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Corecom FVG: pubblicata delibera Agcom regole par condicio elezioni europee 2019

29.03.2019
15:32
(ACON) Trieste, 29 mar - COM/CMC - Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) riunitosi ieri, giovedì 28 marzo, ha approvato e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale www.agcom.it la delibera n. 94/19/CONS, che detta le regole della par condicio per le Elezioni europee del 26 maggio 2019.

Entro martedì 2 aprile, le emittenti radiofoniche e televisive locali intenzionate a trasmettere Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (Mag), devono rendere pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto (art. 13) e contestualmente devono inviare al Corecom l'apposito modello MAG/1/EE a mezzo Posta elettronica certificata (Pec).

Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, preferibilmente tramite posta elettronica certificata o anche a mezzo telefax, alle emittenti locali e ai competenti Corecom le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in almeno una circoscrizione interessata dalla consultazione. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EE resi disponibili sul sito web dell'Autorità.

Per quanto riguarda i Messaggi politici autogestiti a pagamento (Map), sempre entro martedì 2 aprile le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere tali messaggi sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi; si ricorda che la prima messa in onda dell'avviso costituisce condizione essenziale per la diffusione dei Map (art. 16).

In merito ai messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici, entro martedì 2 aprile gli editori che intendano diffondere tali messaggi sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato, pubblicato nelle modalità indicate agli artt. 22 e 23 della richiamata delibera. Si ricorda, a tal proposito, che la pubblicazione del suddetto comunicato costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Si rammenta che i programmi di comunicazione politica (art. 11) dedicati alle Elezioni europee, devono consentire un'effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori; a tal proposito, si ricorda che possono partecipare a tali programmi solo le forze politiche tassativamente elencate all'art. 2, commi 1 e 2, della richiamata delibera.

Per quanto riguarda i programmi di informazione (art. 18), quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 (art. 11-quater) e dal Codice di autoregolamentazione; come di consueto, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Infine, ai sensi dell'art. 26, nel periodo elettorale il Corecom vigilerà sulla corretta e uniforme applicazione della par condicio e accerterà le eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione.



La sede del Corecom FVG