CR: legge urbanistica, i contenuti (4)
(ACON) Trieste, 01 ott - ET - La disciplina transitoria - come
evidenzia nella relazione di maggioranza Daniele Galasso (PdL) -
è suddivisa in quattro articoli: il primo introduce nella 5/2007
gli articoli 63 bis, 63 ter e 63 quater relativi agli strumenti
urbanistici generali comunali; il secondo coordina le recenti
modifiche alla materia collegate agli strumenti attuativi,
sopprime l'intervento sostitutivo regionale in materia di
rapporti annuali sullo stato del territorio e si presta a
ulteriori specifiche della 5/2007; gli articoli 3 e 4
reintroducono le disposizioni per i Piani regolatori
particolareggiati comunali (PRPC) di iniziativa pubblica e
privata previsti dai vigenti strumenti urbanistici generali
comunali, e attualmente contenute nel Regolamento di attuazione
della LR 5/2007.
Più nel dettaglio, l'articolo 63 bis prevede l'ampliamento degli
interventi ammissibili nelle zone sottoposte a vincolo di non
edificabilità, salvo espliciti divieti, con espressa previsione
non solo degli interventi di manutenzione ordinaria (art. 30,
comma 3, LR 52/1991), ma anche di quella straordinaria. Viene
ampliata la quota percentuale della flessibilità concessa allo
strumento urbanistico per consentire l'incremento di aree
destinate alle funzioni di piano nei confronti dei Comuni con
popolazione inferiore ai 15 mila abitanti. Agli stessi viene
anche riconosciuta la facoltà di provvedere alla pubblicità degli
strumenti urbanistici sul sito web comunale.
Il 63 ter introduce le validità temporali e di salvaguardia degli
strumenti urbanistici generali nel regime transitorio previsto
dall'articolo 63 bis.
L'articolo 63 quater colma una lacuna della LR 5/2007 in tema di
strumenti attuativi dove non dispone la possibilità o meno, da
parte dei PRPC di costituire variante anche allo strumento
urbanistico generale (PRGC) nei limiti della flessibilità del
medesimo.
All'articolo 2 della proposta di legge troviamo la modifica
dell'art. 39 della LR 5/2007, novellato con l'inserimento di
previsioni statuali aggiornate e eliminando dubbi applicativi.
Abrogato inoltre l'articolo 41 (monitoraggio dei certificati di
regolarità contributiva in edilizia) della LR 5/2007 in quanto la
materia è già regolata a sufficienza della normativa statale (si
prevede il deposito del DURC all'inizio dei lavori e non più con
cadenza semestrale). Corretti anche gli articoli 43 - affidato
allo sportello unico per l'edilizia la responsabilità dei
procedimenti - e 47 la prescrizione in materia di progettazione
di edifici viene riportata alla più estensiva previsione statuale
che ammette, oltre all'ascensore, anche impianti a servoscala e
simili; sono ripristinate le previsioni di attività edilizia
libera ed è inserita la possibilità di presentare DIA in variante
prima della fine lavori; l'art. 50 viene modificato eliminando
l'obbligo del rispetto dei limiti disposti dagli strumenti
urbanistici e regolamenti edilizi, in tal modo riportando la
norma all'art. 116 sempre della LR 52/1991, ma mantenendo la
maggior quota percentuale della dirimente attualmente prevista al
3%; si prevedono deleghe delle funzioni autorizzative in materia
paesaggistica in regime transitorio.
Infine, gli articoli 3 e 4 sulle disposizioni per i Piani
regolatori particolareggiati comunali hanno lo scopo di
ristabilire la quota dei due terzi del valore delle aree e degli
edifici del comparto al fine dell'attuazione dei comprensori con
aree ed edifici per i quali non si ritenga indispensabile
procedere all'espropriazione. Su richiesta degli Enti locali è
specificata la decorrenza del termine decennale entro il quale
deve essere ultimata l'esecuzione delle opere previste dalla
convenzione dei PRPC di iniziativa pubblica. Viene infine
reintrodotta la disposizione della 52/1991 in termini di
procedura di formazione abbreviata nei casi di PRPC di iniziativa
privata i cui proponenti rappresentino la totalità del valore
delle aree e degli edifici in esso compresi.
(segue)