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CR: inquinamento acustico/atmosferico, relatore magg. (5)

31.05.2007
15:16
(ACON) Trieste, 31 mag - RC - Il disegno di legge n. 234 - ha reso noto il relatore unico di maggioranza, Igor Dolenc (DS) - è stato suddiviso in tre titoli: il primo attiene alla tutela dall'inquinamento atmosferico, il secondo alla tutela dall'inquinamento acustico, il terzo riunisce disposizioni relative ad entrambi i settori.

Se la normativa nazionale nel tempo si è adeguata, la Giunta regionale è già intervenuta con il "Piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico", ma è con questo disegno di legge - sottolinea Dolenc - che si appresta a dotarsi di una disciplina organica. Il Titolo I individua i seguenti strumenti di intervento: il Piano di azione regionale; il Piano regionale di miglioramento e quello di mantenimento della qualità dell'aria; il coordinamento del sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria; la fissazione dei valori limite di emissione di specifiche tipologie di impianti; condizioni più severe in casi particolari di tutela ambientale; l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera; le funzioni dei Comuni e delle Province in modo da assicurare, attraverso i Piani di intervento provinciali e i Piani di azione comunali, uniformità di trattamento; le intese che possono essere concluse con gli enti territoriali degli Stati confinanti.

Il provvedimento, poi, definisce le competenze dell'ARPA in merito alla gestione del sistema di rilevazione della qualità dell'aria e dell'interscambio di dati con il Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), alla gestione degli inventari regionale e provinciali, al supporto tecnico ai Comuni in fase di adozione dei Piani di azione di competenza. L'ARPA in questo modo costituisce il Punto focale regionale (PFR) di raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni condivisi con il Sistema informativo ambientale europeo (EEIS - European Environmental Information System) attraverso la rete SINAnet, coordinata a livello nazionale dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT). Presso l'ARPA, è istituito il Centro regionale di modellistica ambientale (CRMA) per individuare le metodologie idonee a fornire informazioni sulla qualità dell'aria in base alle conoscenze dei meccanismi di diffusione, trasporto, conversione chimica e rimozione degli inquinanti.

Passando all'inquinamento acustico, a livello nazionale è trattato dalla legge quadro 447/1995, che specifica in modo dettagliato le competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni. Il presente Titolo II ne è l'attuazione.

La Regione adotta, sulla base dei Piani comunali di classificazione acustica nonché delle proposte dei Comuni e delle Province, il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico. Il controllo del Piano triennale è esercitato dalla Regione anche avvalendosi del supporto dell'ARPA, la quale può dare aiuto anche alle Province e ai Comuni attraverso opportune convenzioni.

Questo provvedimento, per le competenze che derivano alla Regione, determina: a) i criteri per la classificazione dei territori comunali nelle zone acustiche, comprese le zone di rilevante interesse paesaggistico-ambientale con limiti inferiori a quelli previsti nella legge quadro; b) le modalità del rispetto della normativa in relazione al rilascio delle concessioni edilizie; c) le procedure per la predisposizione e l'adozione, da parte dei Comuni, dei Piani di risanamento acustico; d) il ricorso a protocolli d'intesa tra Regione, Comuni, Province e ARPA, da concludere all'interno dei comitati misti paritetici previsti dalla regolamentazione delle servitù militari (legge 898/76), per il contenimento nelle aree interessate da installazioni e attività delle Forze Armate dell'inquinamento acustico; e) le modalità di rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luoghi pubblici; f) le competenze delle Province; g) i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di opere e di attività produttive e la valutazione del clima acustico di un'area; h) la conformità alle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico nelle procedure di VIA.

Nel Titolo III, sulle disposizioni finali, sono affrontate le disposizioni finanziarie, l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancato esercizio delle funzioni di competenza da parte dei Comuni e delle Province o di conflitto tra gli stessi, il regime sanzionatorio, le norme transitorie valide fino all'entrata in vigore del presente testo.

(segue)