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CR: ddl manutenzione, relatore di minoranza Pustetto (7)

28.09.2010
15:54
(ACON) Trieste, 28 set - RC - Con il disegno di legge n. 120 - ha dichiarato il relatore di minoranza Stefano Pustetto (SA) - la Giunta si è posta l'ambizioso obiettivo di razionalizzare il corpus legislativo regionale, spesso di difficile applicazione a causa del continuo sovrapporsi di norme.

Purtroppo, la maggioranza non ha saputo resistere alla tentazione di trasformare il provvedimento in una legge omnibus. Così come è stata presentata, una legge di manutenzione non poteva che accogliere i consensi del mondo produttivo e imprenditoriale che ha sempre posto l'accento sulla farraginosità normativa, ma non credo - è il commento del consigliere - che l'obiettivo così ambizioso del riordino sia stato raggiunto perchè, come spesso accade, le scorciatoie non solo sono più faticose, ma spesso conducono nel posto sbagliato.

Forse è stata fatta così di proposito, perché si volevano inserire norme non facilmente comprensibili, ha osservato ancora il relatore secondo il quale una legge così non è da riproporre.

Tralasciando gli articoli tecnici, Pustetto è entrato nel merito di quelli dalle conseguenze più politiche. Ecco dove non si trova in totale sintonia:

articoli 1 e 2: si completa la pubblicazione di atti su siti informatici, ma se da un lato si impone un'accelerazione all'adeguamento delle amministrazioni locali, dall'altro si rischia di escludere dalle informazioni quei cittadini o quelle ditte meno aggiornate dal punto di vista tecnologico;

art. 3: si propone l'eliminazione dell'auto di servizio a disposizione degli assessori in cambio dell'utilizzo del proprio mezzo con un rimborso chilometrico. Ma questa proposta è stata bocciata dalla Commissione di merito con un voto trasversale;

art. 4: sono state previste delle incompatibilità del personale del corpo forestale della Regione con una puntualità tale da sembrare quasi essere fatta su misura;

art. 15: si consente all'albergo diffuso di offrire alcuni servizi comuni in convenzione con altre strutture alberghiere. Da una parte c'è chi la considera una norma condivisibile per rendere più funzionale l'offerta turistica e valorizzare le comunità, dall'altra chi vorrebbe fosse soppressa perché svilisce la valenza ricettiva in chiave turistica dell'albergo diffuso.

E' poi sul Titolo IV, in particolare sulla regolamentazione dell'attività estrattiva, che Pustetto spende le maggiori critiche e accusa la maggioranza di modifiche forzate: "Ho parlato di forzature perché una maggioranza che vuole discutere seriamente una legge che tocca argomenti così delicati come quelli dell'attività estrattiva, non li pone alla fine della seduta di Commissione (di PRAE si è iniziato a discutere alle 8 di sera del 15 settembre). Domando: non c'era nessuna altro momento disponibile o, più realisticamente, non si voleva discutere in modo troppo approfondito un tema così controverso?".

art. 40: in luogo dell'espropriazione, il Comune può procedere con variante non sostanziale agli strumenti urbanistici comunali per ridefinire l'ambito oggetto di intervento o le norme di attuazione. E si depotenzia ulteriormente il ruolo di controllo del consiglio comunale, che diventa sempre più un mero ratificatore di scelte già fatte in altra sede;

art. 47: ancora una volta, quando si dice che la Regione non è più "tenuta ad acquisire" ma "può acquisire" il parere del Comune in materia di VIA, si svilisce il ruolo dei Comuni e quindi dei cittadini;

artt. 68-69: il processo di devoluzione alle Province delle funzioni che attengono il rilascio di autorizzazioni in materia ambientale (AIA) appare in netto contrasto con la volontà, più volte espressa da questa maggioranza, di voler sopprimere tali Enti che più volte hanno dimostrato gravi disfunzioni operative e gestionali;

art. 72: anche convenendo sul rimettere mano a una legge datata (LR 35/1986) e più volte modificata, si ribadisce la forzatura di averla inserita in un provvedimento di manutenzione. Nel ddl, l'attività di estrazione è subordinata a un'autorizzazione regionale, ma anche ammettendo che gli Uffici regionali applichino con il massimo rigore il rispetto delle norme ambientali, di fatto si espropria il Comune, e quindi i cittadini, del fondamentale diritto di non volere sul proprio terreno una cava prima e una discarica poi;

art. 77: si conferma questo scippo in quanto si esplicita come, nel momento in cui le previsioni contenute nei Programmi regionali di attuazione del PRAE vengono approvate, diventano immediatamente efficaci e sostitutive di quelle eventualmente difformi contenute nei regolamenti comunali;

art. 108: sarebbe importante fissare limiti operativi alle Aziende pubbliche di servizi alla persona vincolando la loro operatività entro l'ambito sociale di riferimento e imponendo loro scelte coerenti sul piano gestionale. A integrazione, si può confidare, pur in presenza di oggettive difficoltà finanziarie, nella definizione adeguata dell'inquadramento giuridico-amministrativo delle ASP nel quadro del sistema delle autonomie locali della regione.

(segue)