CR: approvata legge finanza locale (6)
(ACON) Trieste, 24 mar - RC - Il Consiglio regionale ha
approvato la legge sulla finanza locale e la proroga dei termini
in materia di strutture ricettive turistiche e di condono
edilizio con i voti a favore di Intesa democratica, ad esclusione
del PRC che si è astenuto, e la contrarietà della Casa delle
LIbertà a cui si sono aggiunti Paolo Panontin e Maurizio Salvador
del Gruppo misto.
Presentato dalla Giunta con un solo articolo con 4 commi, il
testo esce dall'Aula modificato in modo sostanziale e
raddoppiato.
I 9 commi dell'articolo 1 ridefiniscono alcuni aspetti del
contenimento della spesa degli Enti locali a seguito delle
disposizioni fissate dal primo articolo della legge finanziaria
statale per l'anno 2005.
Dopo l'enunciazione di un principio generale al comma 1, al comma
2 si legge che le Province, i Comuni, le Comunità montane, le
Unioni di Comuni e i loro consorzi e associazioni, per il 2005,
2006 e 2007 non possono effettuare spese di ammontare superiore a
quelle sostenute nel triennio 2002-2004 per l'acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. Il
superamento del limite di spesa deve essere adeguatamente
motivato con la necessità di assicurare i servizi dell'Ente e
migliorare la qualità delle emissioni in atmosfera.
La spesa annua delle Province, dei Comuni con popolazione
superiore a 3.000 abitanti e delle Comunità montane, per
incarichi di studio o consulenze, affidati a soggetti estranei
all'amministrazione, per gli anni 2005, 2006 e 2007, non può
essere superiore alla spesa media sostenuta nel triennio
precedente; se si supera tali limiti, gli atti devono essere
trasmessi alla Corte dei Conti; queste disposizioni non sono
applicate per gli incarichi relativi a lavori pubblici e per
quelli che non comportino spese.
Il comma 4 prevede che agli Enti locali della Regione non si
applichino le disposizioni dei commi 43, 44, 45 e 66
dell'articolo 1 della Finanziaria statale 2005. Questi
dispongono:
- che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni
previste dal DPR 380/2001 possono essere destinati a finanziarie
spese correnti solo entro il limite del 75% nel 2005 e del 50%
nel 2006;
- una notevole riduzione del limite all'accensione di nuovi
mutui e l'obbligo di ridurre il livello di indebitamento per gli
enti che superano tale vincolo;
- che il plusvalore realizzato dall'alienazione di beni
patrimoniali, inclusi gli immobili, possa essere utilizzato per
il rimborso della quota capitale delle rate di ammortamento dei
mutui.
Il comma 4 bis, introdotto con un emendamento a firma Follegot
(LN) e Tonutti (Margh), prevede che le Province, i Comuni e le
loro Unioni, le Comunità montane, possono utilizzare le entrate
derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni
patrimoniali, inclusi gli immobili, per l'estinzione anticipata
dei mutui di ammortamento.
I commi 5 e 6 riguardano la legge regionale 18/2003 quanto alle
disposizioni inerenti le case e gli appartamenti per vacanze e
portano il termine della loro classificazione dal 31 dicembre
2004 al 31 dicembre 2005.
I due commi seguenti modificano la legge regionale 26/2004 quanto
alla sanatoria degli abusi edilizi, anche qui ampliando i termini
della consegna della documentazione tecnica dal 31 marzo 2005 al
31 ottobre 2005.
L'articolo 2 stabilisce che la presente legge entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione (BUR).
I lavori sono così terminati
(fine)