News


VI Comm: illustrato ddl valorizz. sistema informativo regionale

22.01.2018
16:13
(ACON) Trieste, 22 gen - RCM - Illustrato alla VI Commissione del Consiglio regionale, per essere esaminato giovedì prossimo, 25 gennaio, il disegno di legge n. 245 che la Giunta ha disposto per valorizzare il sistema informativo del Friuli Venezia Giulia, in continuità con la legge regionale n. 11 del 2001 in materia di comunicazione, emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom), ma anche in conformità a quanto previsto dalla legge nazionale n. 150 del 2000 che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

Per farlo, la Regione favorisce l'accesso a tutti i mezzi di informazione e la disponibilità delle più diversificate fonti di comunicazione e di conoscenza, garantendo la presenza qualificata di una molteplicità di operatori dell'editoria e dell'informazione, sotto qualsiasi forma giuridica riconosciuti. Al contempo, considera imprescindibile l'incentivazione a realizzare e diffondere pubblicazioni e notiziari informativi a valenza regionale.

Il disegno di legge si pone altresì lo scopo di valorizzare e tutelare la professione giornalistica negli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni locali e nell'ambito dello stesso sistema informativo regionale, facendo propri i principi della richiamata legge 150/2000, con particolare riferimento alla necessità di favorire le assunzioni di personale con contratto di lavoro giornalistico a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale, nonché la regolarizzazione contrattuale e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro presenti in tali settori. Tali obiettivi sono perseguiti riconoscendo la piena qualificazione professionale degli operatori dell'informazione, nel rispetto della relativa disciplina contrattuale e dell'equo compenso nel settore giornalistico.

Per conseguire tali finalità, il provvedimento prevede due strumenti: contributi in conto capitale per la realizzazione e la diffusione di notiziari informativi e di pubblicazioni a valenza regionale; ulteriori incentivi per favorire le assunzioni e le stabilizzazioni di personale giornalistico nell'ambito del medesimo sistema informativo regionale.

Inoltre si afferma l'intervento della Regione a sostegno della costituzione da parte degli enti locali, anche in forma associata, di uffici stampa dove operi personale a cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Da ultimo, la norma introduce una modifica all'articolo 3 della LR 11/2001 disponendo che le attività di informazione e di comunicazione della Presidenza della Regione siano attuate, rispettivamente, dall'Agenzia quotidiana di stampa "Regione cronache" (ARC) e dall'ufficio che cura la comunicazione e i rapporti con il pubblico.

Entrando nel merito dei singoli articoli, le finalità sono espresse nel primo, dove si enuncia anche che al personale iscritto all'albo dei giornalisti, che presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali delle amministrazioni del comparto unico del FVG, si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Il secondo articolo stabilisce con chiarezza che per "sistema informativo regionale" si intende sia il sistema costituito dalle emittenti radiofoniche e televisive che realizzano e diffondono notiziari informativi con contenuti a valenza regionale, sia le imprese e gli organismi di informazione che realizzano e diffondono pubblicazioni con contenuti a valenza regionale. In entrambi i casi, i possibili beneficiari possono presentarsi sotto qualsiasi forma giuridica e devono avere sede operativa nell'ambito del territorio regionale. Per "contenuti a valenza regionale" si intendono "i contenuti di pubblicazioni e notiziari informativi connessi ad avvenimenti e a tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale".

Gli strumenti di intervento sono esplicitati nell'articolo 3, il 4 elenca i requisiti che devono essere posseduti dalle emittenti radiofoniche e televisive per poter beneficiare dei contributi e il 5 tratta le emittenti escluse. In particolare si evidenzia che, per l'attività giornalistica, le emittenti possono utilizzare esclusivamente personale iscritto all'albo, con rapporto di lavoro disciplinato secondo la vigente contrattazione collettiva nazionale e aziendale del settore giornalistico, oppure retribuito mediante equo compenso. Le emittenti devono inoltre trasmettere i notiziari informativi con contenuti a valenza regionale, oggetto del contributo, per la durata complessiva di almeno un'ora nell'ambito del proprio palinsesto quotidiano. Per le emittenti è prevista altresì la trasmissione, con periodicità mensile, di almeno un programma di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale.

La norma distingue tre diverse tipologie di emittenti beneficiarie: emittenti televisive operanti nel digitale terrestre; emittenti radiofoniche via etere; emittenti che trasmettono esclusivamente via web. Per ciascuna tipologia sono previsti specifici requisiti in ordine alla composizione della redazione giornalistica, rinviando al regolamento di attuazione le indicazioni concernenti gli argomenti sui quali realizzare i programmi di approfondimento richiesti.

Il sesto articolo elenca i requisiti che devono possedere le imprese e gli organismi di informazione per beneficiare dei contributi regionali, che sono i medesimi delle emittenti radio e tv. Inoltre distingue tra pubblicazioni cartacee e pubblicazioni su supporto informatico a diffusione on line: per entrambe le tipologie, si richiede la pubblicazione periodica di un numero minimo di articoli di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di attuazione. Nell'articolo 7 le pubblicazioni escluse.

Gli incentivi per le assunzioni e la stabilizzazione di personale giornalistico trovano posto nell'articolo 8. Sono concessi in misura fissa annuale per due anni per ogni nuova assunzione o stabilizzazione, secondo le indicazioni che saranno contenute nel regolamento. Gli importi degli incentivi non potranno in ogni caso superare il limite di 6.000 euro per ciascuna assunzione e di 4.500 euro per ciascuna stabilizzazione. La norma afferma, altresì, che nel regolamento di attuazione siano previste priorità incentivanti in relazione alla presenza di giornalisti praticanti.

L'articolo 8 bis ripropone le medesime disposizioni dell'articolo 8, ma dedicate specificatamente agli enti locali della Regione che abbiano istituito o intendano costituire, anche in forma associata, uffici stampa al cui interno operi personale iscritto all'albo dei giornalisti.

L'articolo 9 tratta il regolamento di attuazione, il 9 bis il divieto di cumulo di contributi: gli enti e le organizzazioni delle minoranze linguistiche che beneficiano di contributi per la loro attività nel settore dell'editoria, dell'informazione e della comunicazione nelle lingue minoritarie e per questo destinatarie di appositi contributi, non possono accedere ai contributi della presente legge.

Al 10, i rinvii agli atti legislativi e regolamentari.

Il Piano finanziario del disegno di legge si trova all'articolo 11 e parla di 900mila euro da dividere a metà tra il 2018 e il 2019: per le emittenti radiofoniche e televisive si prevedono 200mila euro; per le imprese e gli organismi di informazione 100mila euro; per le assunzioni e la stabilizzazione di personale giornalistico 400mila euro; agli enti locali della Regione vanno 200mila euro.

Infine, l'articolo 12 prevede la modifica summenzionata all'articolo 3 della LR 11/2001 e il 13 l'entrata in vigore.

Prima di chiudere la seduta, la Commissione ha approfondito i contenuti del provvedimento con i rappresentanti regionali di Ordine dei giornalisti, Assostampa, Corecom e Confindustria.