PROVINCE/9. LA SCHEDA: CON IL DDL 86 TORNANO IN FVG GLI ENTI ELETTIVI


PROVINCE/9. LA SCHEDA: CON IL DDL 86 TORNANO IN FVG GLI ENTI ELETTIVI

01.07.2026
02:15
(ACON) Trieste, 1 lug - In Friuli Venezia Giulia ritornano le Province elettive, soppresse nel 2016. Dopo la modifica dello Statuto con la legge costituzionale 1/2026, il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge 86, che ridisegna l'assetto delle autonomie locali cancellando gli Enti di decentramento regionale (Edr) e introducendo un sistema di governo su tre livelli: Comuni, Province e Regione. Queste le principali novità introdotte dal ddl.

ASSETTO ISTITUZIONALE. La Provincia è l'ente locale che rappresenta e cura gli interessi di area vasta della propria comunità e ne promuove lo sviluppo. La norma istituisce quattro Province: Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, con le stesse circoscrizioni territoriali del passato e con organi a elezione diretta. La legge riconosce la vocazione internazionale e transfrontaliera di questi enti, chiamati anche a promuovere le pari opportunità (è prevista la designazione delle Consigliere o dei Consiglieri provinciali di parità) e la tutela delle minoranze linguistiche (compresa la valorizzazione dei dialetti veneti).

ORGANI DI GOVERNO. Il governo delle Province è affidato a tre organi: il Consiglio, la Giunta e il presidente. Quest'ultimo è eletto direttamente dai cittadini, resta in carica 5 anni con un limite di due mandati consecutivi. Anche il Consiglio provinciale ha durata quinquennale e il numero esatto dei consiglieri sarà stabilito da una successiva legge elettorale regionale. Nella prima seduta il Consiglio elegge il suo presidente. Sarà lo statuto di ciascuna Provincia, invece, a definire la composizione della Giunta (massimo un quinto dei consiglieri). Fino al 31 dicembre 2028, le Giunte saranno ridotte e formate da presidente e tre assessori. La legge impone una clausola di salvaguardia di genere: la rappresentanza di entrambi i sessi non può essere inferiore al 40%.

COMPETENZE. In una prima fase, dal 1 gennaio 2027, le Province erediteranno il blocco di funzioni, nonché i beni mobili e immobili, oggi in mano agli Edr: gestione e manutenzione dell'edilizia scolastica (scuole superiori, esclusi i conservatori di musica) e della viabilità stradale (con l'individuazione e il trasferimento delle strade regionali di interesse provinciale e delle piste ciclabili della rete sovracomunale). A queste due, si aggiungono le funzioni di carattere autorizzatorio (raccolta funghi, caccia, manifestazioni motoristiche e ciclistiche, utilizzo temporaneo del demanio idrico).

CASA DEI COMUNI. Dal 1 luglio 2027 le Province svolgeranno, previa intesa con i Comuni, funzioni di committenza ausiliaria a supporto dei piccoli enti locali con un massimo di 5.000 abitanti e aderiranno alla rete delle stazioni appaltanti. Dal 1 gennaio 2028 è previsto per l'ente di area vasta anche un ruolo di assistenza tecnico-amministrativa in materia di servizi informativi e informatici, espropri e progetti europei. I Comuni possono avvalersi delle Province anche per il conferimento, in delegazione amministrativa, della progettazione e dell'esecuzione di lavori pubblici.

ALTRE FUNZIONI. Successive leggi regionali di settore disciplineranno il trasferimento graduale alla Province di ulteriori funzioni di area vasta in materia di infrastrutture, trasporti, governo del territorio, risorse agroalimentari, forestali e ittiche, ambiente, demanio idrico e difesa del suolo, cultura e sport, lingue minoritarie, istruzione, politiche del lavoro, politiche giovanili, politiche sociali e attività produttive. Una Cabina di regia coordinerà l'attività di ricognizione delle funzioni da trasferire e sarà composta dagli assessori regionali alle Autonomie locali e alle Finanze, dagli assessori regionali e dai direttori centrali competenti per materia, dal direttore generale della Regione, dai presidenti di Provincia e Anci.

CONFERENZE PROVINCIALI. Per assicurare l'efficiente svolgimento di tutte le funzioni sono istituite le Conferenze provinciali per l'edilizia scolastica e per l'assistenza tecnico-amministrativa, di cui fanno parte, oltre ad assessori e dirigenti delle materie di competenza, anche gli studenti e i sindaci dei Comuni interessati. Sono previste inoltre delle Conferenze interprovinciali.

PERSONALE. Dal 1 gennaio 2027 tutto il personale regionale attualmente in servizio presso gli Edr viene trasferito d'ufficio alle neonate Province, senza perdere anzianità di servizio e progressioni, anche in deroga. I dipendenti provinciali godono dello stesso trattamento giuridico ed economico previsto per il personale della Regione, all'interno del Comparto unico del pubblico impiego. Gli incarichi dirigenziali in essere rimangono validi fino al 30 giugno 2028 per garantire la continuità amministrativa.

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI. Si applica la disciplina legislativa del Comparto unico. È previsto un segretario della Provincia con funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa, ma la giunta può deliberare anche la nomina di un direttore generale con compiti di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo.

FINANZE. La norma istituisce il Fondo unico provinciale volto a garantire l'autonomia e il funzionamento delle Province, erogato d'ufficio e senza vincoli di destinazione. Quantificazione, criteri di riparto e modalità di erogazione saranno definiti da una successiva legge regionale, tenuto conto delle funzioni esercitate dall'ente. FASE DI TRANSIZIONE. Fino al 31 dicembre 2026, i direttori generali degli Edr in carica guideranno la macchina amministrativa nella predisposizione di tutti gli atti necessari alla liquidazione degli enti e alla nascita formale delle Province. Dal 1 gennaio 2027 e fino all'entrata in carica degli organi elettivi, l'amministrazione sarà affidata a dei commissari straordinari nominati dalla Giunta regionale.

DATA DELLE ELEZIONI. Le elezioni per i nuovi organi provinciali saranno indette dopo il completamento del processo di costituzione delle Province, ovvero dopo l'adozione di almeno sei leggi regionali di settore che individuino le funzioni fondamentali e le funzioni conferibili alle Province, con la relativa disciplina e le risorse necessarie per l'esercizio di tali funzioni.

INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI. Nelle more della definizione delle cifre ufficiali, l'indennità sarà pari a quella del Comune di maggiore dimensione demografica della Provincia stessa.

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  • Il Consiglio regionale del Fvg durante la discussione del ddl 86
    Il Consiglio regionale del Fvg durante la discussione del ddl 86
  • L'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, e il presidente del Cr Fvg, Mauro Bordin
    L'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, e il presidente del Cr Fvg, Mauro Bordin
  • I consiglieri regionali in Aula
    I consiglieri regionali in Aula
  • L'Aula chiude i lavori
    L'Aula chiude i lavori
  • Il gruppo Lega con l'assessore Roberti dopo l'approvazione del ddl Province
    Il gruppo Lega con l'assessore Roberti dopo l'approvazione del ddl Province