CASA/5. LA SCHEDA: IN DDL 80 NOVITÀ E CONFERME SU POLITICHE ABITATIVE
(ACON) Trieste, 10 giu - Il Friuli Venezia Giulia aggiorna la
normativa in materia di politiche abitative, a 10 anni di
distanza dalla legge regionale 1/2016. Tra conferme e novità,
ecco cosa prevede il disegno di legge 80 approvato dal Consiglio
regionale.
FINALITÀ. Riconosce il diritto all'abitazione quale presupposto
per garantire la coesione e l'equità sociale, nonchè il benessere
della comunità, tutelando le fasce più deboli della popolazione e
guardando alla rigenerazione urbana e alla sostenibilità
ambientale.
PROGRAMMAZIONE. La Regione mantiene le funzioni di indirizzo e
verifica delle linee strategiche degli interventi adottando un
Programma annuale (non più triennale) delle politiche abitative
entro il mese di ottobre. Si rafforza il ruolo delle Ater,
chiamate non solo a gestire il patrimonio abitativo pubblico, ma
anche a svolgere una funzione di coordinamento attraverso i
Tavoli territoriali, di cui fanno parte anche enti locali, realtà
economiche e soggetti del Terzo settore. I Comuni rilevano entro
febbraio di oggi anno, i fabbisogni e le emergenze abitative
proponendo delle soluzioni.
EDILIZA SOVVENZIONATA. Confermata la gestione delle Ater, con
l'obiettivo di aumentare l'offerta di alloggi in locazione
permanente per i cittadini meno abbienti dando priorità a
interventi di riqualificazione urbana e territoriale.
EDILIZIA CONVENZIONATA. I soggetti attuatori rimangono le Ater e
le imprese di costruzioni e cooperative edilizie a proprietà
individuale che vendono o affittano, anche con diritto di
riscatto, gli alloggi a prezzi calmierati sulla base di
convenzioni siglate con i Comuni. La legge prevede che il
patrimonio delle Ater e dei Comuni in edilizia sovvenzionata non
assegnato possa essere trasformato in convenzionata per dare
risposte alla cosiddetta fascia grigia della popolazione, che ha
un reddito troppo alto per accedere alle case popolari, ma non
sufficiente per sostenere i prezzi del mercato immobiliare
privato.
EDILIZIA AGEVOLATA. I contributi sono previsto per l'acquisto
della prima casa di proprietà che non porta a nuovo consumo di
suolo.
MOROSITÀ INCOLPEVOLE. La legge prevede la possibilità di
anticipare il sostegno prima del provvedimento esecutivo di
sfratto.
SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI. Confermato per il locatari, e anche per
i proprietari, che mettono sul mercato alloggi sfitti.
ALTRE FORME DELL'ABITARE. Rinnovato il sostegno al Social
housing. Per il coabitare sociale e le forme innovative già
previste dalla Lr 1/2016, i privati non rientrano più tra i
beneficiari, ora ristretti agli enti pubblici e del Terzo settore
che assicurano una maggiore continuità nell'utilizzo degli
alloggi in locazione. Previsti comunque progetti di parternariato
pubblico-privato.
GRAVE DISAGIO SOCIALE E ABITATIVO. Introdotto un sostegno
specifico ai Comuni e agli enti del Terzo settore a beneficio dei
nuclei familiari bisognosi di soluzioni temporanee e immediate
sia mediante contributi alle locazioni, sia attraverso
finanziamenti per l'acquisto e il recupero di immobili. I Comuni
possono avvalersi delle Agenzie per l'abitare che favoriscono
l'intermediazione tra domanda e offerta di alloggi.
DONNE VITTIME DI VIOLENZA. Stabilita una percentuale garantita di
alloggi Ater alle donne vittime di violenza di genere, anche in
deroga alle graduatorie. Priorità inoltre agli appartenenti alle
Forze dell'Ordine.
ASCENSORI. Sostegno all'installazione riproposto per immobili
privati con almeno tre livelli fuori terra.
REQUISITI. La legge definisce i requisiti che devono avere sia le
imprese, sia le persone fisiche per accedere alle varie misure.
Tra questi c'è la residenza in regione, eccetto che per i
locatori di alloggi sfitti e per chi ha un contratto di lavoro in
Fvg. Residenza minima di 2 anni per l'edilizia convenzionata e il
sostegno agli affitti; 5 anni, anche non consecutivi negli ultimi
8, per l'edilizia agevolata. I regolamenti di settore definiranno
i valori soglia di Isee. Non può accedere alle misure previste
dalla legge chi è stato condannato per occupazione abusiva di un
immobile.
OBBLIGHI. Mantenimento della destinazione d'uso dell'alloggio;
dimora abituale con residenza anagrafica nell'alloggio stesso,
che non può essere né locato, né venduto. Confermata la
possibilità di trasferire il beneficio agli eredi in caso di
decesso e al coniuge che continua a risiedere nell'alloggio a
seguito di separazione.
5 - fine
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