II Comm: illustrata pdl carburanti, l'articolato (2)
(ACON) Trieste, 19 gen - MPB - L'articolato - che è assai
semplice e rinvia spesso a regolamenti per facilitare
l'attuazione e la rimodulazione di aspetti molto spesso tecnici -
è distinto in 4 titoli: principi generali; assegnazione di
contributi sull'acquisto di carburanti; incentivazione
all'acquisto e allo sviluppo di veicoli e motori a emissioni zero
o ibridi per la mobilità individuale; disposizioni finali.
Così, dopo le finalità, l'articolo 3 riguarda l'organizzazione
dell'incentivo, che può ridursi o aumentare in base alla
collocazione territoriale del comune di residenza e alla propria
connotazione sociale; e l'articolo 4 stabilisce l'entità
dell'incentivo e i livelli di incremento o decremento dello
stesso per le aree interessate: cresce quello per gli autoveicoli
con motori ibridi (combustione ed emissioni zero), viene limitato
quello destinato ai consumi di carburante degli autoveicoli con
caratteristiche di emissioni ambientale considerate superate.
Gli articoli dal 5 al 9 stabiliscono le modalità operative del
sistema di sconti, innovativo e più semplice, con la precisazione
che il contributo non sia erogato quando, per il singolo
rifornimento, esso non sia superiore a 1 euro. L'assegnazione del
contributo avviene sotto forma di sconto sul prezzo di vendita.
All'articolo 10 i criteri base (che troveranno affinamento in un
apposito regolamento) per il rimborso ai gestori delle somme
erogate (sotto forma di mancati incassi) per il tramite delle
Camere di commercio, alle quali sarà poi erogato il rimborso
complessivo da parte della Regione.
Gli articoli dall'11 al 15 sono relativi al sistema di controllo
e sanzioni, in gran parte delegato alle Camere di commercio.
L'articolo 16 stabilisce i criteri, poi ulteriormente specificati
in apposito regolamento, per l'assegnazione di contributi per
l'acquisto di veicoli a emissioni zero o con
motori ibridi (alle imprese è assegnato con la modalità "de
minimis"). L'acquisto è riferito anche a veicoli usati. Il
contributo è raddoppiato per gli acquisti effettuati nei primi
dodici mesi dall'entrata in vigore della legge per incentivare
il ricorso a una mobilità eco-compatibile.
Apposito regolamento di specifica anche per i criteri (articolo
17) per l'assegnazione di contributi per la ricerca e lo sviluppo
di tecnologie per lo sviluppo di motori o sistemi, ivi compreso
l'immagazzinamento di energia a emissioni zero, destinati alla
mobilità individuale.
Gli articoli 18 e 19 sono relativi al monitoraggio degli effetti
della legge e al coordinamento con i sistemi di incentivo per
l'acquisto di carburante in vigore in precedenza in modo tale che
non ci siano sovrapposizioni agevolative, mentre gli ultimi tre
contengono le previsioni finanziare e l'entrata in vigore.
(fine)