Cr: sì unanime a pdl n. 49 su rideterminazione vitalizi (3)
(ACON) Trieste, 28 mag - RCM - Approvata all'unanimità dalla V
Commissione la scorsa settimana, ora è stata tutta l'Aula a dire
sì alla proposta di legge n. 49 firmata da consiglieri
rappresentanti ogni Gruppo del Consiglio regionale e con cui si
va a rideterminare la misura degli assegni vitalizi disciplinati
dalle leggi regionali 38/1995 (trattamento indennitario dei
consiglieri regionali) e 13/2003 (determinazione delle indennità
spettanti al presidente del Consiglio regionale, al presidente
della Regione e agli assessori).
Il provvedimento - è stato fatto presente dai due relatori, Diego
Bernardis (Lega) e Mauro Di Bert (ProgettoFVG/Ar) - è finalizzato
a dare attuazione all'articolo 1 della legge 145/2018 che impone
alle Regioni e alle Province autonome, "ai fini del coordinamento
della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica",
di rideterminare, a decorrere dal 2019, con i criteri e i
parametri stabiliti con un'intesa in sede di Conferenza
permanente Stato/Regioni, la disciplina dei trattamenti
previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro
che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di
consigliere regionale o di assessore regionale.
L'istituto dell'assegno vitalizio - hanno ricordato i due
consiglieri una volta di più - è stato introdotto
nell'ordinamento regionale nel 1971 attraverso l'iscrizione
obbligatoria a una Cassa mutua di previdenza; successivamente, la
Cassa è stata soppressa e la materia ridisciplinata con la legge
regionale 38/1995. La legge regionale 13/2003 ha, quindi, esteso
l'istituto in questione agli assessori esterni. Infine il
Consiglio regionale, per dare seguito ai principi di
coordinamento della finanza pubblica del decreto legge del 2012,
ha deciso di abolire l'istituto a decorrere dalla XI legislatura,
prevedendo che per i consiglieri e gli assessori regionali in
carica nella X legislatura o cessati continuasse ad applicarsi
l'istituto del vitalizio come disciplinato dalle leggi regionali
38/1995 e 13/2003. Inoltre, con la Lr 2/2015, analogamente a
quanto previsto dalle altre Regioni, ha provveduto a disporre
delle riduzioni temporanee dei vitalizi in erogazione, sulla base
di aliquote progressive; tali riduzioni sono state prorogate al
30 giugno 2019 e cesseranno definitivamente con l'applicazione
della rideterminazione con metodo contributivo prevista dalla
proposta di legge in esame.
La norma di legge statale inizialmente imponeva alle Regioni di
provvedere alla rideterminazione entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge (il termine è stato prorogato al 30
maggio 2019), ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora
occorresse procedere a modifiche statutarie, prevedendo, in caso
di inosservanza di tali termini, una riduzione lineare pari al
20% dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli
destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del
trasporto pubblico locale. Le Regioni sono tenute a documentare
il rispetto delle condizioni poste dalla legge, e a farlo secondo
i criteri stabiliti in sede di Conferenza permanente
Stato/Regioni.
L'intesa del 3 aprile scorso prevede, al punto 1, lettera a), che
la rideterminazione dei trattamenti sia applicata "considerando
il loro importo lordo, senza tener conto delle riduzioni
temporanee disposte dalla normativa vigente", mentre alla lettera
b) esclude i trattamenti il cui ammontare è stato già definito
con metodo contributivo (previsione che non interessa la nostra
Regione). L'intesa poi fissa alla lettera c) dei limiti massimi
di spesa per gli assegni vitalizi il cui rispetto dovrà essere
verificato al momento dell'applicazione della nuova disciplina,
mentre alla lettera d) prevede che l'ammontare di ciascun assegno
non superi l'importo erogato ai sensi della normativa vigente. La
lettera c), inoltre, garantisce che nei limiti della spesa sia
compreso l'ammontare necessario per integrare gli assegni che a
seguito della rideterminazione scendono sotto il doppio del
trattamento minimo Inps.
Il punto 2 consente alle Regioni di approvare un documento di
indirizzo per evitare disomogeneità nell'applicazione
dell'intesa. In base a questa previsione, la Conferenza delle
Regioni, nella riunione del 3 aprile scorso, ha previsto delle
"clausole di salvaguardia" in base alle quali la riduzione
eventualmente derivante dalla rideterminazione con il metodo
contributivo non deve superare un'aliquota progressiva per
scaglioni e per classi di differenziale tra importo spettante e
rideterminato.
Il punto 3 dell'intesa prevede poi che, per consentire di
completare gli adempimenti amministrativi necessari,
l'applicazione delle disposizioni che prevedono la
rideterminazione possa essere differita a non oltre il sesto mese
successivo alla loro entrata in vigore. Sempre il punto 3 prevede
che, a decorrere dalla data di applicazione della
rideterminazione, debbano cessare di avere efficacia le eventuali
disposizioni di legge regionale che prevedono riduzioni
temporanee dei vitalizi in essere, riduzione che, come detto, il
nostro Consiglio, con la legge regionale 5/2019 di aprile, ha
deciso di prorogare fino al 30 giugno prossimo.
La Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle
Regioni e delle Province autonome, preso atto della posizione
della Conferenza delle Regioni, ha assunto uno "schema comune" di
testo di legge attuativo dell'intesa che le Regioni possono
utilizzare come riferimento nella stesura della loro legge
regionale. Ed è quanto si va ad attuare con la proposta n. 49.
Perciò, a decorrere dal 1° luglio 2019, la misura degli assegni
vitalizi e delle relative quote sarà rideterminata secondo il
metodo del calcolo contributivo, calcolo le cui modalità sono
esplicitate nel provvedimento secondo specifici moltiplicatori e
coefficienti di trasformazione, nonché rivalutazioni sulla base
degli indici Istat e di variazione dei prezzi al consumo (Foi).
Nel provvedimento è stata prevista anche una disciplina
transitoria secondo cui, dal 1° luglio 2019 e fino al
completamento degli adempimenti necessari alla rideterminazione
della misura degli assegni, si continuano ad erogare gli assegni
e le relative quote nelle misure spettanti dalla legislazione
vigente. Quando tutti gli adempimenti saranno completati, si
recupererà l'eventuale differenza erogata in eccedenza mediante
una trattenuta sull'assegno o relativa quota.
E' poi stata inserita un'ulteriore norma transitoria con cui si
prevede un adeguamento delle clausole di salvaguardia di cui alla
tabella B, per assicurare le condizioni poste dalla lettera c)
del punto 1 dell'intesa Stato/Regione, che impone di verificare
che la spesa complessiva derivante dagli assegni e dalle relative
quote, come rideterminati, non superi i limiti previsti.
Da ultimo - hanno reso noto Bernardis e Di Bert -, sono state
ampliate le previsioni dell'articolo 16 della legge regionale
38/1995, che riconosce al coniuge e, a determinate condizioni, ai
figli il diritto a una quota dell'assegno in caso di decesso del
consigliere: accanto ai figli minorenni, sono stati inseriti i
figli fino al ventiseiesimo anno di età purché a carico del
consigliere al momento del decesso, se studenti di scuola media,
professionale o studenti universitari, e qualora titolari di
reddito inferiore a quello previsto per le persone fiscalmente a
carico, in analogia a quanto previsto dalla disciplina generale
sulle pensioni di reversibilità.
(foto su www.consiglio.regione.fvg.it; immagini alle tv)
(segue)