tutte le leggi e i provvedimenti amministrativi (e dunque anche quelli comunali) in materia di matrimonio.

Per adeguarsi alla norma di legge nazionale, il Comune di Trieste dovrebbe semplicemente estendere anche alla costituzione delle unioni civili le norme previste dall'apposito regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e relative deliberazioni giuntali relative a sedi e tariffario.

Ugualmente, a parere del Garante, non appare giuridicamente fondato il trattamento differenziato operato dall'Amministrazione comunale in termini di esercizio del potere di delega da parte del sindaco ex art. 1 comma 3 D.P.R. n. 396/2000 per l'identificazione dei soggetti abilitati alla celebrazione del matrimonio rispetto a quelli abilitati alla costituzione delle unioni civili.

Con riferimento a prassi e decisioni amministrative analoghe a quelle triestine, rispettivamente del Comune di Padova (Veneto) e di quello di Stezzano (Lombardia), la giustizia amministrativa ha recentemente riconosciuto che la sostanziale parificazione della nozione di coniuge con quella di persone unita civilmente, tanto negli aspetti dei rapporti personali che patrimoniali e successori, pur nella distinzione dei relativi e specifici istituti, fa sì che la richiamata clausola di equivalenza deve estendersi anche al momento costituivo del vincolo, obbligando dunque il Comune ad assicurare la costituzione dell'unione civile in maniera non difforme rispetto a quanto previsto per la celebrazione del matrimonio quanto a sedi, tariffe e soggetti abilitati e delegati alla celebrazione (si veda TAR Lombardia, sezione di Brescia, sentenza 29 dicembre 2016; TAR Veneto, sez. I ordinanza cautelare 7 dicembre 2016).

Citti esprime pertanto amarezza per il perpetuarsi sull'argomento di provvedimenti da parte del Comune di Trieste che, oltre ad apparire sempre più palesemente illegittimi alla luce dei recenti pronunciamenti giurisprudenziali dei diversi TAR, sembrano veicolare un messaggio discriminatorio contrario al principio fondamentale di pari dignità sociale delle persone a prescindere dal loro orientamento sessuale.