CR: attività sportive, manca numero legale, fine lavori (8)
(ACON) Trieste, 06 lug - RC - Obiettivo primario di questa
norma - ha affermato Paolo Menis (Margh), relatore di
maggioranza, presentando la proposta che va a modificare la legge
n. 8 del 2003 sulle attività sportive e che l'Aula alla fine non
ha potuto accogliere per mancanza del numero legale - è garantire
ai cittadini che, qualunque attività andranno a praticare,
avverrà sotto il controllo e la responsabilità di professionisti
competenti.
La legislazione regionale in materia di sport è stata aggiornata
con la 8, una buona legge - ha detto - tuttavia dopo tre anni non
sono stati approvati i regolamenti previsti. In particolare
l'articolo 23, nel rinviare a regolamento le modalità di
assistenza tecnica e i criteri d'individuazione dei tecnici
qualificati, ha spostato quei problemi che in sede di costruzione
della legge non avevano trovato adeguati accordi. Ebbene, la
presente norma è composta di 2 articoli che sostituiscono il 23 e
precisano direttamente in legge quali siano le figure
professionali abilitate ad esercitare negli impianti sportivi
aperti al pubblico, ovvero introducono d'obbligo un tecnico in
possesso di laurea in Scienze Motorie o di diploma ISEF, con
funzioni di direttore tecnico.
Sono, comunque, riconosciute le esperienze professionali maturate
negli anni da parte di chi, mentre operava con una certa
continuità all'interno di impianti sportivi, ha acquisito un
titolo, un diploma o un brevetto presso Federazioni sportive
nazionali o Enti di promozione sportiva aderenti al CONI o
Istituti di formazione riconosciuti dalla nostra Regione.
Ogni attività ricreativa spontanea della singola persona, o di un
gruppo di cittadini che utilizzino una struttura pubblica, non
deve prevedere la presenza del tecnico qualificato.
Al direttore tecnico va la responsabilità di verifica delle
idoneità alla pratica sportiva, se prevista, nonché dei
comportamenti in materia di sostanze dopanti.
La legge obbliga Enti locali, Province e Comuni ad avvalersi di
specifiche professionalità quando organizzano attività motorie a
favore di minori, giovani, adulti o anziani.
Sono escluse dal provvedimento le attività didattiche
scolastiche, quelle svolte da società sportive iscritte a
Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva
riconosciute dal CONI e quelle praticate in modo ludico e
spontaneo da singoli o da gruppi di cittadini.
Ci rendiamo conto - ha detto il relatore di minoranza Bruno Di
Natale (AN) - che l'obiettivo non secondario di questa proposta
di legge è contribuire ad accrescere l'importanza e a riconoscere
la professionalità dei laureati in Scienze Motorie, oltre che
garantire a tutti gli sportivi un'adeguata tutela fisica e
sanitaria, ma non possiamo non rilevare che sono inutilmente
trascorsi 3 anni senza che il regolamento previsto dall'articolo
23 sia stato emanato. Esso avrebbe risolto il problema senza
nuove modifiche legislative.
Vorremmo poi - ha concluso - che fosse più comprensibile che la
presenza di un tecnico qualificato è indispensabile solo nelle
strutture sportive pubbliche o private dove avviene attività
sportiva organizzata e a pagamento, come ad esempio palestre e
impianti polisportivi.
Alla fine, dopo la discussione generale, le dichiarazioni di voto
che avevano registrato la contrarietà di Pio De Angelis (PRC) e
l'approvazione dei due singoli articoli, al momento della
votazione complessiva del testo le opposizioni hanno chiesto la
verifica del numero legale, che è risultato mancante. La
votazione finale della legge è stata, quindi, rinviata alla
prossima seduta e l'Aula ha terminato i suoi lavori.
(fine)