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CR: legge urbanistica, i contenuti (4)

01.10.2008
13:27
(ACON) Trieste, 01 ott - ET - La disciplina transitoria - come evidenzia nella relazione di maggioranza Daniele Galasso (PdL) - è suddivisa in quattro articoli: il primo introduce nella 5/2007 gli articoli 63 bis, 63 ter e 63 quater relativi agli strumenti urbanistici generali comunali; il secondo coordina le recenti modifiche alla materia collegate agli strumenti attuativi, sopprime l'intervento sostitutivo regionale in materia di rapporti annuali sullo stato del territorio e si presta a ulteriori specifiche della 5/2007; gli articoli 3 e 4 reintroducono le disposizioni per i Piani regolatori particolareggiati comunali (PRPC) di iniziativa pubblica e privata previsti dai vigenti strumenti urbanistici generali comunali, e attualmente contenute nel Regolamento di attuazione della LR 5/2007.

Più nel dettaglio, l'articolo 63 bis prevede l'ampliamento degli interventi ammissibili nelle zone sottoposte a vincolo di non edificabilità, salvo espliciti divieti, con espressa previsione non solo degli interventi di manutenzione ordinaria (art. 30, comma 3, LR 52/1991), ma anche di quella straordinaria. Viene ampliata la quota percentuale della flessibilità concessa allo strumento urbanistico per consentire l'incremento di aree destinate alle funzioni di piano nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti. Agli stessi viene anche riconosciuta la facoltà di provvedere alla pubblicità degli strumenti urbanistici sul sito web comunale.

Il 63 ter introduce le validità temporali e di salvaguardia degli strumenti urbanistici generali nel regime transitorio previsto dall'articolo 63 bis.

L'articolo 63 quater colma una lacuna della LR 5/2007 in tema di strumenti attuativi dove non dispone la possibilità o meno, da parte dei PRPC di costituire variante anche allo strumento urbanistico generale (PRGC) nei limiti della flessibilità del medesimo.

All'articolo 2 della proposta di legge troviamo la modifica dell'art. 39 della LR 5/2007, novellato con l'inserimento di previsioni statuali aggiornate e eliminando dubbi applicativi. Abrogato inoltre l'articolo 41 (monitoraggio dei certificati di regolarità contributiva in edilizia) della LR 5/2007 in quanto la materia è già regolata a sufficienza della normativa statale (si prevede il deposito del DURC all'inizio dei lavori e non più con cadenza semestrale). Corretti anche gli articoli 43 - affidato allo sportello unico per l'edilizia la responsabilità dei procedimenti - e 47 la prescrizione in materia di progettazione di edifici viene riportata alla più estensiva previsione statuale che ammette, oltre all'ascensore, anche impianti a servoscala e simili; sono ripristinate le previsioni di attività edilizia libera ed è inserita la possibilità di presentare DIA in variante prima della fine lavori; l'art. 50 viene modificato eliminando l'obbligo del rispetto dei limiti disposti dagli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, in tal modo riportando la norma all'art. 116 sempre della LR 52/1991, ma mantenendo la maggior quota percentuale della dirimente attualmente prevista al 3%; si prevedono deleghe delle funzioni autorizzative in materia paesaggistica in regime transitorio.

Infine, gli articoli 3 e 4 sulle disposizioni per i Piani regolatori particolareggiati comunali hanno lo scopo di ristabilire la quota dei due terzi del valore delle aree e degli edifici del comparto al fine dell'attuazione dei comprensori con aree ed edifici per i quali non si ritenga indispensabile procedere all'espropriazione. Su richiesta degli Enti locali è specificata la decorrenza del termine decennale entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle opere previste dalla convenzione dei PRPC di iniziativa pubblica. Viene infine reintrodotta la disposizione della 52/1991 in termini di procedura di formazione abbreviata nei casi di PRPC di iniziativa privata i cui proponenti rappresentino la totalità del valore delle aree e degli edifici in esso compresi.

(segue)