CR: istituzione Comune Fiumicello Villa Vicentina, rel. magg. (3)
(ACON) Trieste, 21 nov - CMC - Dobbiamo fare capo alla
democrazia diretta attendendoci ai numeri espressi in termini di
democrazia diretta o ha ancora valore la democrazia
rappresentativa in virtù della quale gli eletti, che siano
sindaci o consiglieri comunali, arrivano a un risultato e
continuano a sostenerlo, assumendosene la responsabilità? In
relazione al ddl 235 per l'istituzione del Comune di Fiumicello
Villa Vicentina, è questo per Vincenzo Martines (Pd) relatore di
maggioranza del testo per l'Aula il tema centrale sul quale
dibattere.
Nella relazione Martines ripercorre l'iter procedimentale
compiuto dalla Giunta regionale per giungere all'istituzione del
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, Vincenzo Martines (Pd)
relatore di maggioranza per l'Aula del ddl 235, e ricorda prima
la volontà espressa dai Consigli comunali di Fiumicello e Villa
Vicentina di procedere alla fusione dei rispettivi enti,
cambiamento dettato dalla difficile fase economica e dalle
conseguenti economie di spesa e quindi il referendum consultivo
del 24 settembre scorso nel corso del quale il 55,68 % degli
elettori coinvolti si è espresso a favore della fusione (nel
Comune di Fiumicello il Sì alla fusione ha ottenuto il 59,49% dei
voti, mentre a Villa Vicentina ha raggiunto il 47,47% con uno
scarto tra No e Sì pari a 39 voti).
L'articolato fissa nel 1°gennaio 2018 la data di nascita del
nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina, individua la sede a
Fiumicello così come indicato dai due Consigli comunali e dispone
che l'elezione dei nuovi organi avrà luogo nella prima tornata
elettorale utile successivamente all'istituzione del nuovo
Comune, ovvero nella primavera del 2018. Fino a quella data la
gestione provvisoria viene affidata a un commissario e un vice
commissario.
Le norme - spiega ancora Martines - disciplinano i rapporti
patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra Comuni
interessati (art.3) dettano norme transitorie per evitare vuoti
di disciplina (art.4), contengono una previsione astratta e
l'autorizzazione di spesa a favore del nuovo Comune (art. 5),
prevedono e quantificano la prima quota del trasferimento
quinquennale a valere sul fondo per i Comuni risultanti da
fusione per sostenere il riassetto conseguente alla fusione di
Comuni (art.6).
(immagini tv)
(segue)