II Comm: illustrazione disegno di legge sul commercio (1)
(ACON) Trieste, 06 ott - RC - Sul tavolo della II Commissione -
presidente Mirio Bolzan (DS) - sono giunti ben sei provvedimenti
inerenti, a vario titolo, le attività commerciali.
Primo ad illustrare il proprio (110 articoli), l'assessore Enrico
Berrossi, che lo ha da subito presentato come una normativa
organica delle attività commerciali e della somministrazione,
pertanto caratterizzata dal possedere forza passiva rinforzata
non potendo essere abrogata, derogata, sospesa, o comunque
modificata, se non in maniera esplicita.
Spicca, rispetto alla legge regionale 8/1999 - ha proseguito
l'assessore - l'inserimento di nuovi concetti, quali i generi
alimentari a basso impatto, l'outlet, i mercati alimentari
all'ingrosso. Altre definizioni invece possiedono o una maggiore
specifica (superficie di vendita) oppure una differente
connotazione rispetto all'attuale disciplina (centri e complessi
commerciali, valutati sulla base della superficie di vendita e
non più sulla superficie coperta complessiva). Anche
l'elencazione dei settori merceologici risulta più articolata:
accanto ai tradizionali generi alimentari e non alimentari sono
stati inseriti quelli relativi alla stampa quotidiana e
periodica, ai generi non alimentari a basso impatto e ai generi
speciali.
Si ricalca, invece, quanto previsto per le facilitazioni delle
attività congiunte o miste nelle zone montane o svantaggiate, per
i soggetti ai quali la nuova normativa non si applica, per i
requisiti morali ai fini dell'esercizio dell'attività
commerciale. Molto più articolata, però, risulta la disciplina
sui requisiti professionali, imposti anche per la vendita di
prodotti non alimentari, e da rapportarsi con le prescrizioni sui
corsi di abilitazione professionale, più incisive e dettagliate
rispetto alla legge regionale 8/1999, e con la commissione
dinnanzi alla quale deve sostenere l'esame chi vuole esercitare
la vendita dei prodotti alimentari (per i non alimentari è
sufficiente l'attestazione di frequenza del corso).
Quanto all'attivazione e alla movimentazione degli esercizi
commerciali, le fattispecie relative al vicinato (fino a 250 mq
di superficie di vendita) e alla media struttura minore (fino a
400 mq) sono tutte assoggettate alla denuncia d'inizio attività,
invece quelle relative alla media struttura maggiore (oltre i 400
mq e non oltre i 1.500 mq) e alla grande struttura (oltre i 1.500
mq) sono assoggettate a specifica autorizzazione comunale. Vi è
una maggiore semplificazione delle procedure e una delega quasi
totale di compiti ai Comuni: è stata eliminata la cosiddetta
"zona HC" per le iniziative oltre una determinata metratura e il
tutto è stato ricondotto ai Piani particolareggiati, con una
notevole riduzione dei termini.
La disciplina degli orari (articolo 28) mantiene la fascia di
apertura dei negozi in 13 ore, ricomprese tra le 5 del mattino e
le 11 di sera, con la possibilità per il sindaco di una modifica
per motivate esigenze di pubblico interesse e con la deroga
relativa al vicinato nei centri storici, i quali possono restare
aperti anche 24 ore consecutive. La chiusura per riposo fino a
due giornate è una facoltà dell'esercente, ma diventa un obbligo
qualora lo decida un'apposita Conferenza, la cui valida
composizione e le cui modalità di convocazione e di decisione
sono analiticamente indicate nell'articolo 29. Due eccezioni: la
concomitante apertura per almeno otto domeniche, oltre a quelle
del mese di dicembre; l'apertura obbligatoria, anche degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in occasione
di particolari eventi che comportino straordinari afflussi.
L'ordinanza del sindaco, con la quale viene imposta l'apertura in
tali occasioni, deve essere adottata tenendo conto dell'interesse
prevalente e adeguatamente motivata; la sua emissione va
condizionata alla partecipazione delle associazioni e
organizzazioni interessate. Il sindaco ha la possibilità di
definire con tale atto amministrativo anche specifiche aree o
categorie merceologiche di apertura. Deroghe specifiche alla
disciplina degli orari vanno per le località turistiche, dove
l'esercente è libero di auto-determinarsi come meglio crede.
Tutte le vendite promozionali non possono essere effettuate nei
40 giorni precedenti l'inizio dei saldi, mentre la 8/1999
prescriveva limitazioni temporali solo per prodotti di
abbigliamento, calzature e abbigliamento e articoli sportivi.
Non manca una serie di specifiche prescrizioni per i prodotti
alimentari, sia per quanto concerne l'autorizzazione alla vendita
e/o alla somministrazione, sia per quanto concerne il rispetto
della normativa igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza con
riferimento specifico alle bevande alcoliche.
Con gli articoli 55 e seguenti, si disciplina in modo compiuto il
settore della stampa quotidiana e periodica, attualmente
frammisto tra la legislazione nazionale e la regolamentazione
regionale. Analogamente a questo settore, anche quello della
somministrazione di alimenti e bevande riceve una disciplina
compiuta, 10 articoli dopo, e si afferma che gli orari di questi
esercizi seguono una regolamentazione generale, derogabile
comunque dai Comuni per comprovate esigenze di pubblico
interesse, mentre la clientela può restare nel locale fino a un
massimo di due ore dopo la chiusura.
Per quanto concerne gli organismi operanti nel settore del
commercio, restano in vita tanto l'Osservatorio regionale del
commercio (oltre al monitoraggio, avrà anche funzione consultiva)
quanto i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali.
Con minime modifiche, si ricalca la legge regionale sulla tutela
e sulla valorizzazione dei locali storici (LR 22/2004)
riferendola agli esercizi pubblici e commerciali con almeno 60
anni di vita e prevedendo un marchio.
Non si manca di istituire un Fondo speciale di rotazione a favore
delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, disponendone
l'utilizzo per l'attivazione di finanziamenti agevolati;
l'amministrazione del Fondo è affidata a un apposito Comitato di
gestione. Così come non mancano contributi ai Consorzi garanzie
fidi tra le imprese commerciali e turistiche per l'attivazione di
prestiti partecipativi, quelli in conto capitale a fronte di
specifici programmi d'investimento per il tramite dei Centri di
assistenza tecnica alle imprese, e quelli in conto capitale o in
conto interessi per la riqualificazione dei mercati
agro-alimentari all'ingrosso.
(immagini alle tv)
(segue)