CR: comunicate all'Aula dimissioni presidente Serracchiani
(ACON) Trieste, 26 mar - AB - Il Consiglio regionale del Friuli
Venezia Giulia si è riunito con un unico punto all'ordine del
giorno, l'adempimento previsto dalla legge regionale 18 giugno
2007, n. 17, articolo 13, comma 4: comunicazione delle dimissioni
della presidente della Regione.
Il presidente Franco Iacop ha dato lettura all'Aula della lettera
che la presidente Debora Serracchiani ha fatto pervenire al
Consiglio regionale la scorsa settimana, con la quale rassegna le
sue immediate e irrevocabili dimissioni dalla carica di
presidente della Regione FVG e di consigliere regionale,
dichiarando altresì di astenersi da ogni atto inerente gli uffici
rivestiti e di cessare quindi dall'esercizio delle funzioni.
Le dimissioni si intendono estese anche ai ruoli ricoperti in
virtù della carica di presidente della Regione, con particolare
riferimento a quello di Commissario straordinario per l'area
della Ferriera di Servola, Commissario straordinario delegato per
la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico e Commissario delegato per l'emergenza della
mobilità riguardante la A4.
Oltre alle dimissioni, il presidente ha fatto alcune precisazioni
all'Aula.
A seguito della comunicazione appena data al Consiglio, da oggi
si dispiegano gli effetti che discendono, ai sensi dell'articolo
34 dello Statuto, dalle dimissioni della presidente della
Regione, cioè le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del
Consiglio regionale, con la conseguente cessazione anticipata
della XI legislatura.
In ragione dell'approssimarsi della scadenza naturale della
legislatura, il presidente della Regione con decreto del 15 marzo
ha già indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale
e, contestualmente, quelle per l'elezione del nuovo presidente
della Regione, nella giornata del 29 aprile 2018. La seduta di
insediamento del nuovo Consiglio regionale dovrà essere convocata
dal presidente neo-eletto entro 20 giorni dalla proclamazione dei
consiglieri.
Ai sensi dell'articolo 2 della legge statutaria 17/2007, a
partire da oggi e fino alla prima riunione del nuovo Consiglio, i
poteri del Consiglio in carica sono prorogati limitatamente
all'ordinaria amministrazione. Analogamente, lo stesso articolo
prevede che i poteri del presidente della Regione e della Giunta
sono prorogati per l'ordinaria amministrazione fino alla
proclamazione del nuovo presidente.
L'istituto della prorogatio dei poteri dei supremi organi
regionali, recepito nella legge statutaria, assolve all'esigenza
di garantire la continuità funzionale di tali organi, pur
limitandone i poteri in relazione all'intervenuta scadenza del
mandato.
Per quanto riguarda la Giunta, va tuttavia preso atto delle
dichiarazioni, espresse nella sua lettera di dimissioni della
presidente della Regione, di astenersi da ogni atto inerente
l'ufficio di presidente della Regione e di consigliere regionale
e di cessare quindi dall'esercizio delle relative funzioni:
pertanto le funzioni di presidente della Regione, per l'ordinaria
amministrazione saranno espletate dal vicepresidente che, ai
sensi dell'articolo 15, comma 7, della legge statutaria 17/2007,
"sostituisce il presidente in caso di assenza e negli altri casi
in cui questi non possa esercitare temporaneamente le sue
funzioni".
Per quanto riguarda il Consiglio, sarà cura di questa presidenza
dirigerne i lavori durante il periodo di prorogatio nel pieno
rispetto della legge statutaria e dei principi affermati dalla
Corte costituzionale in questa materia.
Il concetto di "ordinaria amministrazione" utilizzato dalla legge
statutaria, va letto tenendo conto di quei limiti che la Corte
costituzionale ha definito "immanenti" all'istituto della
prorogatio e che discendono direttamente dai principi
costituzionali: tali principi comportano che l'attività
consiliare debba limitarsi, in questo periodo, per usare le
parole della Corte, ai soli "atti necessari e urgenti, dovuti o
costituzionalmente indifferibili".
Nel periodo di prorogatio, pertanto, l'attività del Consiglio e
delle Commissioni dovrà limitarsi agli atti necessari e urgenti,
dovuti o costituzionalmente indifferibili, mentre l'attività
sostanzialmente amministrativa dell'Ufficio di presidenza si
limiterà all'ordinaria amministrazione.
A titolo meramente esemplificativo, il presidente ha evidenziato
alcune attività che potranno svolgersi durante il periodo di
prorogatio:
1) esame di progetti di legge contenenti esclusivamente
disposizioni finalizzate ad adeguarsi ai rilievi formulati dal
presidente del Consiglio dei ministri nei ricorsi avverso una
legge regionale o sollevati in via incidentale nel corso di un
giudizio ovvero, a maggior ragione, per adeguarsi a una pronuncia
di illegittimità costituzionale che imponga di colmare il vuoto
legislativo determinatosi nell'ordinamento regionale;
2) esame di progetti di legge per i quali sussista il requisito
della necessità e dell'urgenza: in tal caso è necessario che
"l'intervento normativo sia adottato nell'immediatezza della
grave situazione alla quale esso intende porre rimedio, perché
diversamente verrebbero travalicati i limiti connaturati
all'istituto della prorogatio, che implicano non soltanto la
gravità della situazione che forma oggetto dell'intervento, ma
anche la sua improcrastinabilità"
3) pareri di Commissione, prescritti dalla legge, su atti della
Giunta (regolamenti, piani o programmi), per i quali sussista il
requisito della necessità e urgenza;
4) presentazione e svolgimento di interrogazioni a risposta
immediata che rivestano, a un esame obiettivo, il carattere di
urgenza;
5) attribuzione agli aventi diritto dei seggi consiliari rimasti
vacanti (atto dovuto ai sensi dell'art. 30 della legge statutaria
17/2007) e contestazione di cause di ineleggibilità e
incompatibilità sopravvenute (atto dovuto ai sensi dell'articolo
8, commi 2 e seguenti, della legge statutaria 21/2004).
(foto, immagini tv)