VI Comm: illustrato ddl valorizz. sistema informativo regionale
(ACON) Trieste, 22 gen - RCM - Illustrato alla VI Commissione
del Consiglio regionale, per essere esaminato giovedì prossimo,
25 gennaio, il disegno di legge n. 245 che la Giunta ha disposto
per valorizzare il sistema informativo del Friuli Venezia Giulia,
in continuità con la legge regionale n. 11 del 2001 in materia di
comunicazione, emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del
Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom), ma anche in
conformità a quanto previsto dalla legge nazionale n. 150 del
2000 che disciplina le attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
Per farlo, la Regione favorisce l'accesso a tutti i mezzi di
informazione e la disponibilità delle più diversificate fonti di
comunicazione e di conoscenza, garantendo la presenza qualificata
di una molteplicità di operatori dell'editoria e
dell'informazione, sotto qualsiasi forma giuridica riconosciuti.
Al contempo, considera imprescindibile l'incentivazione a
realizzare e diffondere pubblicazioni e notiziari informativi a
valenza regionale.
Il disegno di legge si pone altresì lo scopo di valorizzare e
tutelare la professione giornalistica negli uffici stampa delle
pubbliche amministrazioni locali e nell'ambito dello stesso
sistema informativo regionale, facendo propri i principi della
richiamata legge 150/2000, con particolare riferimento alla
necessità di favorire le assunzioni di personale con contratto di
lavoro giornalistico a tempo indeterminato e determinato, anche a
tempo parziale, nonché la regolarizzazione contrattuale e la
stabilizzazione dei rapporti di lavoro presenti in tali settori.
Tali obiettivi sono perseguiti riconoscendo la piena
qualificazione professionale degli operatori dell'informazione,
nel rispetto della relativa disciplina contrattuale e dell'equo
compenso nel settore giornalistico.
Per conseguire tali finalità, il provvedimento prevede due
strumenti: contributi in conto capitale per la realizzazione e la
diffusione di notiziari informativi e di pubblicazioni a valenza
regionale; ulteriori incentivi per favorire le assunzioni e le
stabilizzazioni di personale giornalistico nell'ambito del
medesimo sistema informativo regionale.
Inoltre si afferma l'intervento della Regione a sostegno della
costituzione da parte degli enti locali, anche in forma
associata, di uffici stampa dove operi personale a cui si applica
il contratto nazionale di lavoro giornalistico.
Da ultimo, la norma introduce una modifica all'articolo 3 della
LR 11/2001 disponendo che le attività di informazione e di
comunicazione della Presidenza della Regione siano attuate,
rispettivamente, dall'Agenzia quotidiana di stampa "Regione
cronache" (ARC) e dall'ufficio che cura la comunicazione e i
rapporti con il pubblico.
Entrando nel merito dei singoli articoli, le finalità sono
espresse nel primo, dove si enuncia anche che al personale
iscritto all'albo dei giornalisti, che presta servizio presso gli
uffici stampa istituzionali delle amministrazioni del comparto
unico del FVG, si applica il contratto nazionale di lavoro
giornalistico.
Il secondo articolo stabilisce con chiarezza che per "sistema
informativo regionale" si intende sia il sistema costituito dalle
emittenti radiofoniche e televisive che realizzano e diffondono
notiziari informativi con contenuti a valenza regionale, sia le
imprese e gli organismi di informazione che realizzano e
diffondono pubblicazioni con contenuti a valenza regionale. In
entrambi i casi, i possibili beneficiari possono presentarsi
sotto qualsiasi forma giuridica e devono avere sede operativa
nell'ambito del territorio regionale. Per "contenuti a valenza
regionale" si intendono "i contenuti di pubblicazioni e notiziari
informativi connessi ad avvenimenti e a tematiche di interesse
regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o
culturale".
Gli strumenti di intervento sono esplicitati nell'articolo 3, il
4 elenca i requisiti che devono essere posseduti dalle emittenti
radiofoniche e televisive per poter beneficiare dei contributi e
il 5 tratta le emittenti escluse. In particolare si evidenzia
che, per l'attività giornalistica, le emittenti possono
utilizzare esclusivamente personale iscritto all'albo, con
rapporto di lavoro disciplinato secondo la vigente contrattazione
collettiva nazionale e aziendale del settore giornalistico,
oppure retribuito mediante equo compenso. Le emittenti devono
inoltre trasmettere i notiziari informativi con contenuti a
valenza regionale, oggetto del contributo, per la durata
complessiva di almeno un'ora nell'ambito del proprio palinsesto
quotidiano. Per le emittenti è prevista altresì la trasmissione,
con periodicità mensile, di almeno un programma di
approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale.
La norma distingue tre diverse tipologie di emittenti
beneficiarie: emittenti televisive operanti nel digitale
terrestre; emittenti radiofoniche via etere; emittenti che
trasmettono esclusivamente via web. Per ciascuna tipologia sono
previsti specifici requisiti in ordine alla composizione della
redazione giornalistica, rinviando al regolamento di attuazione
le indicazioni concernenti gli argomenti sui quali realizzare i
programmi di approfondimento richiesti.
Il sesto articolo elenca i requisiti che devono possedere le
imprese e gli organismi di informazione per beneficiare dei
contributi regionali, che sono i medesimi delle emittenti radio e
tv. Inoltre distingue tra pubblicazioni cartacee e pubblicazioni
su supporto informatico a diffusione on line: per entrambe le
tipologie, si richiede la pubblicazione periodica di un numero
minimo di articoli di approfondimento su avvenimenti e tematiche
di interesse regionale sotto il profilo politico, economico,
sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel
regolamento di attuazione. Nell'articolo 7 le pubblicazioni
escluse.
Gli incentivi per le assunzioni e la stabilizzazione di personale
giornalistico trovano posto nell'articolo 8. Sono concessi in
misura fissa annuale per due anni per ogni nuova assunzione o
stabilizzazione, secondo le indicazioni che saranno contenute nel
regolamento. Gli importi degli incentivi non potranno in ogni
caso superare il limite di 6.000 euro per ciascuna assunzione e
di 4.500 euro per ciascuna stabilizzazione. La norma afferma,
altresì, che nel regolamento di attuazione siano previste
priorità incentivanti in relazione alla presenza di giornalisti
praticanti.
L'articolo 8 bis ripropone le medesime disposizioni dell'articolo
8, ma dedicate specificatamente agli enti locali della Regione
che abbiano istituito o intendano costituire, anche in forma
associata, uffici stampa al cui interno operi personale iscritto
all'albo dei giornalisti.
L'articolo 9 tratta il regolamento di attuazione, il 9 bis il
divieto di cumulo di contributi: gli enti e le organizzazioni
delle minoranze linguistiche che beneficiano di contributi per la
loro attività nel settore dell'editoria, dell'informazione e
della comunicazione nelle lingue minoritarie e per questo
destinatarie di appositi contributi, non possono accedere ai
contributi della presente legge.
Al 10, i rinvii agli atti legislativi e regolamentari.
Il Piano finanziario del disegno di legge si trova all'articolo
11 e parla di 900mila euro da dividere a metà tra il 2018 e il
2019: per le emittenti radiofoniche e televisive si prevedono
200mila euro; per le imprese e gli organismi di informazione
100mila euro; per le assunzioni e la stabilizzazione di personale
giornalistico 400mila euro; agli enti locali della Regione vanno
200mila euro.
Infine, l'articolo 12 prevede la modifica summenzionata
all'articolo 3 della LR 11/2001 e il 13 l'entrata in vigore.
Prima di chiudere la seduta, la Commissione ha approfondito i
contenuti del provvedimento con i rappresentanti regionali di
Ordine dei giornalisti, Assostampa, Corecom e Confindustria.