Corecom: par condicio in periodo elettorale (2)
(ACON) Trieste, 16 feb - COM/AB - Per quanto riguarda la
regolamentazione e la vigilanza sul rispetto della normativa
vigente - a parte il divieto alla comunicazione istituzionale,
che si pone a monte del sistema - il mondo dell'informazione
televisiva si può dividere in tre grandi ambiti: il servizio
pubblico della Rai ricade sotto il controllo della Commissione
parlamentare di vigilanza; le emittenti televisive nazionali
ricadono sotto il controllo dell'Autorità per le garanzie nelle
Comunicazioni; le emittenti televisive locali ricadono sotto la
vigilanza dell'Autorità e dei Corecom, che hanno competenza anche
sulla Rai regionale.
Per la carta stampata non ci sono specifiche indicazioni, salvo
quelle sulla pubblicità elettorale e i sondaggi (non possono
essere pubblicati nei 15 giorni che precedono le elezioni).
Evidentemente i giornali, che operano sul mercato e non in regime
di concessione governativa, sono considerati meno potenti sul
piano persuasivo (emotivo), e quindi possono seguire la propria
linea editoriale senza particolari vincoli.
Se la Rai e le reti televisive nazionali sono sostanzialmente
equiparate negli obblighi della par condicio, le emittenti locali
sono state liberate da molti vincoli (grazie alla legge 313/2003,
successivamente integrata nel Testo Unico della radiotelevisione,
D.L. n. 177/2005). La RAI nazionale deve diffondere i messaggi
autogestiti gratuiti (MAG) delle varie forze politiche in modo
del tutto paritario, oltre a garantire confronti opportunamente
regolamentati. Per quanto riguarda le emittenti locali,
sostanzialmente liberalizzate, non ci sono limiti alla messa in
onda dei messaggi autogestiti a pagamento (MAP) da parte delle
forze politiche che se lo possono permettere (con tariffe uguali
per tutti e comunque al 70% delle tariffe normali), senza
l'obbligo di mandare in onda i messaggi autogestiti gratuiti
(MAG). Rimane per tutti il principio di garantire all'interno dei
contenitori dedicati alla comunicazione politica la presenza
paritaria di tutte le forze politiche ammesse alla competizione
elettorale.
Quali provvedimenti e sanzioni colpiscono chi eventualmente viola
le norme di legge? A parte le sanzioni amministrative pecuniarie
superstiti, vige il principio compensativo che riequilibri
l'eventuale violazione. In sostanza, le emittenti devono
risarcire i soggetti politici eventualmente danneggiati dando
spazio e tempo adeguato o mettendo a disposizione messaggi
politici gratuiti. Nei casi più gravi (rarissimi) c'è l'immediata
sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della
legge.
La tendenza è quella di ripristinare l'equilibrio nell'accesso
alla comunicazione politica, naturalmente tenendo conto della
complessità della materia e della rapidità delle istruttorie che
si devono svolgere nel convulso clima elettorale. In caso di
inottemperanza da parte delle emittenti sanzionate, l'Autorità,
in base all'istruttoria del Corecom se si opera a livello
regionale, può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 a 20.000 euro.
Infine, qualora non sia possibile ordinare trasmissioni di
carattere compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione
delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di
trenta giorni (legge 28/2000, art. 11 quinquies).
(fine)