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Corecom: elezioni amministrative 27-28 maggio 2007

13.04.2007
14:47
(ACON) Trieste, 13 apr - COM/AB - Il Corecom FVG informa che, in relazione alle prossime elezioni amministrative per il rinnovo degli organi comunali e dei consigli circoscrizionali di Gorizia e di 24 comuni del Friuli Venezia Giulia con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, che si terranno nelle giornate di domenica 27 e lunedì 28 maggio 2007, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato in data 12 aprile 2007 la delibera n. 57/07/CSP, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciale della Regione Sicilia indette per i giorni 13 e 14 maggio 2007, per le elezioni comunali della Regione Valle d'Aosta indette per il giorno 20 maggio 2007 e per le elezioni comunali e provinciali indette per i giorni 27 e 28 maggio 2007", in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La disciplina dei programmi di comunicazione politica, di informazione e i messaggi gratuiti e a pagamento sono regolamentati pressoché in maniera identica alle precedenti delibere, con le osservazioni sotto riportate:

1. Programmi di comunicazione politica sulle tv locali (art. 9): in base al comma 4 del citato articolo, le emittenti intenzionate a trasmettere programmi di comunicazione politica devono comunicare ai Corecom, almeno sette giorni prima, i calendari delle trasmissioni, fissati con cadenza quindicinale al fine di consentire un'effettiva parità di condizioni.

2. MAG - adesione emittenti (art. 11): Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito devono inviare al Corecom, debitamente compilato, il modello MAG/1/EPC, scaricabile dal sito del Corecom FVG all'indirizzo www.regione.fvg.it/corecom o dal sito dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it/par_condicio/index.htm.

3. MAG - adesione soggetti politici: a decorrere dal sesto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al giorno di presentazione delle candidature (28 aprile), i soggetti politici comunicano alle emittenti e al competente Comitato regionale per le comunicazioni le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EPC resi disponibili nel predetto sito web del Corecom FVG o in quello dell'Autorità.

4. Messaggi Autogestiti a Pagamento sulle emittenti (art. 14) e sulla carta stampata (art. 21): come al solito, gli organi di informazione devono pubblicare un comunicato preventivo attestante il loro intendimento alla trasmissione di messaggi a pagamento secondo le indicazioni contenute nei rispettivi articoli di riferimento.

5. Divieto di sondaggi (art. 23): si riporta integralmente la nota: 1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici. 2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio: a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio; b) il committente e l'acquirente del sondaggio; c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo"; d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento; f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento; g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio. 3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. 4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro. 5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento. 6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare il Corecom FVG ai numeri 040/3773970 (dott. Torcello) - 040/3773971 (dott.a Constantini) - 040/3773889 (Segreteria).