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CR: attività sportive, manca numero legale, fine lavori (8)

06.07.2006
18:58
(ACON) Trieste, 06 lug - RC - Obiettivo primario di questa norma - ha affermato Paolo Menis (Margh), relatore di maggioranza, presentando la proposta che va a modificare la legge n. 8 del 2003 sulle attività sportive e che l'Aula alla fine non ha potuto accogliere per mancanza del numero legale - è garantire ai cittadini che, qualunque attività andranno a praticare, avverrà sotto il controllo e la responsabilità di professionisti competenti.

La legislazione regionale in materia di sport è stata aggiornata con la 8, una buona legge - ha detto - tuttavia dopo tre anni non sono stati approvati i regolamenti previsti. In particolare l'articolo 23, nel rinviare a regolamento le modalità di assistenza tecnica e i criteri d'individuazione dei tecnici qualificati, ha spostato quei problemi che in sede di costruzione della legge non avevano trovato adeguati accordi. Ebbene, la presente norma è composta di 2 articoli che sostituiscono il 23 e precisano direttamente in legge quali siano le figure professionali abilitate ad esercitare negli impianti sportivi aperti al pubblico, ovvero introducono d'obbligo un tecnico in possesso di laurea in Scienze Motorie o di diploma ISEF, con funzioni di direttore tecnico.

Sono, comunque, riconosciute le esperienze professionali maturate negli anni da parte di chi, mentre operava con una certa continuità all'interno di impianti sportivi, ha acquisito un titolo, un diploma o un brevetto presso Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva aderenti al CONI o Istituti di formazione riconosciuti dalla nostra Regione.

Ogni attività ricreativa spontanea della singola persona, o di un gruppo di cittadini che utilizzino una struttura pubblica, non deve prevedere la presenza del tecnico qualificato.

Al direttore tecnico va la responsabilità di verifica delle idoneità alla pratica sportiva, se prevista, nonché dei comportamenti in materia di sostanze dopanti.

La legge obbliga Enti locali, Province e Comuni ad avvalersi di specifiche professionalità quando organizzano attività motorie a favore di minori, giovani, adulti o anziani.

Sono escluse dal provvedimento le attività didattiche scolastiche, quelle svolte da società sportive iscritte a Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e quelle praticate in modo ludico e spontaneo da singoli o da gruppi di cittadini.

Ci rendiamo conto - ha detto il relatore di minoranza Bruno Di Natale (AN) - che l'obiettivo non secondario di questa proposta di legge è contribuire ad accrescere l'importanza e a riconoscere la professionalità dei laureati in Scienze Motorie, oltre che garantire a tutti gli sportivi un'adeguata tutela fisica e sanitaria, ma non possiamo non rilevare che sono inutilmente trascorsi 3 anni senza che il regolamento previsto dall'articolo 23 sia stato emanato. Esso avrebbe risolto il problema senza nuove modifiche legislative.

Vorremmo poi - ha concluso - che fosse più comprensibile che la presenza di un tecnico qualificato è indispensabile solo nelle strutture sportive pubbliche o private dove avviene attività sportiva organizzata e a pagamento, come ad esempio palestre e impianti polisportivi.

Alla fine, dopo la discussione generale, le dichiarazioni di voto che avevano registrato la contrarietà di Pio De Angelis (PRC) e l'approvazione dei due singoli articoli, al momento della votazione complessiva del testo le opposizioni hanno chiesto la verifica del numero legale, che è risultato mancante. La votazione finale della legge è stata, quindi, rinviata alla prossima seduta e l'Aula ha terminato i suoi lavori.

(fine)