Cr: relazione su tipologia coperture finanziarie leggi del 2017 (9)
(ACON) Trieste, 31 gen - RCM - L'Aula si è espressa con favore
unanime in merito alla relazione presentata da Alessandro Basso
(FdI/An) sul documento della Sezione di controllo regionale della
Corte dei Conti, relativamente alla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2017
dalla Regione e sulle tecniche di quantificazione degli oneri,
La Corte - ha reso noto Basso -, per quanto riguarda i risultati
complessivi del controllo sulle coperture finanziarie delle leggi
approvate dalla Regione nel 2017, ha dato atto che "gli esiti
della verifica depongono per un miglioramento degli strumenti
informativi, relazioni tecnico-finanziarie e relative linee
guida. Ciononostante, ha evidenziato risultanze non del tutto
positive in merito ad aspetti procedimentali, tra cui i casi in
cui la relazione tecnico-finanziaria è assente e quelli in cui
non sono adeguatamente esplicitati i criteri di quantificazione
degli oneri finanziari derivanti dalle leggi di spesa.
La Corte ha poi evidenziato come, a fronte dell'entrata in vigore
della "contabilità armonizzata", con una conseguente maggiore
difficoltà nella verifica di un'adeguata copertura delle leggi di
spesa, le relazioni tecnico-finanziarie abbiano avuto un
fondamentale ruolo di raccordo contabile tra l'attività di
indirizzo, che afferisce all'individuazione e alla
quantificazione delle risorse al livello delle missioni,
programmi e titoli, e l'attività di gestione, che riguarda
l'attuazione o la variazione delle decisioni politiche a livello
amministrativo e contabile, e che avviene ad opera della
struttura amministrativa regionale, al livello dei capitoli di
spesa.
Sul tema specifico delle relazioni tecnico-finanziarie, la Corte
- così ancora Basso - ha ripercorso le fasi che hanno portato
all'adozione di un primo modello di relazione
tecnico-finanziaria, in uso dal primo ottobre 2014, e
successivamente a un perfezionamento del modello, avvenuto con
risultati lusinghieri, a giudizio della Corte, tra ottobre 2017 e
gennaio 2018, in conseguenza dell'intesa tra Giunta e Consiglio
con cui sono stati adottati due nuovi modelli in sostituzione di
quello esistente, che si applicano a tutti i progetti di legge
regionali e agli emendamenti, con l'unica eccezione della legge
di stabilità e dei disegni di legge relativi al bilancio, per i
quali si continua ad applicare un modello di relazione
tecnico-finanziaria semplificata.
La Corte ha evidenziato altresì l'importanza di un altro
strumento di cognizione e valutazione delle nuove leggi,
introdotto nell'esercizio 2015, che prevede l'adozione di una
scheda, suddivisa in tre sezioni, attraverso la quale gli uffici
della Giunta regionale provvedono all'analisi tecnico-normativa
del disegno di legge.
Sul fronte delle criticità evidenziate dalla Corte, il
consigliere ha citato il fatto che il 70% delle leggi di spesa
promulgate hanno trovato copertura attraverso il ricorso a nuove
o maggiori entrate; le restanti coperture sono state realizzate
attraverso storni o rimodulazioni di fondi da precedenti
autorizzazioni di spesa. A un'approfondita analisi, è tuttavia
risultato che il 97% delle maggiori entrate si riferisce a
un'unica operazione, riguardante la permuta di azioni di società
partecipate, che finanziariamente è a saldo zero. Sono state,
inoltre, rilevate talune distorsioni per le quali alcune
effettive rimodulazioni sono state qualificate nel testo
legislativo come "storni" o "prelevamenti", mentre alcuni storni
sono stati identificati impropriamente come "rimodulazioni" nel
dispositivo della legge. All'uso improprio della terminologia, si
aggiungerebbe la circostanza per cui le coperture indicate nelle
relazioni tecnico-finanziarie talvolta non coincidono con quelle
a cui il legislatore fa effettivamente riferimento.
La Corte ha aggiunto una problematica di carattere sostanziale,
riferita all'articolo 35 della legge regionale 28/2017 in materia
di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.
La norma autorizza la spesa di 273.000 euro, ma non esplicita le
modalità di copertura, pur dandone adeguato riscontro nelle
variazioni contabili al bilancio 2017-2019, collegate alla legge
28/2017.
In aggiunta a quanto sopra già evidenziato, gli esiti del
controllo hanno attestato delle carenze in merito alla
rappresentazione contabile dei prelievi da fondo globale, oltre
alla previsione di spese di natura non obbligatoria che trovano
coperture a mezzo storno dal fondo per le spese obbligatorie. In
merito a tale ultima criticità, la Corte non ha condiviso le
argomentazioni regionali che si sono appellate, da un lato
all'elasticità del fondo e dall'altro alla circostanza che gli
storni vengono disposti su base di atti aventi forza di legge,
come tali idonei ad incidere sulle disposizioni della legge di
contabilità regionale.
Le risultanze della gestione 2017 - ha aggiunto Basso - hanno
evidenziato cinque leggi con cui sono stati riconosciuti debiti
fuori bilancio, per un importo superiore ai 2 milioni di euro. Su
questo punto, la Corte dei conti ha rilevato l'inefficacia del
controllo interno di regolarità contabile e ha imposto un'attenta
riflessione su tale tipologia di controlli interni per non
oltrepassare i imiti della spesa autorizzata.
Particolare attenzione è stata riservata alle disposizioni di
legge regionale che hanno insufficientemente provveduto alla
quantificazione degli oneri afferenti il finanziamento del
contratto collettivo di lavoro del comparto unico del personale
regionale e comunale 2016-2018. Si è trattato, secondo la Corte,
di un'impropria esplicazione della funzione legislativa, avvenuta
esclusivamente per il tramite di alcune enunciazioni di valori
contabili aventi per oggetto il finanziamento del nuovo Ccrl,
nell'ambito di una tabella allegata alla legge, in assenza di una
norma sostanziale che da un lato provvedesse all'integrazione
finanziaria del Fondo regionale del comparto unico e dall'altro
al trasferimento di risorse ai Comuni per la parte dei costi
contrattuali in capo alla Regione. Si è trattato di una copertura
finanziaria di una spesa non validamente assunta e autorizzata in
sede legislativa. Tale criticità è stata poi superata dalla legge
regionale 20/2018 (Assestamento del bilancio per gli anni
2018-2020), che ha previsto l'autorizzazione di spesa per il
rinnovo del contratto collettivo del comparto unico.
(foto su www.consiglio.regione.fvg.it; immagini alle tv)
(segue)