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CR: nuovo regolamento interno, Canciani (2)

03.10.2005
13:13
(ACON) Trieste, 03 ott - RC - La proposta di revisione del regolamento interno del Consiglio regionale costituisce un testo (176 articoli suddivisi in 7 Titoli) destinato a sostituire integralmente il vecchio, approvato nel lontano 31 luglio 1964 e più volte rimaneggiato in passato.

Ad affermarlo, Igor Canciani (PRC), relatore di maggioranza per l'Aula con Antonio Pedicini (FI) nella presentazione del nuovo regolamento interno dell'Assemblea legislativa come proposto dalla specifica Giunta di cui fanno parte.

Canciani ha quindi ripercorso l'iter del documento, dalle linee guida uscite dal tavolo politico formato dai capigruppo e dall'Ufficio di Presidenza, nel settembre 2003, sino alla bozza di luglio 2005 sottoscritta da quasi tutti i componenti della Giunta per il regolamento, poi licenziata con talune modifiche dalla Giunta il 13 settembre scorso ottenendo il voto favorevole di tutti con la sola astensione di Alessandra Battellino (IPR-MRE).

Le esigenze di revisione - ha proseguito - sono molteplici: adeguare il regolamento alle riforme costituzionali e statutarie del 2001, riconoscere un particolare statuto e garanzie ai gruppi di minoranza, promuovere la formazione di coalizioni di gruppi consiliari, introdurre alcune disposizioni ispirate al principio della parità di genere nell'accesso alle cariche interne, potenziare gli strumenti di indirizzo, controllo e informazione del Consiglio regionale assieme alla funzionalità stessa dell'Assemblea e dei vari organi consiliari.

Così nei contenuti:

Il Titolo I (Disposizioni preliminari) riguarda gli adempimenti statutari cui è chiamato il Consiglio al momento del suo insediamento (giuramento dei Consiglieri, Presidenza provvisoria e costituzione dell'Ufficio di Presidenza): le innovazioni riguardano le garanzie di rappresentanza dei gruppi di minoranza, essendo prescritto che uno dei due vicepresidenti e metà dei segretari devono essere eletti tra i consiglieri di minoranza, anche in caso di elezioni suppletive. Inoltre, si stabilisce un criterio di preferenza per il genere meno rappresentato, in caso di parità fra due o più candidati.

Il Titolo II (Organi del Consiglio) raggruppa tutte le disposizioni concernenti la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi consiliari. Significative sono le innovazione per i Gruppi: abbreviati da 10 a 7 giorni i termini per formulare la dichiarazione di appartenenza da parte dei consiglieri neoeletti; l'eterogeneità politica di un gruppo assumerà rilievo regolamentare solo nel caso del gruppo Misto, i cui componenti potranno dichiarare la loro appartenenza alla rispettiva forza politica ai fini della titolarità di seggi nelle Commissioni permanenti e nel Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione; si riconosce ai consiglieri che appartengano a forze politiche presenti in Parlamento il diritto di costituire gruppi di due unità; le coalizioni di gruppi consiliari avranno funzioni di coordinamento dell'attività dei gruppi aderenti.

Novità sostanziali anche per le Commissioni permanenti quanto a numero e competenze: é istituita una VI Commissione permanente che acquisisce la parte delle competenze della III attinenti al welfare; la III, a sua volta, acquisisce dalla II le competenze riguardanti lavoro e ricerca per la loro connessione con istruzione e formazione professionale, già di sua appartenenza.

Altre innovazioni di rilievo riguardano: la garanzia della riserva ai gruppi di minoranza di uno dei due vicepresidenti; l'estensione dell'obbligo di riservare un quarto del tempo agli argomenti indicati dai gruppi di minoranza anche nelle Commissioni e non solo in Aula; l'obbligo della presenza del presidente della Regione, o degli assessori, quando si trattino disegni di legge o altri atti di competenza della Giunta ovvero quando lo richieda una minoranza qualificata; il diritto di ogni consigliere di assistere, con possibilità di parola, ai lavori delle Commissioni di cui non fa parte, previa comunicazione al presidente.

Un nuovo organo consiliare, che istituzionalizza l'attuale Commissione speciale, è il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, cui è affidato un ruolo propulsivo in collaborazione con le Commissioni permanenti. La presidenza di questo Comitato, come pure delle Commissioni speciali con funzioni di garanzia e controllo, è riservata ai consiglieri di minoranza.

Il Titolo III (Lavori del Consiglio) raggruppa tutte le disposizioni riguardanti l'organizzazione e la programmazione dei lavori consiliari, lo svolgimento delle sedute d'Aula e le modalità della discussione e delle votazioni.

Si segnalano: l'attribuzione al presidente del Consiglio di predisporre il calendario, ove non sia raggiunto il quorum prescritto dalla Conferenza dei Capigruppo; il divieto di tenere sedute segrete in Assemblea; la riduzione da un'ora a mezz'ora, per una sola volta nel corso di una giornata, della pausa lavori dovuta alla mancanza del numero legale; la facoltà di esprimersi anche in sloveno, friulano, tedesco; l'inammissibilità di qualunque strumento atto ad impedire ai gruppi minoritari di discutere gli argomenti inseriti nella parte di calendario loro riservata; il voto a scrutinio segreto, su richiesta di un quorum qualificato (10 consiglieri), qualora si debba deliberare su questioni strettamente attinenti taluni diritti fondamentali di rilievo costituzionale o su modifiche regolamentari; parallelamente, si stabilisce l'obbligo del voto palese ai provvedimenti di carattere finanziario e del voto nominale all'approvazione finale delle leggi.

Nel Titolo IV (Procedimento legislativo) sono ordinate tutte le disposizioni per l'esercizio della funzione legislativa del Consiglio regionale: é perfezionata la dichiarazione d'urgenza che consente al Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti, di abbreviare la fase preparatoria dell'esame in Commissione; si stabiliscono limiti di ammissibilità agli emendamenti in Commissione; si consente ai relatori di minoranza di proporre un testo alternativo; si riformulano interamente termini e modalità di presentazione e distribuzione degli emendamenti in Aula. Nuovi sono anche i procedimenti legislativi di iniziativa popolare, nelle due forme dell'iniziativa semplice e rinforzata, in quanto sostenuta da un referendum propositivo, nonché i procedimenti di esame delle cosiddette leggi statutarie previste dall'art. 12 dello Statuto e delle leggi in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.

Se il Titolo V (Procedimenti particolari) raggruppa tutte le disposizioni procedurali relative all'esercizio di funzioni non legislative attribuite al Consiglio dallo Statuto, dalla Costituzione e dalla legge, il Titolo VI (Procedimenti di indirizzo, controllo e informazione) raccoglie tutte le disposizioni, molte delle quali già in vigore, relative agli atti di indirizzo di competenza consiliare, agli atti di sindacato ispettivo prerogativa dei singoli consiglieri, all'attività di indirizzo, controllo e conoscitiva svolta dalle Commissioni. Sotto questo aspetto, le novità da segnalare, oltre alle già menzionate garanzie per le minoranze nelle nomine e designazioni, sono l'introduzione del question time, l'attribuzione alle Commissioni del potere di deliberare atti di indirizzo di rilievo settoriale, denominate "risoluzioni", e la formulazione dei pareri su atti di competenza della Giunta regionale. Non mancano, poi, nuovi procedimenti connessi al ruolo del Consiglio nella formazione degli atti normativi comunitari, nel dar seguito alle sentenze della Corte costituzionale e ai referendum abrogativi, riguardanti i rapporti con la Corte dei Conti e con il sistema delle Autonomie locali.

Da ultimo, nel Titolo VII (Autonomia del Consiglio) sono collocati il regolamento e il bilancio interni, il regolamento di organizzazione degli Uffici consiliari e della Biblioteca.

(segue)