News


V Comm: approvata pdl vitalizi

23.05.2019
12:25
(ACON) Trieste, 23 mag - RCM - La V Commissione del Consiglio regionale ha esaminato e approvato la proposta di legge sulla rideterminazione della misura degli assegni vitalizi, come disciplinati dalle leggi regionali 38/1995 (trattamento indennitario dei consiglieri regionali) e 13/2003 (determinazione delle indennità spettanti al presidente del Consiglio regionale, al presidente della Regione e agli assessori).

Il provvedimento - è stato ricordato - è finalizzato a dare attuazione all'articolo 1 della legge 145/2018 che impone alle Regioni e alle Province autonome, "ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica", di rideterminare, a decorrere dal 2019, con i criteri e i parametri stabiliti con un'intesa in sede di Conferenza permanente Stato/Regioni, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.

L'istituto dell'assegno vitalizio è stato introdotto nell'ordinamento regionale nel 1971, attraverso l'iscrizione obbligatoria a una Cassa mutua di previdenza, disciplinata con atti deliberativi interni e alimentata da contributi mensili dei consiglieri e integrazioni straordinarie a carico del bilancio del Consiglio. Successivamente, la Cassa è stata soppressa e la materia ridisciplinata con la legge regionale 38/1995. La legge regionale 13/2003 ha poi esteso l'istituto in questione agli assessori esterni, mentre la legge statutaria 17/2007, nel disciplinare le prerogative dei consiglieri, ha previsto che spetti alla legge regionale disciplinare "l'indennità, anche differita, dei consiglieri, i rimborsi spese e l'assegno vitalizio nei limiti di quanto la legge della Repubblica prevede per i deputati".

Il Consiglio regionale, per dare seguito ai principi di coordinamento della finanza pubblica, ha dapprima previsto il passaggio al sistema contributivo (con le leggi finanziarie 2012 e 2013), mentre in seguito, con la legge regionale 10/2013, ha deciso di abolire l'istituto a decorrere dalla XI legislatura, prevedendo che per i consiglieri e gli assessori regionali in carica nella X legislatura, o cessati, continuasse ad applicarsi l'istituto del vitalizio come disciplinato dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003. Inoltre, con la Lr 2/2015, analogamente a quanto previsto dalle altre Regioni, ha provveduto a disporre delle riduzioni temporanee dei vitalizi in erogazione, sulla base di aliquote progressive; tali riduzioni sono state da ultimo prorogate al 30 giugno 2019.

La norma di legge statale impone alle Regioni di provvedere alla rideterminazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (termine prorogato al 30 maggio 2019), ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, prevedendo, in caso di inosservanza di tali termini, una riduzione lineare pari al 20% dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le Regioni sono tenute a documentare il rispetto delle condizioni poste dalla legge, e a farlo secondo i criteri stabiliti dall'intesa Stato/Regioni.

La proposta di legge che sarà sottoposta all'esame dell'Aula il prossimo martedì (28 maggio) attua, dunque, le disposizioni legislative secondo i criteri stabiliti dall'intesa e dal documento di indirizzo delle Regioni approvati lo scorso 3 aprile, riprendendo nella sostanza, con alcuni adattamenti, lo "schema comune" adottato dalla Conferenza delle Assemblee legislative regionali.

Perciò, a decorrere dal primo luglio 2019, la misura degli assegni vitalizi e delle relative quote sarà rideterminata secondo il metodo del calcolo contributivo, calcolo le cui modalità sono esplicitate nel provvedimento secondo specifici moltiplicatori e coefficienti di trasformazione, nonché rivalutazioni sulla base degli indici Istat e di variazione dei prezzi al consumo (Foi).

Due le novità introdotte oggi al testo base, con altrettanti emendamenti: le disposizioni transitorie, che consentono l'erogazione dei vitalizi secondo la formula vigente sino al completamento della rideterminazione del calcolo contributivo; l'assegnazione della quota dell'assegno, dopo la morte del consigliere, anche al figlio fino al 26esimo anno di età, purché a carico del consigliere al momento del suo decesso, se studente di scuola media, professionale o studente universitario, e qualora titolare di reddito inferiore a quello previsto per le persone fisicamente a carico.

(foto su www.consiglio.regione.fvg.it; immagini alle tv)



La V Commissione consiliare esamina la pdl n. 49 sui vitalizi (foto Acon)
La V Commissione consiliare esamina la pdl n. 49 sui vitalizi (foto Acon)