Presentazione della banca dati "Iter delle leggi"

La Bancadati ha per oggetto i progetti di legge regionale e i progetti di legge nazionali di iniziativa del Consiglio regionale presentati a partire dalla VIII legislatura (iniziata il 13 luglio 1998) ed è organizzata per schede riassuntive dei singoli procedimenti. Ciascuna scheda contiene i dati relativi ai vari passaggi ed eventi procedurali ed alcuni collegamenti ipertestuali ai testi disponibili (progetti di legge, relazioni e testi approvati dalla commissione, testi approvati dall'aula, atti di rinvio ecc.). Per facilitare la lettura e comprensione delle schede, conviene conoscere alcuni concetti fondamentali relativi al procedimento legislativo regionale, quale disciplinato dalle norme dello Statuto di autonomia e del regolamento interno, avvertendo che la legge costituzionale 3/2001, di modifica del titolo V della parte II della Costituzione, entrata in vigore l'8 novembre 2001, ha introdotto rilevanti modifiche a tale disciplina, eliminando la fase del controllo governativo e quindi sopprimendo il potere del Governo di rinviare a nuovo esame la legge approvata dal Consiglio. Le leggi approvate dopo l'8 novembre 2001 non sono quindi più trasmesse al Commissario del Governo ai fini del controllo, ma sono inviate al Presidente della Regione, ai fini della loro promulgazione e pubblicazione. Come ulteriore avvertenza si segnala che dal 1 gennaio 2006 hanno assunto efficacia le disposizioni contenute nel nuovo regolamento interno del Consiglio regionale, approvato dall’Aula consiliare il 6 ottobre 2005, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio regionale del 25 ottobre 2007.

Numerazione

Ciascuna scheda fa riferimento ad un progetto di legge ed è contrassegnata da un numero progressivo per legislatura, secondo l'ordine cronologico di presentazione. I progetti di legge nazionali (che il Consiglio può presentare al Parlamento in base agli art. 26 e 63 dello Statuto speciale) hanno una numerazione distinta dai progetti di legge regionali. Accanto a questa, che è l'ipotesi normale, vi sono delle schede che fanno riferimento invece a disposizioni stralciate nel corso dell'esame di un progetto di legge (cd. stralcio): tali stralci possono essere deliberati dal Consiglio (e fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento consiliare, anche dalle Commissioni) ovvero disposti, in talune ipotesi previste dal regolamento stesso, dal Presidente del Consiglio. La numerazione degli stralci è costituita da due numeri: il primo è dato dal numero del progetto di legge da cui deriva lo stralcio, il secondo è un numero progressivo che identifica gli stralci derivanti dallo stesso progetto. Un’ulteriori ipotesi, oramai superata, riguardava le disposizioni di leggi finanziarie o di bilancio rinviate dal Governo autorizzando la promulgazione della parte non rinviata (cd. rinvio limitato, che dava luogo ad nuovo iter legislativo). Tale ipotesi poteva verificarsi fino all'8 novembre 2001, data di entrata in vigore della legge costituzionale 3/2001, che ha abolito il potere del Governo di rinviare le leggi regionali.

Contenuti della scheda

Ogni scheda inizia con alcuni dati generali (la legislatura, il numero, il tipo di atto, il titolo, la materia, lo stato dell'iter) ai quali segue l'indicazione dell'evento che ha dato inizio all'iter, che può essere la presentazione di un progetto di legge, la deliberazione di uno stralcio o un "rinvio limitato" del Governo (v. sopra) Seguono i vari passaggi procedurali e collegamenti ipertestuali ai testi disponibili, secondo l'ordine cronologico, raggruppati nelle varie fasi procedurali compiute fino al momento dell'aggiornamento della banca dati. Le fasi, successive all'iniziativa, in cui si articola il procedimento legislativo regionale sono: ·per gli iter conclusi prima dell'8 novembre 2001: l'assegnazione alla Commissione competente per materia eventualmente con il parere di altre Commissioni, l'esame nelle Commissioni, l'eventuale riesame a seguito del rinvio in Commissione deciso dall'Assemblea, l'esame in Aula, il controllo del Governo, l'eventuale riesame della legge in caso di rinvio del Governo, l'eventuale giudizio di costituzionalità in caso di ricorso del Governo alla Corte costituzionale, la promulgazione e la pubblicazione della legge. Per gli iter conclusi dopo l'8 novembre 2001 le fasi del controllo del Governo, e l'eventuale riesame della legge in caso di rinvio del Governo sono omesse, mentre la fase del giudizio di costituzionalità segue quella della promulgazione e pubblicazione.

Il procedimento legislativo regionale

Il progetto di legge è un atto di iniziativa legislativa che si compone di una relazione accompagnatoria, uno o più articoli ed eventuali allegati e che rende possibile l'avvio di un procedimento legislativo: tale iniziativa spetta, ai sensi dello Statuto di autonomia, alla Giunta, a ciascun Consigliere regionale e agli elettori, in numero non inferiore a 15.000. Nella prassi i progetti della Giunta sono chiamati "disegni di legge": in particolare solo la Giunta può presentate i disegni di legge di approvazione del bilancio e del conto consuntivo. Gli altri progetti sono invece chiamati "proposte di legge". Lo stralcio è la deliberazione adottata dalla Commissione o dall'Aula (dal 1 gennaio 2006 però solo l'Aula può deliberare lo stralcio) con cui si decide di esaminare separatamente talune disposizioni aventi autonoma valenza normativa, contenute nel progetto di legge o in emendamenti aggiuntivi; esso comporta la ripresa dall'inizio dell'iter: infatti, se lo stralcio è deliberato dall'Aula, le relative disposizioni tornano alla Commissione competente per materia per l'esame e, se l'iter si concluderà positivamente, esse diverranno una legge autonoma. Vi sono casi, peraltro non frequenti, in cui le disposizioni sono stralciate da un altro stralcio (si parla in tal caso di "substralcio"). In base al nuovo regolamento consiliare, lo stralcio può essere disposto anche dal Presidente del Consiglio, in presenza di disposizioni, contenute nel progetto di legge, soggette al procedimento aggravato di cui all’art. 12 dello statuto, oppure estranee al contenuto proprio delle leggi finanziarie e strumentali alla manovra di bilancio (vedi infra). Il rinvio "limitato" (per gli iter conclusi prima dell'8 novembre 2001) derivava da una prassi in base alla quale il Governo, nel rinviare parzialmente una legge finanziaria o di bilancio, per non bloccare l'intera legge, con la conseguente paralisi della macchina regionale, ne autorizzava la promulgazione e pubblicazione, limitatamente alla parte non oggetto di rilievi, mentre la parte rimanente doveva tornare all'esame del Consiglio riprendendo l'iter dall'inizio, come se fosse un nuovo progetto di legge. Poiché in caso di stralcio e di rinvio limitato, il procedimento legislativo, pur essendo sempre riferibile formalmente all'atto di iniziativa legislativa originaria, ripercorre da capo i vari passaggi procedurali, si è ritenuto opportuno rappresentarlo in schede separate, contrassegnate dal numero del progetto di legge originario seguito da un trattino e da un numero arabo, per gli stralci, da un ulteriore numero arabo separato da un punto per i substralci, o da un numero romano, per i rinvii limitati. Il Presidente del Consiglio appena ricevuto il progetto di legge provvede alla sua assegnazione alla Commissione permanente competente per materia; se il progetto interessa più materie, lo assegna a più Commissioni (questa ipotesi non è più ammessa dal nuovo regolamento e quindi dai progetti assegnati dopo l'1 gennaio 2006) che dovranno riunirsi congiuntamente, ma se una delle materie è prevalente, lo assegna solo alla Commissione competente su tale materia, mentre le altre dovranno limitarsi a fornire il loro parere alla Commissione predetta. In base al nuovo regolamento, le proposte di legge che interessano le autonomie locali, all’atto dell’assegnazione sono trasmesse al Consiglio delle autonomie locali per l’espressione del parere. La Commissioneesamina quindi il progetto e gli eventuali emendamenti, che possono essere presentati dai Consiglieri (anche se non fanno parte della Commissione) e dalla Giunta. La Commissione, quando ha all'esame più progetti aventi identico oggetto, procede all'esame abbinato dei progetti per i quali i proponenti non manifestino parere contrario all'abbinamento. Essa può procedere in due modi: o elaborare un testo unificato (che costituisce la sintesi dei vari progetti) ovvero scegliere uno dei progetti come testo base. Nel primo caso i successivi passaggi procedurali vengono evidenziati in ciascuna scheda dei progetti abbinati, nel secondo caso invece le schede dei progetti abbinati diversi dal testo base rimandano alla scheda di quest'ultimo che contiene i successivi passaggi (e lo stato iter riporta la formula: “progetto assorbito in testo di analogo oggetto”). La Commissioneinfine licenzia il testo, eventualmente modificato rispetto a quello del progetto di legge o del testo base (in tali casi il testo viene riprodotto su due colonne, evidenziando sulla colonna di destra le parti modificate) e nomina uno o più relatori, che dovranno redigere una relazione accompagnatoria che illustra le finalità ed i contenuti del progetto. Se tuttavia la Commissione approva all'unanimità e senza modifiche il progetto esaminato può trasmetterlo all'Aula senza questa relazione. Se il provvedimento non è stato approvato all'unanimità, possono essere presentate una o più relazioni di minoranza da parte dei consiglieri dissenzienti (che devono preannunciare questo intendimento già in Commissione). Con il nuovo regolamento, le relazioni di minoranza possono essere corredate da un testo alternativo del progetto di legge, i cui articoli devono corrispondere a quelli del testo proposto dalla maggioranza della Commissione. Se la Commissione non conclude l'esame del progetto entro 90 giorni dall'assegnazione, il proponente può chiedere l'iscrizione dello stesso all'ordine del giorno del Consiglio, "saltando" così l'esame in Commissione (questa è una possibilità prevista dal regolamento interno): tali casi sono segnalati con una apposita nota in calce alla scheda, che ovviamente non contiene i dati ed i testi relativi a questa fase (salvo che il Consiglio a sua volta non rinvii il provvedimento in Commissione). Il Presidente, ricevuti gli atti da parte della Commissione, mette all'ordine del giorno del Consiglio il provvedimento, ma non prima che la Conferenza dei Capigruppo lo abbia inserito nella programmazione dei lavori d'Aula (attraverso gli strumenti del programma e del calendario che stabiliscono quali argomenti andranno esaminati nei periodi di tempo considerati). Una volta all'ordine del giorno, il Consiglio esamina il progetto (anche se con la maggioranza dei due terzi dei votanti, il Consiglio può discutere provvedimenti non iscritti). Il Consiglio, se ritiene opportuno un approfondimento, può deliberare il rinvio in commissione; può anche decidere di non discuterlo, o di interrompere la discussione, approvando una "pregiudiziale", o ancora può rinviare la discussione approvando una "sospensiva". Di norma tuttavia, il Consiglio procede nella discussione, prima quella generale e poi quella sui singoli articoli e sui relativi emendamenti. La discussione di ciascun articolo si conclude con la sua votazione. Finiti gli articoli si procede alla votazione finale della legge nel suo complesso. Promulgazione e adempimenti successivi alla votazione in Aula Se la legge è approvata dal Consiglio, essa viene comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione ai fini della promulgazione e pubblicazione sul BUR.

Entrata in vigore

A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 3/2001, la legge regionale ora conclude necessariamente il suo iter, dopo la approvazione del Consiglio, con la promulgazione e pubblicazione sul BUR e l'entrata in vigore, che avviene il 15° giorno successivo alla pubblicazione, se non è diversamente stabilito dalla legge stessa. Il Governo può solo, quando ritenga che la legge regionale promulgata e pubblicata ecceda la competenza della Regione, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge medesima.

Progetti di legge di natura contabile e finanziaria

Per i provvedimenti contabili (disegni di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento del bilancio, di approvazione del rendiconto e il disegno di legge strumentale alla manovra di bilancio, che a partire dal 2008 accompagna il ddl finanziaria e di bilancio) l'iter legislativo presenta alcune peculiarità, che derivano dalla legge regionale di contabilità (legge regionale 21/2007) e dalle conseguenti norme del regolamento interno, pur seguendo la medesima numerazione dei progetti ordinari. Tali disegni di legge sono di iniziativa esclusiva della Giunta e sono sempre assegnati per l'esame generale alla I Commissione integrata con i Presidenti delle altre Commissioni (cd. I Commissione integrata) e per l'esame preventivo delle parti di competenza alle altre Commissioni (dette Commissioni "di merito"). L'esame dei ddl finanziaria, strumentale alla manovra di bilancio, di approvazione del bilancio ha luogo in un'apposita sessione annuale, che si tiene nel mese di dicembre, riservata a tali provvedimenti (cd. Sessione di bilancio). A partire dal 2008 l’esame del ddl di approvazione del rendiconto, deve avvenire in una sessione diversa da quella del bilancio. Nella sessione di bilancio la I Commissioneintegrata esamina congiuntamente i tre provvedimenti e deve riferire all'Aula, con un'unica relazione entro termini perentori (trascorsi i quali la discussione in Aula si svolge sul testo presentato dalla Giunta). Se la Commissione ha proposto modifiche ai ddl finanziaria e strumentale, presenta al Consiglio (a fronte di quello della Giunta) il proprio testo, sul quale si svolgerà la discussione in Aula. Il Consiglio a sua volta può introdurvi ulteriori modifiche. Le tabelle annesse al ddl di approvazione di bilancio, invece, non vengono rielaborate durante l'iter consiliare, ma vengono adeguate, in collaborazione con i competenti uffici della Giunta regionale, agli emendamenti approvati dalla Commissione e dall'Aula alla legge finanziaria: ciò in quanto la legge di bilancio costituisce la mera trasposizione contabile della legislazione vigente e della legge finanziaria appena approvata.

Progetti di legge nelle materie di cui all’art. 12 dello Statuto (cd. Leggi statutarie)

Un altro tipo di progetti di legge che presentano un iter legislativo peculiare sono i progetti di legge riguardanti le materie di cui all’art. 12 dello Statuto (forma di governo della Regione, sistema elettorale, referendum): in base allo Statuto tali progetti devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, non possono essere promulgati prima che siano definito l’eventuale giudizio di costituzionalità che il Governo nazionale può promuovere entro 30 giorni dalla pubblicazione ovvero non si sia svolto con esito favorevole un referendum sulla legge approvata dal Consiglio, che può essere promosso da un certo numero di consiglieri o una frazione del corpo elettorale. Tali progetti di legge, in base al nuovo regolamento consiliare, devono recare nel titolo la menzione dell’art. 12 dello Statuto, pur seguendo la medesima numerazione dei progetti ordinari.

Progetti di legge nazionale

L'iter di tali progetti coincide con quello dei progetti di legge regionale, con la sola differenza che dopo l'approvazione da parte del Consiglio, il testo, anziché essere trasmesso al Presidente della Regione per la promulgazione viene presentato alle Camere per il successivo esame parlamentare: il testo del progetto di legge nazionale è corredato di una relazione accompagnatoria e di una relazione tecnico- finanziaria, secondo le vigenti norme statali. Un ipotesi particolare è data dai progetti di legge di modifica dello Statuto speciale, i quali a differenza dei progetti di legge ordinaria sono trasmessi direttamente alle Camere dal Presidente del Consiglio regionale e non per il tramite del Governo nazionale.