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CR: approvata legge finanza locale (6)

24.03.2005
19:32
(ACON) Trieste, 24 mar - RC - Il Consiglio regionale ha approvato la legge sulla finanza locale e la proroga dei termini in materia di strutture ricettive turistiche e di condono edilizio con i voti a favore di Intesa democratica, ad esclusione del PRC che si è astenuto, e la contrarietà della Casa delle LIbertà a cui si sono aggiunti Paolo Panontin e Maurizio Salvador del Gruppo misto.

Presentato dalla Giunta con un solo articolo con 4 commi, il testo esce dall'Aula modificato in modo sostanziale e raddoppiato.

I 9 commi dell'articolo 1 ridefiniscono alcuni aspetti del contenimento della spesa degli Enti locali a seguito delle disposizioni fissate dal primo articolo della legge finanziaria statale per l'anno 2005.

Dopo l'enunciazione di un principio generale al comma 1, al comma 2 si legge che le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e i loro consorzi e associazioni, per il 2005, 2006 e 2007 non possono effettuare spese di ammontare superiore a quelle sostenute nel triennio 2002-2004 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. Il superamento del limite di spesa deve essere adeguatamente motivato con la necessità di assicurare i servizi dell'Ente e migliorare la qualità delle emissioni in atmosfera.

La spesa annua delle Province, dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e delle Comunità montane, per incarichi di studio o consulenze, affidati a soggetti estranei all'amministrazione, per gli anni 2005, 2006 e 2007, non può essere superiore alla spesa media sostenuta nel triennio precedente; se si supera tali limiti, gli atti devono essere trasmessi alla Corte dei Conti; queste disposizioni non sono applicate per gli incarichi relativi a lavori pubblici e per quelli che non comportino spese.

Il comma 4 prevede che agli Enti locali della Regione non si applichino le disposizioni dei commi 43, 44, 45 e 66 dell'articolo 1 della Finanziaria statale 2005. Questi dispongono: - che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal DPR 380/2001 possono essere destinati a finanziarie spese correnti solo entro il limite del 75% nel 2005 e del 50% nel 2006; - una notevole riduzione del limite all'accensione di nuovi mutui e l'obbligo di ridurre il livello di indebitamento per gli enti che superano tale vincolo; - che il plusvalore realizzato dall'alienazione di beni patrimoniali, inclusi gli immobili, possa essere utilizzato per il rimborso della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

Il comma 4 bis, introdotto con un emendamento a firma Follegot (LN) e Tonutti (Margh), prevede che le Province, i Comuni e le loro Unioni, le Comunità montane, possono utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi gli immobili, per l'estinzione anticipata dei mutui di ammortamento.

I commi 5 e 6 riguardano la legge regionale 18/2003 quanto alle disposizioni inerenti le case e gli appartamenti per vacanze e portano il termine della loro classificazione dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2005.

I due commi seguenti modificano la legge regionale 26/2004 quanto alla sanatoria degli abusi edilizi, anche qui ampliando i termini della consegna della documentazione tecnica dal 31 marzo 2005 al 31 ottobre 2005.

L'articolo 2 stabilisce che la presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

I lavori sono così terminati

(fine)