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II Comm: illustrazione disegno di legge sul commercio (1)

06.10.2005
16:27
(ACON) Trieste, 06 ott - RC - Sul tavolo della II Commissione - presidente Mirio Bolzan (DS) - sono giunti ben sei provvedimenti inerenti, a vario titolo, le attività commerciali.

Primo ad illustrare il proprio (110 articoli), l'assessore Enrico Berrossi, che lo ha da subito presentato come una normativa organica delle attività commerciali e della somministrazione, pertanto caratterizzata dal possedere forza passiva rinforzata non potendo essere abrogata, derogata, sospesa, o comunque modificata, se non in maniera esplicita.

Spicca, rispetto alla legge regionale 8/1999 - ha proseguito l'assessore - l'inserimento di nuovi concetti, quali i generi alimentari a basso impatto, l'outlet, i mercati alimentari all'ingrosso. Altre definizioni invece possiedono o una maggiore specifica (superficie di vendita) oppure una differente connotazione rispetto all'attuale disciplina (centri e complessi commerciali, valutati sulla base della superficie di vendita e non più sulla superficie coperta complessiva). Anche l'elencazione dei settori merceologici risulta più articolata: accanto ai tradizionali generi alimentari e non alimentari sono stati inseriti quelli relativi alla stampa quotidiana e periodica, ai generi non alimentari a basso impatto e ai generi speciali.

Si ricalca, invece, quanto previsto per le facilitazioni delle attività congiunte o miste nelle zone montane o svantaggiate, per i soggetti ai quali la nuova normativa non si applica, per i requisiti morali ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale. Molto più articolata, però, risulta la disciplina sui requisiti professionali, imposti anche per la vendita di prodotti non alimentari, e da rapportarsi con le prescrizioni sui corsi di abilitazione professionale, più incisive e dettagliate rispetto alla legge regionale 8/1999, e con la commissione dinnanzi alla quale deve sostenere l'esame chi vuole esercitare la vendita dei prodotti alimentari (per i non alimentari è sufficiente l'attestazione di frequenza del corso).

Quanto all'attivazione e alla movimentazione degli esercizi commerciali, le fattispecie relative al vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita) e alla media struttura minore (fino a 400 mq) sono tutte assoggettate alla denuncia d'inizio attività, invece quelle relative alla media struttura maggiore (oltre i 400 mq e non oltre i 1.500 mq) e alla grande struttura (oltre i 1.500 mq) sono assoggettate a specifica autorizzazione comunale. Vi è una maggiore semplificazione delle procedure e una delega quasi totale di compiti ai Comuni: è stata eliminata la cosiddetta "zona HC" per le iniziative oltre una determinata metratura e il tutto è stato ricondotto ai Piani particolareggiati, con una notevole riduzione dei termini.

La disciplina degli orari (articolo 28) mantiene la fascia di apertura dei negozi in 13 ore, ricomprese tra le 5 del mattino e le 11 di sera, con la possibilità per il sindaco di una modifica per motivate esigenze di pubblico interesse e con la deroga relativa al vicinato nei centri storici, i quali possono restare aperti anche 24 ore consecutive. La chiusura per riposo fino a due giornate è una facoltà dell'esercente, ma diventa un obbligo qualora lo decida un'apposita Conferenza, la cui valida composizione e le cui modalità di convocazione e di decisione sono analiticamente indicate nell'articolo 29. Due eccezioni: la concomitante apertura per almeno otto domeniche, oltre a quelle del mese di dicembre; l'apertura obbligatoria, anche degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di particolari eventi che comportino straordinari afflussi. L'ordinanza del sindaco, con la quale viene imposta l'apertura in tali occasioni, deve essere adottata tenendo conto dell'interesse prevalente e adeguatamente motivata; la sua emissione va condizionata alla partecipazione delle associazioni e organizzazioni interessate. Il sindaco ha la possibilità di definire con tale atto amministrativo anche specifiche aree o categorie merceologiche di apertura. Deroghe specifiche alla disciplina degli orari vanno per le località turistiche, dove l'esercente è libero di auto-determinarsi come meglio crede.

Tutte le vendite promozionali non possono essere effettuate nei 40 giorni precedenti l'inizio dei saldi, mentre la 8/1999 prescriveva limitazioni temporali solo per prodotti di abbigliamento, calzature e abbigliamento e articoli sportivi.

Non manca una serie di specifiche prescrizioni per i prodotti alimentari, sia per quanto concerne l'autorizzazione alla vendita e/o alla somministrazione, sia per quanto concerne il rispetto della normativa igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza con riferimento specifico alle bevande alcoliche.

Con gli articoli 55 e seguenti, si disciplina in modo compiuto il settore della stampa quotidiana e periodica, attualmente frammisto tra la legislazione nazionale e la regolamentazione regionale. Analogamente a questo settore, anche quello della somministrazione di alimenti e bevande riceve una disciplina compiuta, 10 articoli dopo, e si afferma che gli orari di questi esercizi seguono una regolamentazione generale, derogabile comunque dai Comuni per comprovate esigenze di pubblico interesse, mentre la clientela può restare nel locale fino a un massimo di due ore dopo la chiusura.

Per quanto concerne gli organismi operanti nel settore del commercio, restano in vita tanto l'Osservatorio regionale del commercio (oltre al monitoraggio, avrà anche funzione consultiva) quanto i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali. Con minime modifiche, si ricalca la legge regionale sulla tutela e sulla valorizzazione dei locali storici (LR 22/2004) riferendola agli esercizi pubblici e commerciali con almeno 60 anni di vita e prevedendo un marchio.

Non si manca di istituire un Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, disponendone l'utilizzo per l'attivazione di finanziamenti agevolati; l'amministrazione del Fondo è affidata a un apposito Comitato di gestione. Così come non mancano contributi ai Consorzi garanzie fidi tra le imprese commerciali e turistiche per l'attivazione di prestiti partecipativi, quelli in conto capitale a fronte di specifici programmi d'investimento per il tramite dei Centri di assistenza tecnica alle imprese, e quelli in conto capitale o in conto interessi per la riqualificazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.

(immagini alle tv)

(segue)