V Comm: approvata pdl vitalizi
(ACON) Trieste, 23 mag - RCM - La V Commissione del Consiglio
regionale ha esaminato e approvato la proposta di legge sulla
rideterminazione della misura degli assegni vitalizi, come
disciplinati dalle leggi regionali 38/1995 (trattamento
indennitario dei consiglieri regionali) e 13/2003 (determinazione
delle indennità spettanti al presidente del Consiglio regionale,
al presidente della Regione e agli assessori).
Il provvedimento - è stato ricordato - è finalizzato a dare
attuazione all'articolo 1 della legge 145/2018 che impone alle
Regioni e alle Province autonome, "ai fini del coordinamento
della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica",
di rideterminare, a decorrere dal 2019, con i criteri e i
parametri stabiliti con un'intesa in sede di Conferenza
permanente Stato/Regioni, la disciplina dei trattamenti
previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro
che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di
consigliere regionale o di assessore regionale.
L'istituto dell'assegno vitalizio è stato introdotto
nell'ordinamento regionale nel 1971, attraverso l'iscrizione
obbligatoria a una Cassa mutua di previdenza, disciplinata con
atti deliberativi interni e alimentata da contributi mensili dei
consiglieri e integrazioni straordinarie a carico del bilancio
del Consiglio. Successivamente, la Cassa è stata soppressa e la
materia ridisciplinata con la legge regionale 38/1995. La legge
regionale 13/2003 ha poi esteso l'istituto in questione agli
assessori esterni, mentre la legge statutaria 17/2007, nel
disciplinare le prerogative dei consiglieri, ha previsto che
spetti alla legge regionale disciplinare "l'indennità, anche
differita, dei consiglieri, i rimborsi spese e l'assegno
vitalizio nei limiti di quanto la legge della Repubblica prevede
per i deputati".
Il Consiglio regionale, per dare seguito ai principi di
coordinamento della finanza pubblica, ha dapprima previsto il
passaggio al sistema contributivo (con le leggi finanziarie 2012
e 2013), mentre in seguito, con la legge regionale 10/2013, ha
deciso di abolire l'istituto a decorrere dalla XI legislatura,
prevedendo che per i consiglieri e gli assessori regionali in
carica nella X legislatura, o cessati, continuasse ad applicarsi
l'istituto del vitalizio come disciplinato dalle leggi regionali
38/1995 e 13/2003. Inoltre, con la Lr 2/2015, analogamente a
quanto previsto dalle altre Regioni, ha provveduto a disporre
delle riduzioni temporanee dei vitalizi in erogazione, sulla base
di aliquote progressive; tali riduzioni sono state da ultimo
prorogate al 30 giugno 2019.
La norma di legge statale impone alle Regioni di provvedere alla
rideterminazione entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge (termine prorogato al 30 maggio 2019), ovvero
entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a
modifiche statutarie, prevedendo, in caso di inosservanza di tali
termini, una riduzione lineare pari al 20% dei trasferimenti
erariali a loro favore diversi da quelli destinati al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche
sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico
locale. Le Regioni sono tenute a documentare il rispetto delle
condizioni poste dalla legge, e a farlo secondo i criteri
stabiliti dall'intesa Stato/Regioni.
La proposta di legge che sarà sottoposta all'esame dell'Aula il
prossimo martedì (28 maggio) attua, dunque, le disposizioni
legislative secondo i criteri stabiliti dall'intesa e dal
documento di indirizzo delle Regioni approvati lo scorso 3
aprile, riprendendo nella sostanza, con alcuni adattamenti, lo
"schema comune" adottato dalla Conferenza delle Assemblee
legislative regionali.
Perciò, a decorrere dal primo luglio 2019, la misura degli
assegni vitalizi e delle relative quote sarà rideterminata
secondo il metodo del calcolo contributivo, calcolo le cui
modalità sono esplicitate nel provvedimento secondo specifici
moltiplicatori e coefficienti di trasformazione, nonché
rivalutazioni sulla base degli indici Istat e di variazione dei
prezzi al consumo (Foi).
Due le novità introdotte oggi al testo base, con altrettanti
emendamenti: le disposizioni transitorie, che consentono
l'erogazione dei vitalizi secondo la formula vigente sino al
completamento della rideterminazione del calcolo contributivo;
l'assegnazione della quota dell'assegno, dopo la morte del
consigliere, anche al figlio fino al 26esimo anno di età, purché
a carico del consigliere al momento del suo decesso, se studente
di scuola media, professionale o studente universitario, e
qualora titolare di reddito inferiore a quello previsto per le
persone fisicamente a carico.
(foto su www.consiglio.regione.fvg.it; immagini alle tv)