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CR: nuovo Statuto, relazione Molinaro (6)

24.01.2005
13:06
(ACON) Trieste, 24 gen - RC - Il clima, in Consiglio regionale, è di inutilità del lavoro del Consiglio stesso - così Roberto Molinaro (UDC), ultimo relatore di minoranza. Lo spirito e le aspettative sono completamente diverse da quel 6 maggio 2004 quando si insediò la Convenzione. Nelle regole, e lo Statuto è la regola suprema, non si può prima ricercare un'intesa tra pochi, suggellarla con una firma lunga e poi recitare il "non possumus". Come UDC - ha reso noto - abbiamo deciso di subordinare il nostro voto finale ai contenuti e non agli schieramenti di appartenenza; ecco perché l'intesa deve essere ancora cercata.

Gli 82 articoli del testo potrebbero essere accorpati eliminando molte proposizioni di dettaglio che sono solo una rigidità inutile e che meglio potrebbero trovare collocazione nelle leggi di rango inferiore; l'enunciazione di alcuni principi costituzionali è fuorviante visto che la Costituzione comunque rimane in vigore.

Nel progetto di Statuto in esame, i miglioramenti di forma potrebbero essere numerosi, il mandato assegnato alla legge statutaria, in particolare, deve essere riconsiderato per due motivi: il "sistema" Friuli Venezia Giulia prevede che la legge statutaria determini la "disciplina di forme particolari di autonomia e coordinamento per gli enti locali territoriali" senza alcuna connessione temporale con i principi per l'ordinamento delle Autonomie locali; nel Titolo V si afferma che la "legge regionale statutaria determina la forma di governo e i rapporti fra gli organi della Regione", ma se si vuole davvero operare un riequilibrio tra la funzione legislativa (Consiglio regionale) e quella attuativa e di governo (presidente della Regione e Giunta), è necessaria una previsione innovativa di rango costituzionale che possa poi essere completata dalla legge statutaria, diversamente saremo di fronte l'invalicabile principio del "simul stabunt, simul cadunt".

Per Molinaro è poi opportuno che vi sia un preambolo con la funzione di introduzione all'intero Statuto, favorendo la comprensione unitaria delle proposizioni che questo contiene; una migliore e autonoma formulazione deve essere trovata per i corregionali all'estero (art. 5), che nulla centrano con la questione linguistica, e per la definizione della sussidiarietà sociale (art. 8) che è altro rispetto ai diritti individuali e sociali; va riconsiderata la questione delle lingue regionali minoritarie (art. 5) perché non in linea con la legislazione nazionale; più articolato deve essere il riconoscimento per le autonomie funzionali (art. 11), con un espresso richiamo al ruolo delle Università .

Necessaria è poi un'espressa deroga ai principi costituzionali per rafforzare l'autonomia di Comuni e Province, ma deve essere prioritariamente definita la natura delle funzioni degli Enti stessi (art. 19); vanno affidate più garanzie alle autonomie locali e al loro sistema di finanziamento; bisogna dare coerenza rispetto al riconoscimento dei corregionali all'estero "quale componente fondamentale della comunità regionale" prevedendo l'impegno a favorire la loro partecipazione al voto per l'elezione del Consiglio regionale, anche perché è già stata sancita anche la loro partecipazione al voto per il Parlamento nazionale; c'è l'esigenza di un riequilibrio tra Consiglio regionale, presidente della Regione e Giunta regionale; il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, che opportunamente si prevede di istituire (art. 67), deve essere espressione dell'intero sistema economico-sociale e quindi anche delle formazioni sociali e del volontariato.

(segue)