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Corecom: par condicio in periodo elettorale (2)

16.02.2006
12:59
(ACON) Trieste, 16 feb - COM/AB - Per quanto riguarda la regolamentazione e la vigilanza sul rispetto della normativa vigente - a parte il divieto alla comunicazione istituzionale, che si pone a monte del sistema - il mondo dell'informazione televisiva si può dividere in tre grandi ambiti: il servizio pubblico della Rai ricade sotto il controllo della Commissione parlamentare di vigilanza; le emittenti televisive nazionali ricadono sotto il controllo dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni; le emittenti televisive locali ricadono sotto la vigilanza dell'Autorità e dei Corecom, che hanno competenza anche sulla Rai regionale. Per la carta stampata non ci sono specifiche indicazioni, salvo quelle sulla pubblicità elettorale e i sondaggi (non possono essere pubblicati nei 15 giorni che precedono le elezioni). Evidentemente i giornali, che operano sul mercato e non in regime di concessione governativa, sono considerati meno potenti sul piano persuasivo (emotivo), e quindi possono seguire la propria linea editoriale senza particolari vincoli. Se la Rai e le reti televisive nazionali sono sostanzialmente equiparate negli obblighi della par condicio, le emittenti locali sono state liberate da molti vincoli (grazie alla legge 313/2003, successivamente integrata nel Testo Unico della radiotelevisione, D.L. n. 177/2005). La RAI nazionale deve diffondere i messaggi autogestiti gratuiti (MAG) delle varie forze politiche in modo del tutto paritario, oltre a garantire confronti opportunamente regolamentati. Per quanto riguarda le emittenti locali, sostanzialmente liberalizzate, non ci sono limiti alla messa in onda dei messaggi autogestiti a pagamento (MAP) da parte delle forze politiche che se lo possono permettere (con tariffe uguali per tutti e comunque al 70% delle tariffe normali), senza l'obbligo di mandare in onda i messaggi autogestiti gratuiti (MAG). Rimane per tutti il principio di garantire all'interno dei contenitori dedicati alla comunicazione politica la presenza paritaria di tutte le forze politiche ammesse alla competizione elettorale.

Quali provvedimenti e sanzioni colpiscono chi eventualmente viola le norme di legge? A parte le sanzioni amministrative pecuniarie superstiti, vige il principio compensativo che riequilibri l'eventuale violazione. In sostanza, le emittenti devono risarcire i soggetti politici eventualmente danneggiati dando spazio e tempo adeguato o mettendo a disposizione messaggi politici gratuiti. Nei casi più gravi (rarissimi) c'è l'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della legge.

La tendenza è quella di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica, naturalmente tenendo conto della complessità della materia e della rapidità delle istruttorie che si devono svolgere nel convulso clima elettorale. In caso di inottemperanza da parte delle emittenti sanzionate, l'Autorità, in base all'istruttoria del Corecom se si opera a livello regionale, può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 20.000 euro.

Infine, qualora non sia possibile ordinare trasmissioni di carattere compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni (legge 28/2000, art. 11 quinquies).

(fine)