Corecom: elezioni amministrative 27-28 maggio 2007
(ACON) Trieste, 13 apr - COM/AB - Il Corecom FVG informa che,
in relazione alle prossime elezioni amministrative per il rinnovo
degli organi comunali e dei consigli circoscrizionali di Gorizia
e di 24 comuni del Friuli Venezia Giulia con popolazione
inferiore ai 15 mila abitanti, che si terranno nelle giornate di
domenica 27 e lunedì 28 maggio 2007, l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni ha approvato in data 12 aprile 2007 la
delibera n. 57/07/CSP, recante "Disposizioni di attuazione della
disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di
accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le
elezioni comunali e provinciale della Regione Sicilia indette per
i giorni 13 e 14 maggio 2007, per le elezioni comunali della
Regione Valle d'Aosta indette per il giorno 20 maggio 2007 e per
le elezioni comunali e provinciali indette per i giorni 27 e 28
maggio 2007", in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La disciplina dei programmi di comunicazione politica, di
informazione e i messaggi gratuiti e a pagamento sono
regolamentati pressoché in maniera identica alle precedenti
delibere, con le osservazioni sotto riportate:
1. Programmi di comunicazione politica sulle tv locali (art. 9):
in base al comma 4 del citato articolo, le emittenti intenzionate
a trasmettere programmi di comunicazione politica devono
comunicare ai Corecom, almeno sette giorni prima, i calendari
delle trasmissioni, fissati con cadenza quindicinale al fine di
consentire un'effettiva parità di condizioni.
2. MAG - adesione emittenti (art. 11): Entro il quinto giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che
intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito devono inviare al Corecom, debitamente compilato, il
modello MAG/1/EPC, scaricabile dal sito del Corecom FVG
all'indirizzo www.regione.fvg.it/corecom o dal sito dell'Autorità
all'indirizzo www.agcom.it/par_condicio/index.htm.
3. MAG - adesione soggetti politici: a decorrere dal sesto giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento e fino al giorno di presentazione delle candidature
(28 aprile), i soggetti politici comunicano alle emittenti e al
competente Comitato regionale per le comunicazioni le proprie
richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi
recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di
presentare candidature in collegi o circoscrizioni che
interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alle
consultazioni. A tale fine, possono anche essere utilizzati i
modelli MAG/3/EPC resi disponibili nel predetto sito web del
Corecom FVG o in quello dell'Autorità.
4. Messaggi Autogestiti a Pagamento sulle emittenti (art. 14) e
sulla carta stampata (art. 21): come al solito, gli organi di
informazione devono pubblicare un comunicato preventivo
attestante il loro intendimento alla trasmissione di messaggi a
pagamento secondo le indicazioni contenute nei rispettivi
articoli di riferimento.
5. Divieto di sondaggi (art. 23): si riporta integralmente la
nota:
1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino
alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere
pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di
sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli
orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali
sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello
del divieto. E' vietata, altresì, la pubblicazione e la
trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico
a determinate categorie di soggetti perché esprimano con
qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di
voto o i propri orientamenti politici.
2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione
o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi
politici deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota
informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le
seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che
realizza il sondaggio:
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il committente e l'acquirente del sondaggio;
c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando
se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non
rappresentativo";
d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei
dati;
e) il numero delle persone interpellate e l'universo di
riferimento;
f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di
pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai
quali si fa riferimento;
g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna
domanda;
h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.
3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi
soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente
nella loro integralità e corredati della "nota informativa" di
cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto
a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri
www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo
stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre
evidenziata con apposito riquadro.
5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2
viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito
sottotitolo a scorrimento.
6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi,
la "nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai
radioascoltatori.
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare
il Corecom FVG ai numeri 040/3773970 (dott. Torcello) -
040/3773971 (dott.a Constantini) - 040/3773889 (Segreteria).