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III Comm: illustrate modifiche a legge regionale gioco d'azzardo

19.01.2017
18:12
(ACON) Trieste, 19 gen - RCM - Una proposta di legge per apportare ulteriori modifiche alla legge regionale 1/2014 sulla prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate, recependo alcune norme della legge regionale 9/2016 del Piemonte contro il gioco d'azzardo patologico. È quanto ha presentato Andrea Ussai (M5S) alla III Commissione consiliare presieduta da Franco Rotelli (Pd).

L'articolo 1 - ha spiegato il consigliere pentastellato - definisce le finalità della legge: prevenzione, trattamento e contrasto della dipendenza da gioco di azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito. Il 2 introduce la definizione di "sale scommesse", intese come gli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse. Il 3 prevede, tra le funzioni della Regione, quella di collaborare con le associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e delle sale per predisporre e promuovere un codice etico di autoregolamentazione; si prevedono: materiale informativo sui rischi correlati al gioco d'azzardo e sui servizi di assistenza alle persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco, un decalogo di buone pratiche sul gioco sicuro e responsabile, un test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza, un elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa "Slot-Free FVG" che sarà aggiornato dai Comuni, benefici economici agli esercizi con assenza di apparecchi per il gioco lecito. Con l'articolo 4 si è inserita l'autorizzazione ai Comuni a disciplinare una riduzione degli orari di apertura non inferiore a 3 ore giornaliere; si è vietata qualsiasi pubblicità alle sale da gioco e scommesse o alle slot machine e si è previsto che le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco non debbano essere oscurate. Il 5 dispone la clausola valutativa prevedendo che il Consiglio regionale controlli l'attuazione della legge. Nel 6 si prevedono le disposizioni transitorie in merito agli obblighi di distanza (500 metri rispetto ai luoghi sensibili). Gli articoli 7 e 8 sono rispettivamente la norma finanziaria e l'entrata in vigore.

La III Commissione ha così stabilito che la proposta passi all'attenzione del Comitato ristretto che sta già lavorando sulla materia.

(immagini tv)