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Cr: ddl difesa boschi da incendi, relatore di maggioranza Budai (1)

30.10.2019
11:16
(ACON) Trieste, 30 ott - MPB - L'esame del disegno di legge n. 65, contenente disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi, ha aperto i lavori del Consiglio regionale presieduto da Piero Mauro Zanin e oggi impegnato in seduta unica.

Disciplinare le funzioni regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi: questi gli obiettivi del provvedimento sintetizzati dal relatore di maggioranza Alberto Budai (Lega) che ha precisato come la norma intenda adeguare la disciplina regionale per la difesa dei boschi dagli incendi, contenuta nella legge regionale 8/1977, a quella nazionale, dettata dalla legge 353 del 2000, per migliorare l'attuale organizzazione, chiarire le competenze e dare certezza giuridica agli operatori.

Un provvedimento - ha spiegato ancora Budai - che è frutto di precise direttive impartite dalla Giunta regionale sin dal 2015 con un complesso lavoro istruttorio da parte della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e della Protezione Civile della Regione, che è stato inoltre arricchito dal confronto con soggetti istituzionali e associazioni di volontariato.

Non è stato possibile concretizzare prima questo obiettivo - ha detto il relatore - poiché è stato necessario attendere l'entrata in vigore del decreto legislativo 177 del 2016 che ha disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, e vagliare attentamente i riflessi di tale norma sullo svolgimento delle competenze regionali in materia di antincendio boschivo.

Il testo ora all'esame è stato approvato - ha ricordato Budai - in Commissione con ampia maggioranza dopo l'accoglimento di emendamenti presentati dalla Giunta e dai consiglieri tesi ad aumentarne la chiarezza e la sua coerenza con la normativa nazionale.

Ventiquattro in tutto gli articoli, suddivisi in sei capi.

Il capo I reca disposizioni generali che individuano le finalità e l'ambito territoriale di applicazione introducendo anche una serie di definizioni (articoli 1, 2 e 3).

Il II definisce le funzioni e le competenze delle strutture dipendenti dalla Regione e forme di collaborazione con soggetti terzi attraverso protocolli d'intesa, procedure, accordi o altre forme di collaborazione (articoli 4 e 5).

Il III introduce disposizioni di attuazione per la tutela dei boschi dagli incendi che, tra l'altro, conferiscono il potere regolamentare (articolo 6), prevedono i criteri di redazione del Piano regionale antincendio boschivo, istituiscono l'Archivio regionale degli incendi boschivi e il coordinamento degli strumenti di pianificazione (articoli da 7 a 10).

Il capo IV disciplina gli interventi e i mezzi per la tutela dagli incendi e per la valorizzazione del patrimonio boschivo (articoli da 11 a 18) disciplinando, in particolare, l'attività della Sala Operativa Regionale di Protezione civile alla quale pervengono le segnalazioni d'incendio boschivo anche per tramite della Centrale Unica di Risposta 112.

Il V individua i divieti e le sanzioni conseguenti alla violazione dei primi e attribuisce al Corpo forestale regionale la competenza a svolgere il procedimento sanzionatorio (articolo 19 - 20).

Il VI, infine, reca le disposizioni transitorie e finali (articolo 21 -24).

(immagini alle tv; foto su www.consiglio.regione.fvg.it)

(segue)



Il consigliere regionale Alberto Budai (Lega)