CR: nuovo regolamento interno, Canciani (2)
(ACON) Trieste, 03 ott - RC - La proposta di revisione del
regolamento interno del Consiglio regionale costituisce un testo
(176 articoli suddivisi in 7 Titoli) destinato a sostituire
integralmente il vecchio, approvato nel lontano 31 luglio 1964 e
più volte rimaneggiato in passato.
Ad affermarlo, Igor Canciani (PRC), relatore di maggioranza per
l'Aula con Antonio Pedicini (FI) nella presentazione del nuovo
regolamento interno dell'Assemblea legislativa come proposto
dalla specifica Giunta di cui fanno parte.
Canciani ha quindi ripercorso l'iter del documento, dalle linee
guida uscite dal tavolo politico formato dai capigruppo e
dall'Ufficio di Presidenza, nel settembre 2003, sino alla bozza
di luglio 2005 sottoscritta da quasi tutti i componenti della
Giunta per il regolamento, poi licenziata con talune modifiche
dalla Giunta il 13 settembre scorso ottenendo il voto favorevole
di tutti con la sola astensione di Alessandra Battellino
(IPR-MRE).
Le esigenze di revisione - ha proseguito - sono molteplici:
adeguare il regolamento alle riforme costituzionali e statutarie
del 2001, riconoscere un particolare statuto e garanzie ai gruppi
di minoranza, promuovere la formazione di coalizioni di gruppi
consiliari, introdurre alcune disposizioni ispirate al principio
della parità di genere nell'accesso alle cariche interne,
potenziare gli strumenti di indirizzo, controllo e informazione
del Consiglio regionale assieme alla funzionalità stessa
dell'Assemblea e dei vari organi consiliari.
Così nei contenuti:
Il Titolo I (Disposizioni preliminari) riguarda gli adempimenti
statutari cui è chiamato il Consiglio al momento del suo
insediamento (giuramento dei Consiglieri, Presidenza provvisoria
e costituzione dell'Ufficio di Presidenza): le innovazioni
riguardano le garanzie di rappresentanza dei gruppi di minoranza,
essendo prescritto che uno dei due vicepresidenti e metà dei
segretari devono essere eletti tra i consiglieri di minoranza,
anche in caso di elezioni suppletive. Inoltre, si stabilisce un
criterio di preferenza per il genere meno rappresentato, in caso
di parità fra due o più candidati.
Il Titolo II (Organi del Consiglio) raggruppa tutte le
disposizioni concernenti la composizione, le competenze e il
funzionamento degli organi consiliari. Significative sono le
innovazione per i Gruppi: abbreviati da 10 a 7 giorni i termini
per formulare la dichiarazione di appartenenza da parte dei
consiglieri neoeletti; l'eterogeneità politica di un gruppo
assumerà rilievo regolamentare solo nel caso del gruppo Misto, i
cui componenti potranno dichiarare la loro appartenenza alla
rispettiva forza politica ai fini della titolarità di seggi nelle
Commissioni permanenti e nel Comitato per la legislazione, il
controllo e la valutazione; si riconosce ai consiglieri che
appartengano a forze politiche presenti in Parlamento il diritto
di costituire gruppi di due unità; le coalizioni di gruppi
consiliari avranno funzioni di coordinamento dell'attività dei
gruppi aderenti.
Novità sostanziali anche per le Commissioni permanenti quanto a
numero e competenze: é istituita una VI Commissione permanente
che acquisisce la parte delle competenze della III attinenti al
welfare; la III, a sua volta, acquisisce dalla II le competenze
riguardanti lavoro e ricerca per la loro connessione con
istruzione e formazione professionale, già di sua appartenenza.
Altre innovazioni di rilievo riguardano: la garanzia della
riserva ai gruppi di minoranza di uno dei due vicepresidenti;
l'estensione dell'obbligo di riservare un quarto del tempo agli
argomenti indicati dai gruppi di minoranza anche nelle
Commissioni e non solo in Aula; l'obbligo della presenza del
presidente della Regione, o degli assessori, quando si trattino
disegni di legge o altri atti di competenza della Giunta ovvero
quando lo richieda una minoranza qualificata; il diritto di ogni
consigliere di assistere, con possibilità di parola, ai lavori
delle Commissioni di cui non fa parte, previa comunicazione al
presidente.
Un nuovo organo consiliare, che istituzionalizza l'attuale
Commissione speciale, è il Comitato per la legislazione, il
controllo e la valutazione, cui è affidato un ruolo propulsivo in
collaborazione con le Commissioni permanenti. La presidenza di
questo Comitato, come pure delle Commissioni speciali con
funzioni di garanzia e controllo, è riservata ai consiglieri di
minoranza.
Il Titolo III (Lavori del Consiglio) raggruppa tutte le
disposizioni riguardanti l'organizzazione e la programmazione dei
lavori consiliari, lo svolgimento delle sedute d'Aula e le
modalità della discussione e delle votazioni.
Si segnalano: l'attribuzione al presidente del Consiglio di
predisporre il calendario, ove non sia raggiunto il quorum
prescritto dalla Conferenza dei Capigruppo; il divieto di tenere
sedute segrete in Assemblea; la riduzione da un'ora a mezz'ora,
per una sola volta nel corso di una giornata, della pausa lavori
dovuta alla mancanza del numero legale; la facoltà di esprimersi
anche in sloveno, friulano, tedesco; l'inammissibilità di
qualunque strumento atto ad impedire ai gruppi minoritari di
discutere gli argomenti inseriti nella parte di calendario loro
riservata; il voto a scrutinio segreto, su richiesta di un quorum
qualificato (10 consiglieri), qualora si debba deliberare su
questioni strettamente attinenti taluni diritti fondamentali di
rilievo costituzionale o su modifiche regolamentari;
parallelamente, si stabilisce l'obbligo del voto palese ai
provvedimenti di carattere finanziario e del voto nominale
all'approvazione finale delle leggi.
Nel Titolo IV (Procedimento legislativo) sono ordinate tutte le
disposizioni per l'esercizio della funzione legislativa del
Consiglio regionale: é perfezionata la dichiarazione d'urgenza
che consente al Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti,
di abbreviare la fase preparatoria dell'esame in Commissione; si
stabiliscono limiti di ammissibilità agli emendamenti in
Commissione; si consente ai relatori di minoranza di proporre un
testo alternativo; si riformulano interamente termini e modalità
di presentazione e distribuzione degli emendamenti in Aula.
Nuovi sono anche i procedimenti legislativi di iniziativa
popolare, nelle due forme dell'iniziativa semplice e rinforzata,
in quanto sostenuta da un referendum propositivo, nonché i
procedimenti di esame delle cosiddette leggi statutarie previste
dall'art. 12 dello Statuto e delle leggi in materia di
circoscrizioni comunali e provinciali.
Se il Titolo V (Procedimenti particolari) raggruppa tutte le
disposizioni procedurali relative all'esercizio di funzioni non
legislative attribuite al Consiglio dallo Statuto, dalla
Costituzione e dalla legge, il Titolo VI (Procedimenti di
indirizzo, controllo e informazione) raccoglie tutte le
disposizioni, molte delle quali già in vigore, relative agli atti
di indirizzo di competenza consiliare, agli atti di sindacato
ispettivo prerogativa dei singoli consiglieri, all'attività di
indirizzo, controllo e conoscitiva svolta dalle Commissioni.
Sotto questo aspetto, le novità da segnalare, oltre alle già
menzionate garanzie per le minoranze nelle nomine e designazioni,
sono l'introduzione del question time, l'attribuzione alle
Commissioni del potere di deliberare atti di indirizzo di rilievo
settoriale, denominate "risoluzioni", e la formulazione dei
pareri su atti di competenza della Giunta regionale. Non mancano,
poi, nuovi procedimenti connessi al ruolo del Consiglio nella
formazione degli atti normativi comunitari, nel dar seguito alle
sentenze della Corte costituzionale e ai referendum abrogativi,
riguardanti i rapporti con la Corte dei Conti e con il sistema
delle Autonomie locali.
Da ultimo, nel Titolo VII (Autonomia del Consiglio) sono
collocati il regolamento e il bilancio interni, il regolamento di
organizzazione degli Uffici consiliari e della Biblioteca.
(segue)