Corecom FVG: in vigore delibera Agcom par condicio amministrative
(ACON) Trieste, 11 apr - COM/CMC - Entra oggi in vigore la
delibera Agcom n. 109/19/CONS, che detta le regole della par
condicio per le Elezioni amministrative del 26 maggio 2019.
Entro martedì 16 aprile, le emittenti radiofoniche e televisive
locali intenzionate a trasmettere Messaggi politici autogestiti a
titolo gratuito (Mag), devono rendere pubblico il loro
intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una
volta nella fascia di maggiore ascolto (art. 12) e
contestualmente devono inviare al Corecom l'apposito modello
MAG/1/EC a mezzo Posta elettronica certificata (Pec).
Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti
politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi
autogestiti comunicano, preferibilmente tramite posta elettronica
certificata o anche a mezzo telefax, alle emittenti locali e ai
competenti Corecom le proprie richieste, indicando il
responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei
messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature nei
territori interessati dalle consultazioni e nei quali la suddetta
emittente è autorizzata a trasmettere. A tale fine, possono anche
essere utilizzati i modelli MAG/3/EC resi disponibili sul sito
web dell'Autorità.
Per quanto riguarda i Messaggi politici autogestiti a pagamento
(Map), nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore
del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna
elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che
intendono diffondere tali messaggi sono tenute a dare notizia
dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da
trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di
maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi; si ricorda che la
prima messa in onda dell'avviso costituisce condizione essenziale
per la diffusione dei Map (art. 15).
In merito ai messaggi politici elettorali su quotidiani e
periodici, entro martedì 16 aprile, gli editori che intendano
diffondere tali messaggi sono tenuti a dare notizia dell'offerta
dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato, pubblicato
nelle modalità indicate agli artt. 20 e 21 della richiamata
delibera. Si ricorda, a tal proposito, che la pubblicazione del
suddetto comunicato costituisce condizione per la diffusione dei
messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale.
In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato e salvo
quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la
diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno
successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.
Si rammenta che i programmi di comunicazione politica (art. 1o)
dedicati alle Elezioni amministrative, devono consentire
un'effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici
competitori; a tal proposito, si ricorda che possono partecipare
a tali programmi solo le forze politiche tassativamente elencate
all'art. 10, comma 2, della richiamata delibera.
Per quanto riguarda i programmi di informazione (art. 17), quando
vengono trattate questioni relative alle consultazioni
elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono
assicurare l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto
previsto della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 (art. 11-quater) e
dal Codice di autoregolamentazione; come di consueto, in
qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di
comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è
vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o
preferenze di voto.
Si ricorda infine che le emittenti radiotelevisive sono tenute a
conservare le registrazioni della totalità dei programmi
trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi
successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a
conservare, sino alla conclusione dell'eventuale procedimento, le
registrazioni dei programmi in relazione ai quali sia stata
notificata contestazione (art. 19.
Infine, ai sensi dell'art. 24, nel periodo elettorale il Corecom
vigilerà sulla corretta e uniforme applicazione della par
condicio e accerterà le eventuali violazioni, ivi comprese quelle
relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di
comunicazione istituzionale e obblighi di informazione.