IV Comm: illustrazione e audizioni regolamento gestione alloggi Ater
(ACON) Trieste, 8 mag - RCM - La legge regionale 24/2018 ha
modificato la Lr 1/2016 in materia di politiche abitative e
riordino delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale
(Ater), in particolare per quanto attiene i requisiti minimi dei
beneficiari finali e l'introduzione della decadenza
dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica
per gli autori di delitti di violenza domestica.
Per poter recepire tali disposizioni e per semplificare alcune
azioni operative in capo agli attuali e futuri inquilini
assegnatari, è stata registrata la necessità di intervenire sul
"Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di
gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle
Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a
sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli
alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo
Sociale di cui agli articoli 16 e 44 della Lr 1/2016", emanato a
ottobre 2016.
In sede di applicazione di tale regolamento, infatti - è stato
spiegato ai componenti della IV Commissione consiliare da parte
dell'amministrazione regionale -, è emerso che alcune
disposizioni necessitano di modifiche, con particolare riguardo:
a una più chiara specificazione dei nuclei composti da persone
anziane; agli elementi indicativi dello stato di bisogno,
ampliando la fascia dei soggetti aventi diritto includendo le
persone destinatarie di provvedimenti di rilascio emessi da
organizzazioni assistenziali; all'uniformità di trattamento tra
la persona disabile richiedente l'abitazione e il disabile non
richiedente, ma facente parte del nucleo familiare destinatario
dell'alloggio; all'abrogazione, tra i motivi di revoca
dell'assegnazione, del mancato pagamento del canone mensile per
un periodo continuativo di dodici mesi demandando l'obbligo della
corresponsione del corrispettivo alle disposizioni del Codice
civile e a quanto pattuito in sede di stipula dei contratti,
evitando di conseguenza mirate interruzioni temporali del periodo
continuativo con pagamenti sporadici; alla titolarità, in capo
all'assegnatario o altro componente del nucleo, di diritti reali
su altri alloggi quale motivo di revoca dell'assegnazione; ai
contenuti e termini dei provvedimenti di annullamento e revoca
dell'assegnazione; all'adeguamento temporale della validità delle
nuove certificazioni Isee.
Ecco, quindi, che tra le modifiche vi è quella riferita al
periodo minimo di residenza in Friuli Venezia Giulia da parte dei
richiedenti l'alloggio Ater (oggi si parla di almeno ventiquattro
mesi continuativi, la novità prevede da cinque anni, anche non
continuativi, negli otto anni precedenti) piuttosto che non
essere stati condannati in via definitiva per il reato di
invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del
codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di
intervenuta concessione della riabilitazione. Altre specifiche
riguardano il fatto di non poter essere proprietari, nudi
proprietari o usufruttuari di altri alloggi, anche per quote; gli
indicatori dello stato di bisogno; i criteri di annullamento e
revoca dell'assegnazione dell'alloggio, tra cui l'introduzione,
come detto, della violenza perpetrata o tentata all'interno del
nucleo familiare; le informazioni che le Ater rilevano per la
determinazione del canone di locazione; i casi di diniego di
subentro all'assegnatario deceduto, nell'assegnazione di un
alloggio.
La IV Commissione ha inteso approfondire l'argomento ascoltando
in audizione soggetti quali le Ater stesse, ma anche le
rappresentanze sindacali, associazioni, cooperative e consorzi
del mondo casa. Il parere sarà espresso domani mattina.
(foto su www.consiglio.regione.fvg.it; immagini alle tv)