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II Comm: illustrata pdl carburanti, l'articolato (2)

19.01.2010
13:15
(ACON) Trieste, 19 gen - MPB - L'articolato - che è assai semplice e rinvia spesso a regolamenti per facilitare l'attuazione e la rimodulazione di aspetti molto spesso tecnici - è distinto in 4 titoli: principi generali; assegnazione di contributi sull'acquisto di carburanti; incentivazione all'acquisto e allo sviluppo di veicoli e motori a emissioni zero o ibridi per la mobilità individuale; disposizioni finali.

Così, dopo le finalità, l'articolo 3 riguarda l'organizzazione dell'incentivo, che può ridursi o aumentare in base alla collocazione territoriale del comune di residenza e alla propria connotazione sociale; e l'articolo 4 stabilisce l'entità dell'incentivo e i livelli di incremento o decremento dello stesso per le aree interessate: cresce quello per gli autoveicoli con motori ibridi (combustione ed emissioni zero), viene limitato quello destinato ai consumi di carburante degli autoveicoli con caratteristiche di emissioni ambientale considerate superate.

Gli articoli dal 5 al 9 stabiliscono le modalità operative del sistema di sconti, innovativo e più semplice, con la precisazione che il contributo non sia erogato quando, per il singolo rifornimento, esso non sia superiore a 1 euro. L'assegnazione del contributo avviene sotto forma di sconto sul prezzo di vendita.

All'articolo 10 i criteri base (che troveranno affinamento in un apposito regolamento) per il rimborso ai gestori delle somme erogate (sotto forma di mancati incassi) per il tramite delle Camere di commercio, alle quali sarà poi erogato il rimborso complessivo da parte della Regione.

Gli articoli dall'11 al 15 sono relativi al sistema di controllo e sanzioni, in gran parte delegato alle Camere di commercio.

L'articolo 16 stabilisce i criteri, poi ulteriormente specificati in apposito regolamento, per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di veicoli a emissioni zero o con motori ibridi (alle imprese è assegnato con la modalità "de minimis"). L'acquisto è riferito anche a veicoli usati. Il contributo è raddoppiato per gli acquisti effettuati nei primi dodici mesi dall'entrata in vigore della legge per incentivare il ricorso a una mobilità eco-compatibile.

Apposito regolamento di specifica anche per i criteri (articolo 17) per l'assegnazione di contributi per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie per lo sviluppo di motori o sistemi, ivi compreso l'immagazzinamento di energia a emissioni zero, destinati alla mobilità individuale.

Gli articoli 18 e 19 sono relativi al monitoraggio degli effetti della legge e al coordinamento con i sistemi di incentivo per l'acquisto di carburante in vigore in precedenza in modo tale che non ci siano sovrapposizioni agevolative, mentre gli ultimi tre contengono le previsioni finanziare e l'entrata in vigore.

(fine)