PROVINCE/9. LA SCHEDA: CON IL DDL 86 TORNANO IN FVG GLI ENTI ELETTIVI
(ACON) Trieste, 1 lug - In Friuli Venezia Giulia ritornano le
Province elettive, soppresse nel 2016. Dopo la modifica dello
Statuto con la legge costituzionale 1/2026, il Consiglio
regionale ha approvato il disegno di legge 86, che ridisegna
l'assetto delle autonomie locali cancellando gli Enti di
decentramento regionale (Edr) e introducendo un sistema di
governo su tre livelli: Comuni, Province e Regione. Queste le
principali novità introdotte dal ddl.
ASSETTO ISTITUZIONALE. La Provincia è l'ente locale che
rappresenta e cura gli interessi di area vasta della propria
comunità e ne promuove lo sviluppo. La norma istituisce quattro
Province: Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, con le stesse
circoscrizioni territoriali del passato e con organi a elezione
diretta. La legge riconosce la vocazione internazionale e
transfrontaliera di questi enti, chiamati anche a promuovere le
pari opportunità (è prevista la designazione delle Consigliere o
dei Consiglieri provinciali di parità) e la tutela delle
minoranze linguistiche (compresa la valorizzazione dei dialetti
veneti).
ORGANI DI GOVERNO. Il governo delle Province è affidato a tre
organi: il Consiglio, la Giunta e il presidente. Quest'ultimo è
eletto direttamente dai cittadini, resta in carica 5 anni con un
limite di due mandati consecutivi. Anche il Consiglio provinciale
ha durata quinquennale e il numero esatto dei consiglieri sarà
stabilito da una successiva legge elettorale regionale. Nella
prima seduta il Consiglio elegge il suo presidente. Sarà lo
statuto di ciascuna Provincia, invece, a definire la composizione
della Giunta (massimo un quinto dei consiglieri). Fino al 31
dicembre 2028, le Giunte saranno ridotte e formate da presidente
e tre assessori. La legge impone una clausola di salvaguardia di
genere: la rappresentanza di entrambi i sessi non può essere
inferiore al 40%.
COMPETENZE. In una prima fase, dal 1 gennaio 2027, le Province
erediteranno il blocco di funzioni, nonché i beni mobili e
immobili, oggi in mano agli Edr: gestione e manutenzione
dell'edilizia scolastica (scuole superiori, esclusi i
conservatori di musica) e della viabilità stradale (con
l'individuazione e il trasferimento delle strade regionali di
interesse provinciale e delle piste ciclabili della rete
sovracomunale). A queste due, si aggiungono le funzioni di
carattere autorizzatorio (raccolta funghi, caccia, manifestazioni
motoristiche e ciclistiche, utilizzo temporaneo del demanio
idrico).
CASA DEI COMUNI. Dal 1 luglio 2027 le Province svolgeranno,
previa intesa con i Comuni, funzioni di committenza ausiliaria a
supporto dei piccoli enti locali con un massimo di 5.000 abitanti
e aderiranno alla rete delle stazioni appaltanti. Dal 1 gennaio
2028 è previsto per l'ente di area vasta anche un ruolo di
assistenza tecnico-amministrativa in materia di servizi
informativi e informatici, espropri e progetti europei. I Comuni
possono avvalersi delle Province anche per il conferimento, in
delegazione amministrativa, della progettazione e dell'esecuzione
di lavori pubblici.
ALTRE FUNZIONI. Successive leggi regionali di settore
disciplineranno il trasferimento graduale alla Province di
ulteriori funzioni di area vasta in materia di infrastrutture,
trasporti, governo del territorio, risorse agroalimentari,
forestali e ittiche, ambiente, demanio idrico e difesa del suolo,
cultura e sport, lingue minoritarie, istruzione, politiche del
lavoro, politiche giovanili, politiche sociali e attività
produttive. Una Cabina di regia coordinerà l'attività di
ricognizione delle funzioni da trasferire e sarà composta dagli
assessori regionali alle Autonomie locali e alle Finanze, dagli
assessori regionali e dai direttori centrali competenti per
materia, dal direttore generale della Regione, dai presidenti di
Provincia e Anci.
CONFERENZE PROVINCIALI. Per assicurare l'efficiente svolgimento
di tutte le funzioni sono istituite le Conferenze provinciali per
l'edilizia scolastica e per l'assistenza tecnico-amministrativa,
di cui fanno parte, oltre ad assessori e dirigenti delle materie
di competenza, anche gli studenti e i sindaci dei Comuni
interessati. Sono previste inoltre delle Conferenze
interprovinciali.
PERSONALE. Dal 1 gennaio 2027 tutto il personale regionale
attualmente in servizio presso gli Edr viene trasferito d'ufficio
alle neonate Province, senza perdere anzianità di servizio e
progressioni, anche in deroga. I dipendenti provinciali godono
dello stesso trattamento giuridico ed economico previsto per il
personale della Regione, all'interno del Comparto unico del
pubblico impiego. Gli incarichi dirigenziali in essere rimangono
validi fino al 30 giugno 2028 per garantire la continuità
amministrativa.
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI. Si applica la disciplina legislativa
del Comparto unico. È previsto un segretario della Provincia con
funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa,
ma la giunta può deliberare anche la nomina di un direttore
generale con compiti di attuazione degli indirizzi e degli
obiettivi stabiliti dagli organi di governo.
FINANZE. La norma istituisce il Fondo unico provinciale volto a
garantire l'autonomia e il funzionamento delle Province, erogato
d'ufficio e senza vincoli di destinazione. Quantificazione,
criteri di riparto e modalità di erogazione saranno definiti da
una successiva legge regionale, tenuto conto delle funzioni
esercitate dall'ente.
FASE DI TRANSIZIONE. Fino al 31 dicembre 2026, i direttori
generali degli Edr in carica guideranno la macchina
amministrativa nella predisposizione di tutti gli atti necessari
alla liquidazione degli enti e alla nascita formale delle
Province. Dal 1 gennaio 2027 e fino all'entrata in carica degli
organi elettivi, l'amministrazione sarà affidata a dei commissari
straordinari nominati dalla Giunta regionale.
DATA DELLE ELEZIONI. Le elezioni per i nuovi organi provinciali
saranno indette dopo il completamento del processo di
costituzione delle Province, ovvero dopo l'adozione di almeno sei
leggi regionali di settore che individuino le funzioni
fondamentali e le funzioni conferibili alle Province, con la
relativa disciplina e le risorse necessarie per l'esercizio di
tali funzioni.
INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI. Nelle more della definizione
delle cifre ufficiali, l'indennità sarà pari a quella del Comune
di maggiore dimensione demografica della Provincia stessa.
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