Cr: ddl difesa boschi da incendi, relatore di maggioranza Budai (1)
(ACON) Trieste, 30 ott - MPB - L'esame del disegno di legge n.
65, contenente disposizioni per la difesa dei boschi dagli
incendi, ha aperto i lavori del Consiglio regionale presieduto da
Piero Mauro Zanin e oggi impegnato in seduta unica.
Disciplinare le funzioni regionali di previsione, prevenzione e
lotta attiva agli incendi boschivi: questi gli obiettivi del
provvedimento sintetizzati dal relatore di maggioranza Alberto
Budai (Lega) che ha precisato come la norma intenda adeguare la
disciplina regionale per la difesa dei boschi dagli incendi,
contenuta nella legge regionale 8/1977, a quella nazionale,
dettata dalla legge 353 del 2000, per migliorare l'attuale
organizzazione, chiarire le competenze e dare certezza giuridica
agli operatori.
Un provvedimento - ha spiegato ancora Budai - che è frutto di
precise direttive impartite dalla Giunta regionale sin dal 2015
con un complesso lavoro istruttorio da parte della Direzione
centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e della
Protezione Civile della Regione, che è stato inoltre arricchito
dal confronto con soggetti istituzionali e associazioni di
volontariato.
Non è stato possibile concretizzare prima questo obiettivo - ha
detto il relatore - poiché è stato necessario attendere l'entrata
in vigore del decreto legislativo 177 del 2016 che ha disposto,
con decorrenza dal 1° gennaio 2017, l'assorbimento del Corpo
forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, e vagliare
attentamente i riflessi di tale norma sullo svolgimento delle
competenze regionali in materia di antincendio boschivo.
Il testo ora all'esame è stato approvato - ha ricordato Budai -
in Commissione con ampia maggioranza dopo l'accoglimento di
emendamenti presentati dalla Giunta e dai consiglieri tesi ad
aumentarne la chiarezza e la sua coerenza con la normativa
nazionale.
Ventiquattro in tutto gli articoli, suddivisi in sei capi.
Il capo I reca disposizioni generali che individuano le finalità
e l'ambito territoriale di applicazione introducendo anche una
serie di definizioni (articoli 1, 2 e 3).
Il II definisce le funzioni e le competenze delle strutture
dipendenti dalla Regione e forme di collaborazione con soggetti
terzi attraverso protocolli d'intesa, procedure, accordi o altre
forme di collaborazione (articoli 4 e 5).
Il III introduce disposizioni di attuazione per la tutela dei
boschi dagli incendi che, tra l'altro, conferiscono il potere
regolamentare (articolo 6), prevedono i criteri di redazione del
Piano regionale antincendio boschivo, istituiscono l'Archivio
regionale degli incendi boschivi e il coordinamento degli
strumenti di pianificazione (articoli da 7 a 10).
Il capo IV disciplina gli interventi e i mezzi per la tutela
dagli incendi e per la valorizzazione del patrimonio boschivo
(articoli da 11 a 18) disciplinando, in particolare, l'attività
della Sala Operativa Regionale di Protezione civile alla quale
pervengono le segnalazioni d'incendio boschivo anche per tramite
della Centrale Unica di Risposta 112.
Il V individua i divieti e le sanzioni conseguenti alla
violazione dei primi e attribuisce al Corpo forestale regionale
la competenza a svolgere il procedimento sanzionatorio (articolo
19 - 20).
Il VI, infine, reca le disposizioni transitorie e finali
(articolo 21 -24).
(immagini alle tv; foto su www.consiglio.regione.fvg.it)
(segue)