CR: inquinamento acustico/atmosferico, relatore magg. (5)
(ACON) Trieste, 31 mag - RC - Il disegno di legge n. 234 - ha
reso noto il relatore unico di maggioranza, Igor Dolenc (DS) - è
stato suddiviso in tre titoli: il primo attiene alla tutela
dall'inquinamento atmosferico, il secondo alla tutela
dall'inquinamento acustico, il terzo riunisce disposizioni
relative ad entrambi i settori.
Se la normativa nazionale nel tempo si è adeguata, la Giunta
regionale è già intervenuta con il "Piano d'azione per il
contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento
atmosferico", ma è con questo disegno di legge - sottolinea
Dolenc - che si appresta a dotarsi di una disciplina organica.
Il Titolo I individua i seguenti strumenti di intervento: il
Piano di azione regionale; il Piano regionale di miglioramento e
quello di mantenimento della qualità dell'aria; il coordinamento
del sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria; la
fissazione dei valori limite di emissione di specifiche tipologie
di impianti; condizioni più severe in casi particolari di tutela
ambientale; l'organizzazione dell'inventario regionale delle
emissioni in atmosfera; le funzioni dei Comuni e delle Province
in modo da assicurare, attraverso i Piani di intervento
provinciali e i Piani di azione comunali, uniformità di
trattamento; le intese che possono essere concluse con gli enti
territoriali degli Stati confinanti.
Il provvedimento, poi, definisce le competenze dell'ARPA in
merito alla gestione del sistema di rilevazione della qualità
dell'aria e dell'interscambio di dati con il Sistema informativo
nazionale ambientale (SINA), alla gestione degli inventari
regionale e provinciali, al supporto tecnico ai Comuni in fase di
adozione dei Piani di azione di competenza. L'ARPA in questo modo
costituisce il Punto focale regionale (PFR) di raccolta,
elaborazione e diffusione di dati e informazioni condivisi con il
Sistema informativo ambientale europeo (EEIS - European
Environmental Information System) attraverso la rete SINAnet,
coordinata a livello nazionale dall'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT). Presso l'ARPA, è
istituito il Centro regionale di modellistica ambientale (CRMA)
per individuare le metodologie idonee a fornire informazioni
sulla qualità dell'aria in base alle conoscenze dei meccanismi di
diffusione, trasporto, conversione chimica e rimozione degli
inquinanti.
Passando all'inquinamento acustico, a livello nazionale è
trattato dalla legge quadro 447/1995, che specifica in modo
dettagliato le competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni.
Il presente Titolo II ne è l'attuazione.
La Regione adotta, sulla base dei Piani comunali di
classificazione acustica nonché delle proposte dei Comuni e delle
Province, il Piano regionale triennale di intervento per la
bonifica dell'inquinamento acustico. Il controllo del Piano
triennale è esercitato dalla Regione anche avvalendosi del
supporto dell'ARPA, la quale può dare aiuto anche alle Province e
ai Comuni attraverso opportune convenzioni.
Questo provvedimento, per le competenze che derivano alla
Regione, determina: a) i criteri per la classificazione dei
territori comunali nelle zone acustiche, comprese le zone di
rilevante interesse paesaggistico-ambientale con limiti inferiori
a quelli previsti nella legge quadro; b) le modalità del rispetto
della normativa in relazione al rilascio delle concessioni
edilizie; c) le procedure per la predisposizione e l'adozione, da
parte dei Comuni, dei Piani di risanamento acustico; d) il
ricorso a protocolli d'intesa tra Regione, Comuni, Province e
ARPA, da concludere all'interno dei comitati misti paritetici
previsti dalla regolamentazione delle servitù militari (legge
898/76), per il contenimento nelle aree interessate da
installazioni e attività delle Forze Armate dell'inquinamento
acustico; e) le modalità di rilascio, da parte dei Comuni, delle
autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di
manifestazioni in luoghi pubblici; f) le competenze delle
Province; g) i criteri per la redazione della documentazione di
impatto acustico di opere e di attività produttive e la
valutazione del clima acustico di un'area; h) la conformità alle
disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico
nelle procedure di VIA.
Nel Titolo III, sulle disposizioni finali, sono affrontate le
disposizioni finanziarie, l'esercizio dei poteri sostitutivi in
caso di mancato esercizio delle funzioni di competenza da parte
dei Comuni e delle Province o di conflitto tra gli stessi, il
regime sanzionatorio, le norme transitorie valide fino
all'entrata in vigore del presente testo.
(segue)