Corecom FVG: pubblicata delibera Agcom regole par condicio elezioni europee 2019
(ACON) Trieste, 29 mar - COM/CMC - Il Consiglio dell'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) riunitosi ieri,
giovedì 28 marzo, ha approvato e contestualmente pubblicato sul
sito istituzionale www.agcom.it la delibera n. 94/19/CONS, che
detta le regole della par condicio per le Elezioni europee del 26
maggio 2019.
Entro martedì 2 aprile, le emittenti radiofoniche e televisive
locali intenzionate a trasmettere Messaggi politici autogestiti a
titolo gratuito (Mag), devono rendere pubblico il loro
intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una
volta nella fascia di maggiore ascolto (art. 13) e
contestualmente devono inviare al Corecom l'apposito modello
MAG/1/EE a mezzo Posta elettronica certificata (Pec).
Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti
politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi
autogestiti comunicano, preferibilmente tramite posta elettronica
certificata o anche a mezzo telefax, alle emittenti locali e ai
competenti Corecom le proprie richieste, indicando il
responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei
messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in almeno
una circoscrizione interessata dalla consultazione. A tale fine,
possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EE resi
disponibili sul sito web dell'Autorità.
Per quanto riguarda i Messaggi politici autogestiti a pagamento
(Map), sempre entro martedì 2 aprile le emittenti radiofoniche e
televisive locali che intendono diffondere tali messaggi sono
tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un
avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia
oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi; si
ricorda che la prima messa in onda dell'avviso costituisce
condizione essenziale per la diffusione dei Map (art. 16).
In merito ai messaggi politici elettorali su quotidiani e
periodici, entro martedì 2 aprile gli editori che intendano
diffondere tali messaggi sono tenuti a dare notizia dell'offerta
dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato, pubblicato
nelle modalità indicate agli artt. 22 e 23 della richiamata
delibera. Si ricorda, a tal proposito, che la pubblicazione del
suddetto comunicato costituisce condizione per la diffusione dei
messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale.
In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato e salvo
quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la
diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno
successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.
Si rammenta che i programmi di comunicazione politica (art. 11)
dedicati alle Elezioni europee, devono consentire un'effettiva
parità di condizioni tra i soggetti politici competitori; a tal
proposito, si ricorda che possono partecipare a tali programmi
solo le forze politiche tassativamente elencate all'art. 2, commi
1 e 2, della richiamata delibera.
Per quanto riguarda i programmi di informazione (art. 18), quando
vengono trattate questioni relative alle consultazioni
elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono
assicurare l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto
previsto della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 (art. 11-quater) e
dal Codice di autoregolamentazione; come di consueto, in
qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di
comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è
vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o
preferenze di voto.
Infine, ai sensi dell'art. 26, nel periodo elettorale il Corecom
vigilerà sulla corretta e uniforme applicazione della par
condicio e accerterà le eventuali violazioni, ivi comprese quelle
relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di
comunicazione istituzionale e obblighi di informazione.