II Comm: illustrato ddl apicoltura
(ACON) Trieste, 19 set - MPB - Complessivamente in Friuli
Venezia Giulia operano circa 1500 apicoltori, che detengono oltre
27 mila alveari e la produzione di miele è intorno alle 300
tonnellate annue mentre è scarsamente presente la produzione di
polline e di pappa reale. E se negli ultimi vent'anni è calato il
numero degli apicoltori (che erano 2000), il numero delle colonie
è in lieve ma costante crescita nonostante le patologie degli
alveari e le difficoltà commerciali condizionate dalla
globalizzazione. Dati che indicano come l'apicoltura sia sempre
meno una attività amatoriale e sempre più una fonte di reddito e
svolga, oltre alla funzione economica anche quella sociale
costituendo inoltre un'arma strategica per migliorare
l'agricoltura e tutelare l'ambiente.
Da qui la necessità di una nuova normativa in materia, tradotta
nel disegno di legge della Giunta che l'assessore alle risorse
agricole Enzo Marsilio ha illustrato alla II Commissione
consiliare, presieduta da Mirio Bolzan (PD-DS), e che ha
l'obiettivo di disciplinare, tutelare e promuovere l'apicoltura
regionale (attualmente regolamentata dalla legge regionale 16 del
1988) tenendo presenti le caratteristiche del territorio
agroforestale e il quadro normativo statale e comunitario. Non
viene comunque cambiata l'impostazione della precedente
normativa e sono confermati incentivi e strumenti finanziari,
ruolo del LAR- Laboratorio apistico regionale, quale come punto
di riferimento per gli operatori, e dei Consorzi tra apicoltori.
Il testo all'attenzione della Commissione sostituisce quello di
un ddl precedente (del novembre 2006) rivisto in seguito
all'entrata in vigore degli orientamenti comunitari per gli aiuti
di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e della legge
regionale 24 del 2006, che conferisce funzioni e compiti
amministrativi in materia di agricoltura e foreste alle Province
e alle Comunità montane. Con questo provvedimento, ora, si è
ritenuto di conferire tali funzioni e compiti amministrativi
solamente alle Province, per evitare l'eccessivo frazionamento
delle competenze e dei fondi relativi al settore apistico, cosa
che renderebbe inefficaci gli interventi.
In tutto 21 gli articoli che compongono il testo. Oltre a
introdurre ulteriori definizioni (come quelle di favo da nido,
famiglia, nucleo e alveare stanziale) per una maggiore chiarezza
della materia e una migliore applicazione degli interventi, si
sottolinea il ruolo degli organismi associativi tra apicoltori
(art. 3), degli esperti apistici (4), si affronta l'uso dei
fitofarmaci (5) e si tratta della denuncia degli alveari (6),
del trasferimento di api e alveari (7), del nomadismo (8).
Commissioni apistiche regionali (9) avranno il compito di
stabilire per ogni specie nettifera il numero massimo di alveari
da ammettere nelle singole zone e di esprimere parere in merito
alle richieste di autorizzazione al nomadismo (10) presentate
dagli apicoltori ai Consorzi, mentre l'articolo 11 prevede i casi
in cui l'esercizio del nomadismo possa essere svolto in assenza
dell'autorizzazione.
L'articolo 12 concerne il Programma regionale triennale per
l'apicoltura, il 13 i finanziamenti per il suo sviluppo, il 14 il
finanziamento dei programmi degli organismi associativi tra
apicoltori e il 15 le convenzioni. Mentre l'articolo 16 precisa
le modalità di trasferimento delle risorse regionali e statali
alle Province per l'attuazione degli interventi, il 17 riguarda
il LAR. Gli ultimi articoli riguardano rispettivamente le
sanzioni (18), la vigilanza e il controllo (19), le norme
transitorie (20) e le abrogazioni (21).
(immagini alle tv)