III Comm: approvata pdl contrasto al gioco d'azzardo
(ACON) Trieste, 23 mag - RCM - La III Commissione consiliare
regionale ha approvato a maggioranza trasversale (sì del
centrosinistra con il M5S, astensione di FI, nessun contrario) il
provvedimento di legge in materia di contrasto al gioco d'azzardo
e di prevenzione e trattamento delle patologie correlate,
elaborato dal comitato ristretto istituito in seno alla
Commissione stessa.
In 7 articoli si va a modificare, rendendola più efficace, la
legge regionale attualmente in vigore, la n. 1 del 2014,
sull'installazione e l'utilizzo delle cosiddette "macchinette" da
gioco.
Si comincia con intensificare l'articolo 2 della 1/2014 parlando
non solo di gioco d'azzardo patologico ma anche di disturbo da
gioco d'azzardo, e introducendo specifiche alle definizioni di
sala da gioco, sala scommesse, luoghi sensibili (ad esempio si
introducono quelli di aggregazione per anziani piuttosto che gli
sportelli bancomat), installazione di apparecchi, concessionario,
vetustà o guasto dell'apparecchio.
L'articolo 5 sulle competenze della Regione vede quest'ultima
impegnata a collaborare anche con le associazioni degli
esercenti, le Camere di commercio e le associazioni del terzo
settore, per promuovere un codice etico di autoregolamentazione
che responsabilizzi i gestori, ai quali saranno fornite
indicazioni di buone pratiche sul gioco d'azzardo che diano
informazioni sulle probabilità reali di vincita e un test di
verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza.
Non da ultimo, si vieta la concessione di spazi pubblicitari nei
locali e sui siti Internet delle istituzioni pubbliche della
Regione.
Le competenze dei Comuni, esplicitate nell'articolo 6 della LR
1/2014, d'ora in poi stabiliranno che è vietata l'installazione
di macchinette da gioco e la raccolta di scommesse entro la
distanza di 500 metri da un luogo sensibile. Ogni installazione
di apparecchi per il gioco lecito dovrà essere comunicata al
Comune attraverso lo Sportello unico per le attività produttive
(Suap) entro 10 giorni. I Comuni possono individuare (ma per
l'Aula si penserà se trasformare questa possibilità in un dato di
fatto) gli orari di apertura delle sale e la relativa eventuale
sanzione amministrativa. Si specifica, poi, che le vetrine dei
locali in cui sono installate le macchinette non devono essere
oscurate con pellicole, tende o altro.
Si introduce un articolo ex novo, l'8 bis, con cui l'aliquota
dell'Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) sarà
maggiorata per sempre dello 0,92% a quegli esercizi pubblici,
commerciali e circoli privati (sono escluse le sale scommesse) che
hanno installato apparecchi per il gioco, mentre sarà ridotta,
per tre esercizi commerciali e sempre dello 0,92%, a quelli che
li toglieranno volontariamente.
Modificate in parte anche le sanzioni pecuniarie dell'articolo 9,
prevedendo il loro raddoppio in caso di reiterazione delle
violazioni, sino ad arrivare alla sospensione dell'esercizio
dell'attività da 10 a 60 giorni.
Si riscrive la clausola valutativa della norma del 2014
articolandola meglio. Da ultimo, si prevedono disposizioni finali
e transitorie nelle more dell'entrata in vigore delle modifiche
alla legge e in sede della loro prima applicazione.
Prima del voto finale, Andrea Ussai (M5S) si è detto pienamente
soddisfatto in quanto il testo approvato recepisce in toto la
proposta dei pentastellati; Roberto Novelli (FI) ha motivato la
propria astensione parlando di danni alle micro-attività
produttive; Silvana Cremaschi (Pd) si è detta favorevole alle
attività ludiche ma solo quando mettono in gioco la persona sotto
l'aspetto motorio, intellettivo ed emotivo.
Relatori per l'Aula, dove è già previsto che saranno presentati
alcuni emendamenti di limatura, saranno Andrea Ussai (M5S) e Gino
Gregoris (Cittadini), che hanno lavorato al progetto di legge sin
dalle fasi iniziali.
(immagini tv)