I Comm: illustrazione documenti finanziari, ddl 5, artt. 10-17 (3)
(ACON) Trieste, 9 lug - RCM - Lungo l'articolo 10 (sistema
delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
del ddl n. 5 ove si indica: la proroga dei termini per
l'erogazione da parte degli enti locali dei contributi ai privati
per la sicurezza delle abitazioni e per l'ammissibilità della
relativa spesa; il riequilibrio dei finanziamenti in materia di
politiche di sicurezza assegnati con il Programma 2018 agli enti
locali singoli e associati, che abbiano istituito un corpo di
polizia locale; l'incremento dei fondi per gli interventi del
Programma sicurezza 2018 relativamente a spese correnti;
stabilire che a decorrere dal 2019 la Regione finanzi gli enti
locali con risorse per l'installazione di sistemi di sicurezza
presso le parti comuni dei condomini; eliminare il vincolo tra la
gestione da parte delle Unioni territoriali intercomunali (Uti)
delle funzioni comunali e la fruizione delle risorse collegate
all'Intesa per lo sviluppo dall'anno 2020; lo stanziamento delle
risorse necessarie a garantire interventi strategici anche per i
territori non considerati nei riparti dell'Intesa per lo
sviluppo, in quanto non facenti parte di alcuna Uti e per quelli
che hanno già formalizzato la volontà di recedere dal vincolo
associativo, riproponendo la modalità concertativa Regione/enti
locali; la deroga prevista da una disposizione statale e relativa
all'assunzione di assistenti sociali a tempo determinato per
garantire il servizio sociale professionale come funzione
fondamentale dei Comuni; la disapplicazione delle sanzioni ai
Comuni che non hanno inviato, entro il termine perentorio del 30
maggio 2018, i dati a consuntivo relativi all'esercizio 2017,
qualora i medesimi dati siano pervenuti comunque entro il 30
giugno 2018.
E ancora: la possibilità di rendicontare le risorse del Fondo
accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, assegnate
nell'anno 2017, anche per le spese d'investimento, ma anche la
restrizione dei beneficiari a tale Fondo ai Comuni fino a 5mila
abitanti oltre a un incremento, per il 2018, delle risorse del
Fondo pari a oltre 326mila euro; disposizioni atte a dare
certezza alle previsioni di bilancio dei Comuni con popolazione
inferiore ai 2.000 abitanti che nel 2018 hanno registrato un
rapporto percentuale maggiore al 2% tra presenze medie di
stranieri e popolazione residente (a loro è destinata l'ulteriore
spesa di 346.800 euro); risorse a favore dei Comuni per far
fronte a impegni pluriennali assunti fino al 2021 dalla Provincia
di Udine, riferiti ai settori cimiteri, municipi e viabilità e
che la Provincia non ha più erogato dal 1 gennaio 2017 per
mancanza di risorse e competenza (la spesa complessiva è di
1.127.117,60 euro, di cui 450.847,04 per l'anno 2018 e 225.423,52
per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021); disposizioni relative
a riscossioni e accertamenti tributari da parte dei Comuni;
l'autorizzazione, per i Comuni con popolazione superiore a 25mila
abitanti, ad adottare l'istituto della indennità di funzione per
gli amministratori facenti parte di organi assembleari, in luogo
della prevista indennità di presenza; una norma che autorizza i
Comuni, a spesa invariata, ad aumentare il numero di assessori;
un monitoraggio della gestione finanziaria dell'Intesa per lo
sviluppo, per consentire una riprogrammazione di risorse o
concessione di proroghe; l'abrogazione della norma che agevola il
pareggio di bilancio degli enti locali all'interno di una Uti.
L'articolo 11 (cooperazione territoriale europea, volontariato e
lingue minoritarie, corregionali all'estero e integrazione
immigrati) afferma: un finanziamento atto a garantire un supporto
tecnico-scientifico all'istituto sloveno di ricerche - Slovenski
raziskovalni intitut (Slori) di Trieste per il nuovo portale
informatico dedicato; il differimento, per l'anno in corso, del
regime transitorio di finanziamento dei progetti di attività
delle associazioni dei corregionali all'estero; la riconduzione,
all'interno delle risorse del Programma annuale
dell'immigrazione, delle spese sostenute dai Comuni per la
conclusione, anche successivamente al raggiungimento della
maggiore età, dei percorsi scolastici e formativi e di
integrazione sociale dei minori stranieri non accompagnati;
l'ammissibilità delle spese riferite all'esercizio 2017 per il
contributo dovuto alla comunità religiosa serbo-ortodossa di
Trieste per l'attività del relativo Sportello informativo.
L'articolo 12 (funzione pubblica, semplificazione e sistemi
informativi) prevede un aumento, in tabella L, di 30mila euro
quali spese correnti per il programma "Risorse umane".
L'articolo 13 (servizi istituzionali, generali e di gestione e
altre norme intersettoriali e contabili) contiene: la conferma
della misura del canone demaniale annuo dovuto per l'utilizzo di
acqua nell'ambito di darsene per il diporto nautico o asservite a
cantieri di costruzione realizzati su proprietà privata, prima
dell'incameramento e della conseguente intestazione dei beni al
demanio, in aderenza a quanto già previsto dalla normativa
statale; la precisazione delle fattispecie in cui la Centrale
unica di committenza regionale opera in qualità di soggetto
aggregatore, per l'acquisizione di beni e servizi nel settore
sanitario, prevedendo anche la possibilità di operare in regime
di avvalimento nei confronti di Egas; l'autorizzazione ad avviare
la gara per l'acquisizione di automezzi ibridi in deroga ai
limiti di cilindrata e nel rispetto dei principi di contenimento
della spesa pubblica.
Infine, l'articolo 14 (riconoscimento della legittimità dei
debiti fuori bilancio) provvede al riconoscimento di posizioni
debitorie non considerate precedentemente in bilancio, ma
comunque legittime sotto il profilo sostanziale; il 15 indica la
copertura finanziaria del maggior onere complessivo, conseguente
alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle tabelle da B a
N; il 16 richiama degli allegati contabili; il 17 prescrive
l'entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione.
(immagini tv)
(segue)