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II Comm: illustrato ddl apicoltura

19.09.2007
11:24
(ACON) Trieste, 19 set - MPB - Complessivamente in Friuli Venezia Giulia operano circa 1500 apicoltori, che detengono oltre 27 mila alveari e la produzione di miele è intorno alle 300 tonnellate annue mentre è scarsamente presente la produzione di polline e di pappa reale. E se negli ultimi vent'anni è calato il numero degli apicoltori (che erano 2000), il numero delle colonie è in lieve ma costante crescita nonostante le patologie degli alveari e le difficoltà commerciali condizionate dalla globalizzazione. Dati che indicano come l'apicoltura sia sempre meno una attività amatoriale e sempre più una fonte di reddito e svolga, oltre alla funzione economica anche quella sociale costituendo inoltre un'arma strategica per migliorare l'agricoltura e tutelare l'ambiente.

Da qui la necessità di una nuova normativa in materia, tradotta nel disegno di legge della Giunta che l'assessore alle risorse agricole Enzo Marsilio ha illustrato alla II Commissione consiliare, presieduta da Mirio Bolzan (PD-DS), e che ha l'obiettivo di disciplinare, tutelare e promuovere l'apicoltura regionale (attualmente regolamentata dalla legge regionale 16 del 1988) tenendo presenti le caratteristiche del territorio agroforestale e il quadro normativo statale e comunitario. Non viene comunque cambiata l'impostazione della precedente normativa e sono confermati incentivi e strumenti finanziari, ruolo del LAR- Laboratorio apistico regionale, quale come punto di riferimento per gli operatori, e dei Consorzi tra apicoltori.

Il testo all'attenzione della Commissione sostituisce quello di un ddl precedente (del novembre 2006) rivisto in seguito all'entrata in vigore degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e della legge regionale 24 del 2006, che conferisce funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura e foreste alle Province e alle Comunità montane. Con questo provvedimento, ora, si è ritenuto di conferire tali funzioni e compiti amministrativi solamente alle Province, per evitare l'eccessivo frazionamento delle competenze e dei fondi relativi al settore apistico, cosa che renderebbe inefficaci gli interventi.

In tutto 21 gli articoli che compongono il testo. Oltre a introdurre ulteriori definizioni (come quelle di favo da nido, famiglia, nucleo e alveare stanziale) per una maggiore chiarezza della materia e una migliore applicazione degli interventi, si sottolinea il ruolo degli organismi associativi tra apicoltori (art. 3), degli esperti apistici (4), si affronta l'uso dei fitofarmaci (5) e si tratta della denuncia degli alveari (6), del trasferimento di api e alveari (7), del nomadismo (8). Commissioni apistiche regionali (9) avranno il compito di stabilire per ogni specie nettifera il numero massimo di alveari da ammettere nelle singole zone e di esprimere parere in merito alle richieste di autorizzazione al nomadismo (10) presentate dagli apicoltori ai Consorzi, mentre l'articolo 11 prevede i casi in cui l'esercizio del nomadismo possa essere svolto in assenza dell'autorizzazione.

L'articolo 12 concerne il Programma regionale triennale per l'apicoltura, il 13 i finanziamenti per il suo sviluppo, il 14 il finanziamento dei programmi degli organismi associativi tra apicoltori e il 15 le convenzioni. Mentre l'articolo 16 precisa le modalità di trasferimento delle risorse regionali e statali alle Province per l'attuazione degli interventi, il 17 riguarda il LAR. Gli ultimi articoli riguardano rispettivamente le sanzioni (18), la vigilanza e il controllo (19), le norme transitorie (20) e le abrogazioni (21).

(immagini alle tv)