CR: nuovo Statuto, relazione Molinaro (6)
(ACON) Trieste, 24 gen - RC - Il clima, in Consiglio regionale,
è di inutilità del lavoro del Consiglio stesso - così Roberto
Molinaro (UDC), ultimo relatore di minoranza. Lo spirito e le
aspettative sono completamente diverse da quel 6 maggio 2004
quando si insediò la Convenzione. Nelle regole, e lo Statuto è la
regola suprema, non si può prima ricercare un'intesa tra pochi,
suggellarla con una firma lunga e poi recitare il "non possumus".
Come UDC - ha reso noto - abbiamo deciso di subordinare il nostro
voto finale ai contenuti e non agli schieramenti di appartenenza;
ecco perché l'intesa deve essere ancora cercata.
Gli 82 articoli del testo potrebbero essere accorpati eliminando
molte proposizioni di dettaglio che sono solo una rigidità
inutile e che meglio potrebbero trovare collocazione nelle leggi
di rango inferiore; l'enunciazione di alcuni principi
costituzionali è fuorviante visto che la Costituzione comunque
rimane in vigore.
Nel progetto di Statuto in esame, i miglioramenti di forma
potrebbero essere numerosi, il mandato assegnato alla legge
statutaria, in particolare, deve essere riconsiderato per due
motivi: il "sistema" Friuli Venezia Giulia prevede che la legge
statutaria determini la "disciplina di forme particolari di
autonomia e coordinamento per gli enti locali territoriali" senza
alcuna connessione temporale con i principi per l'ordinamento
delle Autonomie locali; nel Titolo V si afferma che la "legge
regionale statutaria determina la forma di governo e i rapporti
fra gli organi della Regione", ma se si vuole davvero operare un
riequilibrio tra la funzione legislativa (Consiglio regionale) e
quella attuativa e di governo (presidente della Regione e
Giunta), è necessaria una previsione innovativa di rango
costituzionale che possa poi essere completata dalla legge
statutaria, diversamente saremo di fronte l'invalicabile
principio del "simul stabunt, simul cadunt".
Per Molinaro è poi opportuno che vi sia un preambolo con la
funzione di introduzione all'intero Statuto, favorendo la
comprensione unitaria delle proposizioni che questo contiene; una
migliore e autonoma formulazione deve essere trovata per i
corregionali all'estero (art. 5), che nulla centrano con la
questione linguistica, e per la definizione della sussidiarietà
sociale (art. 8) che è altro rispetto ai diritti individuali e
sociali; va riconsiderata la questione delle lingue regionali
minoritarie (art. 5) perché non in linea con la legislazione
nazionale; più articolato deve essere il riconoscimento per le
autonomie funzionali (art. 11), con un espresso richiamo al ruolo
delle Università .
Necessaria è poi un'espressa deroga ai principi costituzionali
per rafforzare l'autonomia di Comuni e Province, ma deve essere
prioritariamente definita la natura delle funzioni degli Enti
stessi (art. 19); vanno affidate più garanzie alle autonomie
locali e al loro sistema di finanziamento; bisogna dare coerenza
rispetto al riconoscimento dei corregionali all'estero "quale
componente fondamentale della comunità regionale" prevedendo
l'impegno a favorire la loro partecipazione al voto per
l'elezione del Consiglio regionale, anche perché è già stata
sancita anche la loro partecipazione al voto per il Parlamento
nazionale; c'è l'esigenza di un riequilibrio tra Consiglio
regionale, presidente della Regione e Giunta regionale; il
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, che
opportunamente si prevede di istituire (art. 67), deve essere
espressione dell'intero sistema economico-sociale e quindi anche
delle formazioni sociali e del volontariato.
(segue)