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ELEZIONI. CORECOM: REGOLE PAR CONDICIO MESSAGGI POLITICI E SONDAGGI

02.05.2022
12:59
(ACON) Trieste, 2 mag - Con una nota, il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom Fvg) fa presente che da venerdì 29 aprile scorso sono entrate in vigore le due delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), la n. 134/22/CONS (per le elezioni comunali) e la 135/22/CONS (per le elezioni referendarie), che dettano le regole della par condicio per i rispettivi periodi elettorali.

Così la nota: entro la giornata di mercoledì 4 maggio, le emittenti radiofoniche e televisive locali intenzionate a trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (Mag) devono rendere pubblico il loro intendimento mediante un comunicato, da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto e contestualmente devono inviare al Corecom Fvg l'apposito modello MAG/1/EC per le elezioni comunali e MAG/1/RN per le elezioni referendarie, a mezzo posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo corecom@certregione.fvg.it.

I soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo posta elettronica certificata, alle emittenti locali e al Corecom Fvg le proprie richieste indicando il responsabile elettorale, i relativi recapiti e la durata dei messaggi; a tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EC per le elezioni comunali e MAG/3/RN per le elezioni referendarie, disponibili nella sezione dedicata alla par condicio (http://www.corecomfvg.it/opencms/opencms/corecom/par_condicio/).

Per quanto riguarda i messaggi politici autogestiti a pagamento (Map), le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere tali messaggi sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi; si ricorda che la prima messa in onda dell'avviso costituisce condizione essenziale per la diffusione di tali messaggi.

In merito ai messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici, gli editori che intendano diffondere tali messaggi sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato, pubblicato nelle modalità indicate nelle richiamate delibere. Si ricorda, a tal proposito, che la pubblicazione del suddetto comunicato costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Si rammenta che i programmi di comunicazione politica dedicati alle elezioni comunali o referendarie, devono consentire un'effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori; a tal proposito, si ricorda che possono partecipare a tali programmi solo le forze politiche tassativamente elencate nelle due delibere.

Per quanto riguarda i programmi di informazione, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (art. 11-quater) e dal codice di autoregolamentazione; come di consueto, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Infine, in materia di sondaggi, nei quindici giorni precedenti la data del voto è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori; tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione o a quelle rilevazioni che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l'elettorato.

Come di consueto nei periodi elettorali, il Corecom del Friuli Venezia Giulia vigilerà sulla corretta e uniforme applicazione della par condicio e accerterà le eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione.

Questi i contatti del Corecom Fvg: tel. 040/3773970 (par condicio), email corecom@regione.fvg.it, Pec corecom@certregione.fvg.it, sito www.corecomfvg.it (sezione par condicio - Elezioni referendarie del 12 giugno 2022 - Elezioni comunali del 12 giugno 2022). ACON/COM/rcm



La sede del Corecom Fvg, a Trieste